Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2019, n. 14612
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R M nato il 16/07/1960 a RANDAZZO avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M V Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S T che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. Udito il difensore che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 1 dicembre 2016 la Corte di appello di Potenza confermò la sentenza, pronunciata il 1 luglio 2015 dal Tribunale di Potenza, recante condanna di M R, soggetto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Melfi, alla pena di un anno di reclusione (previa concessione di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla, contestata ed accertata, recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale), perché ritenuto responsabile della commissione, in Melfi, del delitto di violazione di prescrizione a lui imposta con il decreto dispositivo della misura di sicurezza, consistita nel non avere fatto rientro presso la propria abitazione entro le ore 21,00 del 5 giugno 2008, in assenza di comprovata necessità e senza darne tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza (art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956). 1.1 Questi, in sintesi, i motivi fondanti la decisione: è infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado;l'imputato venne dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Melfi (decreto del 26 marzo 2013) rinviato a giudizio avanti tale Tribunale per l'udienza del 21 ottobre 2013;tale udienza si tenne in effetti avanti il Tribunale di Potenza in quanto successiva al 13 settembre 2013, giorno in cui divenne efficace il d.lgs. n. 155 del 2012, dispositivo dell'accorpamento del Tribunale di Melfi a quello di Potenza;l'eccepita nullità non rientra in alcuno dei casi, tassativi, previsti dalla legge;l'accorpamento degli uffici giudiziari è dipeso dal sopra indicato decreto legislativo che l'appellante era tenuto a conoscere, non potendo invocarsi al riguardo la scusante della ignoranza della legge penale (art. 5 cod. pen.);era onere dell'imputato, oltretutto assistito da difensore di fiducia, attivarsi con la .dovuta diligenza onde avere conoscenza della citata disposizione di legge;nel merito, la deduzione dell'imputato relativa al malfunzionamento del campanello sulla porta di accesso alla propria abitazione al momento del controllo eseguito dai carabinieri si sostanziava nell'allegazione di un caso fortuito (art. 45 cod. pen.), la cui sussistenza deve essere provata dall'interessato;nessun mezzo di prova era stato richiesto sul punto dall'imputato che, oltretutto, non aveva reso dichiarazioni di sorta, così rinunciando all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 494 cod. proc. pen.;la pena inflitta non può essere mitigata in quanto coerente con i parametri recati dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, con la personalità dell'imputato, desumibile dai suoi numerosi e gravi precedenti penali e dalle peculiari modalità esecutive del delitto contestato;non vi è spazio neppure per un giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata delle concesse circostanze attenuanti generiche, "non essendosi il prevenuto segnalato per particolari profili di meritorietà processuale".
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