Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2022, n. 19878

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2022, n. 19878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19878
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4697-2021 proposto da: SO.GE.CA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VARRONE

9, presso lo studio dell'avvocato F V, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI TARQUINIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DANDOLO

19/A, presso lo F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4697/2021 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 19878/2022 studio dell'avvocato F D, che lo rappresenta e Data pubblicazione 20/06/2022 difende;
CONSORZIO TRA LOTTISTI PIAN DI SPILLE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIEGI

7, presso lo studio dell'avvocato A N, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M S;
CONSORZIO TRA I LOTTISTI VOLTUNNA - MARINA VELCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA PEPOLI

4, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CARACUZZO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè

contro

SMARTRE S.R.L., FALLIMENTO EDIL MARKET S.R.L., TALETE S.P.A., PROVINCIA DI VITERBO - AUTORITA' D'AMBITO DELL'ATO N.

1 - LAZIO NORD - VITERBO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5821/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 05/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 5787/2016 pubblicata il 16.5.2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglieva il ricorso promosso dal Comune di Tarquinia nei confronti della SO.GE.CA. s.r.l. e, rigettando altresì il ricorso incidentale di quest'ultima, inteso a conseguire il pagamento delle opere trasferite, ordinava ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo delle opere di urbanizzazione relative al servizio idrico realizzate nell'ambito delle Ric. 2021 n. 04697 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4697/2021 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 19878/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 lottizzazioni Pian di Spille e Voltunna – Marina Velca del medesimo Comune. Il decidente del grado motivava il proprio deliberato richiamando segnatamente le disposizioni contenute nei pregressi atti di sottomissione sottoscritti nell'anno 1964 dalle imprese lottizzatrici, che si erano obbligate nei confronti del Comune a realizzare "gli impianti, manufatti e ogni altro incombente relativo alla rete idrica" ed avevano assunto l'impegno "per sé e per i propri aventi causa a trasferire la proprietà dei servizi di cui innanzi al Comune a titolo gratuito, senza pretendere rimborsi o contributi di sorta appena l'Amministrazione ne farà richiesta". I ricorrenti inconvenienti che si erano manifestati nell'erogazione dei relativi servizi ed il disordine amministrativo che aveva contraddistinto nel tempo la gestione degli impianti da parte delle varie società private, cui i medesimi erano stati via via trasferiti e, da ultimo, da parte della SO.GE.CA., nonché l mutamenti pure in pari tempo intervenuti nell'organizzazione amministrativa del servizio, avevano infine indotto il Comune di Tarquinia a sollevare la SO.GE.CA. dalla gestione degli impianti, assumendola in proprio, e quindi, a fronte delle resistenze opposte da questa al bonario trasferimento della loro proprietà, ad adire il giudice amministrativo onde conseguire l'esecuzione in forma specifica dei predetti obblighi ed acquisire così la proprietà dei relativi impianti.

1.2. Detta decisione era fatta oggetto di impugnativa da parte della SO.GE.CA avanti al Consiglio di Stato che con la sentenza per cui è oggi ricorso ha respinto entrambi i motivi di gravame, volti il primo a confutare la fondatezza del deliberato di prima istanza in ragione dell'intervenuta prescrizione degli obblighi traslativi a suo tempo assunti in favore del Comune e, comunque, del fatto che essi non avrebbero potuto comprendere anche le opere successivamente Ric. 2021 n. 04697 sez. SU - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4697/2021 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 19878/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 realizzate, vale a dire l'impianto fognario e l'anello irriguo, circostanze l'una e l'altra alla luce delle quali il decretato trasferimento a titolo gratuito della proprietà degli impianti assumeva veste di un esproprio senza indennizzo;
il secondo a rivendicare, con determinazione a carico di chi avrebbe acquisito la proprietà dei beni, il pagamento in proprio favore delle opere e degli impianti oggetto di traslazione. Riguardo ad essi spiega il decidente le ragioni di rigetto considerando previamente che, seppur non si ignori che le obbligazioni assunte in sede di convenzione urbanistica possano ritenersi imprescrittibili, nondimeno nella specie è assorbente la considerazione che «la prescrizione di essa, ove ritenuta applicabile, non è stata eccepita in primo grado», di modo che non essendo essa rilevabile d'ufficio, «se non è stata opposta in primo grado non può essere eccepita per la prima volta nel presente grado d'appello, perché l'art. 104 c.p.a. non lo consente». Neppure, peraltro, con riferimento all'argomento sviluppato a margine dell'eccepita inefficacia degli obblighi convenzionali con riguardo alle opere eseguite in prosieguo di tempo, l'assunto ricorrente si rivela fondato, poiché una volta tenuto conto che «l'adempimento dell'obbligazione di trasferire va poi inteso secondo buona fede, conformemente a quanto prevede l'art 1366 c.c.» e che nel corso del tempo «l'impianto idrico in questione è stato oggetto di manutenzioni e di adeguamenti al progresso tecnico in materia, si ché oggi si presenta diverso da come fu in origine realizzato», l'obbligazione di trasferirne la proprietà va correttamente riferita «all'impianto nel suo assetto attuale, perché questo è l'impianto che adempie alla funzione originaria e immutata di esso, ovvero approvvigionare di acqua i complessi immobiliari a servizio dei quali fu previsto». Affermata con ciò la cogenza dell'obbligo di trasferimento anche con riferimento alle opere Ric. 2021 n. 04697 sez. SU - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 4697/2021 Numero sezionale 127/2022 Numero di raccolta generale 19878/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 realizzate in corso di gestione cade di conseguenza pure il secondo motivo «perché all'evidenza a fronte di un trasferimento dovuto a titolo gratuito nessun corrispettivo è dovuto».
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