Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/1986, n. 1561
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La regione siciliana, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha, a somiglianza dello stato, una propria soggettività unitaria, facendo capo l'attività medesima ai singoli assessorati, nell'ambito delle rispettive competenze. Pertanto, qualora un medico specialista, per il pagamento di compensi per prestazioni in favore degli utenti del servizio sanitario, chieda ed ottenga decreto ingiuntivo contro detta regione, genericamente indicata, anziché contro il competente assessorato per la sanità, tale decreto deve ritenersi nullo ed inidoneo a produrre effetti giuridici, ivi incluso quello del decorso del termine dell'opposizione, con l'ulteriore conseguenza che il giudizio, che venga successivamente introdotto, con atto qualificato come opposizione, da parte di detto assessorato (o del Commissariato regionale per la sanità, istituito a norma dell'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n. 168, convertito in legge 27 giugno 1981 n. 331, che ne costituisce un organo), assume la natura di un ordinario giudizio di cognizione, svincolato dal suddetto termine ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito del professionista.*
In tema di prestazioni medico-specialistiche, in favore degli utenti del servizio sanitario nazionale, in regime di cosiddetto "convenzionamento", l'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980 (poi recepito dall'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981 n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982 n. 12), il quale subordina il ricorso degli assistiti a dette strutture convenzionate al preventivo rilascio di autorizzazione da parte dell'ente erogatore, configura una autolimitazione negoziale che incide sul diritto soggettivo del professionista al compenso, nel senso di escluderlo nel caso di Mancanza di quella preventiva autorizzazione, e che è compatibile con la disciplina del suddetto servizio sanitario di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (ove il principio della libera scelta dell'utente è assicurato in modo assoluto solo per l'assistenza medico-generica e pediatrica). ( V 3474/82, mass n 421464).*