Cass. civ., sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 39336

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 39336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39336
Data del deposito : 10 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 12183-2016 proposto da: G ALLE, elettivamente domiciliato in PESCARA, VIA FIRENZE, 235, presso lo studio dell'avvocato C B, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

2021 contro 1810 S R, rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato preso e nel suo studio in ROMA, VIA

GAETANO DONIZETTI

20;
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- controricorrente -

avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F C;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A G propone ricorso, sulla scorta di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 117/2016 della Corte di Appello di L'Aquila che, confermando la sentenza n. 206/2014 resa dal Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile, poiché tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo che questi aveva proposto nei confronti dell'ingiungente, avv. R S. La Corte d'appello ha dichiarato la tardività dell'opposizione sul rilievo che - poiché il decreto ingiuntivo era stato emesso per prestazioni professionali svolte dall'avv. R S in favore di A G - la relativa opposizione andava introdotta con ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c.;
cosicché, poiché detta opposizione era stata introdotta con citazione, doveva aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., non alla data della relativa notifica (nella specie tempestiva, v. pag. 5 sentenza impugnata), bensì a quella del relativo deposito in cancelleria. Sulla scorta di tale argomentazione la corte distrettuale ha altresì disatteso il motivo di appello con cui il Giammarco aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, invece che collegiale, affermando che: «correttamente il giudice di primo grado ha deciso la causa con sentenza, non potendosi disporre il mutamento del rito» (pag. 3 della sentenza gravata). Il rilievo pregiudiziale della tardività dell'opposizione avrebbe assorbito, ad avviso della Corte d'Appello, anche la doglianza - comunque ritenuta infondata (pag.

6-7 sentenza impugnata) - con cui l'attuale ricorrente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo era stato emesso anche per prestazioni in materia penale, estranee al campo applicativo dell'art. 14 d. lgs. 150/2011.2. L'avv. R S resiste con controricorso, difendendosi in proprio, ex art. 86 c.p.c.

3. Il controricorrente, essendo risultato vittorioso nel giudizio di inibitoria ex art. 373 c.p.c. instaurato dal ricorrente presso la Corte d'Appello di L'Aquila (n.r.g. 969/2016), ha altresì depositato una memoria, notificata a controparte ex art. 372, 2° co. c.p.c., con cui chiede che questa Corte liquidi le spese di tale procedimento.
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