Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2022, n. 03264

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2022, n. 03264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03264
Data del deposito : 2 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14713/2013 R.G. proposto da Adierre Planet s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore A R, nonché R A e V R, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. L M e dall’Avv. C G, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo Avvocato, sito in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5 1Cons.Est.L D’Ozio

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14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 – ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 54/44/2012, depositata il 16 aprile 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2022 dal Consigliere L D'Ozio. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, il rigetto nel resto Udito l’Avv. Federica Manzi per delega dell’Avv.Cesare Federico Glendi, per la Adierre Planet s.n.c. e per i soci R A e V R Udito l’Avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate

FATTI DI CAUSA

1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 211/15/2010), che aveva accolto i ricorsi presentati dalla Adierre Planet s.n.c. di A R e dal socio illimitatamente responsabile A R contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall’Agenzia delle entrate, ai fini Irpef ed Irap 2002. I ricorrenti, dopo 2Cons.Est.L D’Ozio

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14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 aver premesso che il ricorso presentato dal socio doveva far ritenere sanata la mancata presentazione di un ricorso tempestivo della società, deducevano la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, l’omessa notifica dell’atto di diniego di condono presentato dalla società, l’avvenuto versamento delle somme richieste ai fini del condono;
quanto al merito, contestavano la ripresa fiscale relativa alle perdite su crediti per la somma di euro 1.500.000,00, in ragione dei problemi intercorsi con l’acquirente del ramo d’azienda e contestavano la determinazione della plusvalenza relativa alla cessione del ramo d’azienda, ricavata dall’Agenzia delle entrate in base al condono effettuato in relazione all’imposta di registro. Il giudice di prime cure, dopo aver integrato il contraddittorio con l’altro socio, aveva accolto il ricorso ritenendo, quanto alla pretesa tardività della presentazione dello stesso che, stante il litisconsorzio necessario originario, la proposizione tempestiva anche di un solo ricorso rimetteva in termini anche la società;
quanto al condono, reputava lo stesso correttamente perfezionato, ritenendo, dunque, che il diniego di condono era stato illegittimo. Il giudice d’appello riteneva rituale la notifica del diniego del condono nei confronti della società, come risultava dalle cartoline delle diverse raccomandate e dalle annotazioni compiute dall’agente notificatore;
reputava corretto il diniego di condono non avendo la società contribuente versato la somma minima di euro 500,00, non essendo necessaria peraltro una comunicazione dell’Ufficio a tale fine;
la comunicazione del 2004 da parte dell’Ufficio, volta a sollecitare il pagamento di quanto dovuto, riguardava le annate precedenti a quella del 2002 e non sussisteva l’errore scusabile della società contribuente;
il condono relativo alla società non precludeva all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei redditi di partecipazione dei soci;
le perdite su crediti potevano emergere 3Cons.Est.L D’Ozio

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14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 solo all’esito del contenzioso tra la cessionaria del ramo d’azienda e la contribuente cedente;
“dai documenti” non risultavano i costi di gestione vantati;
il valore definito ai fini dell’imposta di registro spiegava i propri effetti anche per l’accertamento delle plusvalenze realizzate ai fini Irpef.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la società ed i due soci, depositando anche memoria scritta.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di impugnazione la società ed i soci deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli articoli 159, primo comma, 324,329, 2º comma, e 336 c.p.c. Denunzia ai sensi dell’art. 360, numeri 3 e 4 c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”. In particolare, emergeva pacificamente dagli atti che la Adierre Planet s.n.c. era costituita per il 99% dal socio A R e per l’1% dalla socia R V;
il giudice di prime cure, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della socia V, ha accertato l’impossibilità per l’Agenzia, nel caso di esito favorevole del processo tributario, di notificare avviso di accertamento anche alla parte nei cui confronti sia intervenuta decadenza, “come nel caso in esame per la socia V”. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado solo su 3 specifiche questioni:a) riguardo il perfezionamento del condono tombale per l’anno 2002 non essendo stato versato l’importo minimo di euro 500,00 e non essendo intervenuta la sanatoria del vizio per l’anno 2002;b) sulla legittimità dell’accertamento della maggiore plusvalenza in conseguenza della definizione del valore della cessione del ramo d’azienda ai fini dell’imposta di registro;c) la legittimità della ripresa relativa ai componenti negativi per euro 1.665.000,00, in quanto non 4Cons.Est.L D’Ozio

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14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 documentati e, comunque, privi dei caratteri di certezza e precisione di cui all’art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986. Su tutto il resto l’Ufficio non ha proposto gravame, e segnatamente sulla accertata compartecipazione in ragione dell’1% di R V alla Adierre Planet e sulla ormai intervenuta decadenza dell’Ufficio da ogni accertamento a carico di R V, quanto al reddito di partecipazione della stessa in ragione dell’1%. Su tali aspetti si è ormai formato il giudicato interno. Inoltre, quanto alle spese di giudizio, nessuna soccombenza era configurabile nei confronti di R V, essendo intervenuto un giudicato interno totalmente favorevole. Aveva errato, dunque, il giudice d’appello a condannare la “parte soccombente” al pagamento delle spese del grado di appello.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Invero, devono essere sintetizzati fatti di causa che si sono svolti del modo seguente;
il 17 gennaio 2008 è stato emesso avviso di accertamento nei confronti della società Adierre Planet s.n.c. (R1Q02T301277), per l’anno 2002, sia per la plusvalenza non dichiarata della cessione del ramo di azienda da parte della Adierre Planet in favore di Stazione Uno s.r.l., per la somma di euro 2.013.700,00, come definita ai fini dell’imposta di registro dalla parte venditrice, sia per il disconoscimento di componenti negativi del reddito per la somma di euro 1.665.005,00 (in relazione alla mancata cessione del secondo ramo di azienda), con una maggiore reddito di impresa pari ad euro 2.178.908,00;
tale avviso di accertamento nei confronti della società non è stato impugnato;
successivamente il 22 maggio 2008 è stato emesso ulteriore avviso di accertamento nei confronti del socio A R (R1Q01T300525), ritenuto erroneamente socio al 100% della società, per il reddito da partecipazione, con la maggiore Irpef per 5Cons.Est.L D’Ozio
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