Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/12/2016, n. 24647

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Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/12/2016, n. 24647
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24647
Data del deposito : 2 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

[24647/1 6 ITALIANA Oggetto REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Disciplinare avvocati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 14520/2016 SEZIONI UNITE CIVILI 1.24647 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Ud. 08/11/2016 Dott. ETTORE BUCCIANTE Presidente Sezione PU Dott. G AOROSO Presidente Sezione C.I. Dott. SEFANO PETITTI Presidente Sezione Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere - Dott. FELICE MANNA Consigliere Dott. C D CRA Consigliere Rel. Consigliere Dott. FRANCO DE SEFANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14520-2016 proposto da: B E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2016 SILVIO PELLICO 241 presso lo studio dell'avvocato 649 rappresentata e difesa C R C, dall'avvocato FAUSO MALUCCHI, per delega in calce al ricorso;
ricorrente -

contro

D ACATI DI PISOIA, CONSIGLIO DELL'ORDINE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 83/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE SEFANO;
udito l'Avvocato F M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LGI SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confronti del C.N.F., rigetto per il resto. 2 Svolgimento del processo 1.- Si controverte della sanzione della censura irrogata all'avvocato Elena B, la quale, a seguito dell'esposto 30.4.07 della sua cliente Anna Sorice, fu ritenuta responsabile della violazione degli artt. 5, 6, 38, 40 e 42 del codice deontologico (2007) per avere tenuto una condotta non ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, per essere venuta meno al dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento della propria attività professionale, per non aver compiuto gli atti inerenti al mandato conferito dal cliente, per aver violato l'obbligo di informazione verso il cliente in merito allo stato delle singole pratiche, per non avere restituito al cliente i documenti consegnati al momento del conferimento del mandato. 2.- In particolare, il COA di Pistoia reputò accertato che la professionista: non aveva avanzato, nei termini di legge, opposizione a tutte le cartelle esattoriali consegnatele a tale scopo dalla cliente, dicendo poi alla medesima che la situazione era sotto controllo e che il giudice aveva anzi emesso un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella asseritamente impugnata;
aveva indicato, su espressa richiesta della cliente di notizie sulle opposizioni, un numero di r.g. di un'opposizione relativa ad una sola delle cartelle e per di più di importo assai inferiore rispetto a quella per la quale era stato conferito mandato, già definita con sentenza di rigetto e non preceduta da alcun provvedimento sospensivo;
aveva mostrato alla cliente, senza consegnarglielo, un provvedimento di sospensione di una delle cartelle;
aveva prima mostrato alla cliente la cartella per la quale ella aveva chiesto di procedere con l'impugnazione e poi, in un successivo incontro, aveva dichiarato di non averla mai avuta. 3.- Dapprima sospeso per la pendenza di procedimento penale nei confronti della B per appropriazione indebita di una delle cartelle, quella di importo di € 17.646,22 a danno della Sorice, il procedimento disciplinare aveva ripreso il suo corso dopo la di lei assoluzione con formula piena in sede penale, definitiva in virtù della sentenza della corte di appello di Firenze del 19.1.12, fondata sull'esclusione del fine di profitto della peraltro pacifica circostanza di fatto del trattenimento della cartella da parte dell'imputata presso di sé. udienza 8.11.16 rg 14520/16 est. Cons. F D S 3 4. All'esito, il COA di Pistoia, con decisione del 21.9.12 (depositata il 26.11.12 e notificata il 12.12.12), esclusa una corrispondenza tra i fatti coperti dal giudicato penale di assoluzione e quelli posti a base della incolpazione, sulla base degli atti del procedimento penale soprattutto le - dichiarazioni della figlia dell'esponente e di una delle dipendenti della professionista aveva così ritenuto provati i fatti resi oggetto dell'esposto e - la B responsabile delle contestazioni mossele, irrogandole la sanzione della censura, per l'assenza di precedenti disciplinari.

5. L'impugnazione proposta, con atto depositato il 29.12.12, dalla B è stata poi rigettata dal CNF con sentenza n. 83 del 14.4.16, notif. il 12.5.16, per la cui cassazione ricorre oggi la

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