Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12078
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P M nato a Roma il 21/02/1976 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del Tribunale del riesame di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, hi persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Sentiti gli avvocati F V e G V, i quali, dopo ampia discussione, si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. Entrambi gli avvocati hanno dichiarato che l'imputato è sottoposto ad obblighi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza emessa il 13 giugno 2022 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, che applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di M P per più violazioni dell'art. 21 I. 646/1982 (Codice degli Appalti), commesso in Prato, in concorso con più persone (capi 15 e 19), per il reato di cui all'art. 356 cod. pen., commesso in Roma (capo 16) e per il reato di cui all'art. 640, comma 2., n. 1, cod. pen., commesso in Ladispoli (capo 17). In estrema sintesi, si contesta a P, in qualità di gestore di fatto del consorzio di imprese GAP, vincitore di due distinte gare pubbliche d'appalto - una del Commissariato straordinario emergenza COVID e l'altra della Regione Lazio - aventi ad oggetto rispettivamente, la realizzazione di tute mediche protettive e di camici sanitari, di avere violato il divieto di subappalto, sfruttando le imprese riferibili ai coindagati C e Q, con sede a Prato ed altre imprese, per realizzare illecitamente i presidi sanitari di cui sopra, oggetto delle pubbliche commesse. L'intera rete articolata di rapporti illeciti tra le aziende terze e il consorzio GAP si ritiene abbia avuto come sovraordinato obiettivo unitario quello di ottenere indebiti guadagni economici mediante l'abbattimento illegale del costo del lavoro, al fine di massimizzare i profitti dei vertici del consorzio e delle imprese affiliate allo stesso. Tutte, infatti, hanno potuto ottenere margini di guadagno maggiori, rispetto a quanto corrisposto dagli enti pubblici committenti per la produzione dei presidi sanitari rispettosa della normativa sugli appalti pubblici. I fatti sono contestati da novembre 2020 a giugno 2021. Il compendio indiziario sopra tratteggiato trova il suo fondamento investigativo in varie fonti di prova, fra le quali quelle di natura tecnica (intercettazioni telefoniche e analisi di tabulati), investigativa (servizi di osservazione e controllo, perquisizione e sequestri), di consulenza tecnica (analisi di documenti da parte di enti specializzati in materia di tutela sicurezza del lavoro quali l'AsI) e anche dichiarativa (ascolto di persone informate sui fatti). Ruolo fondamentale hanno, infine, assunto le dichiarazioni degli stessi indagati Brilli e Tanteri, che hanno consentito di acquisire elementi di riscontro circa le modalità operative del consorzio GAP. 2. Avverso l'ordinanza, P ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta competenza a procedere da parte del Tribunale del Riesame in capo all'autorità giudiziaria di Prato, pur profilandosi, in ragione della natura del più grave delitto di cui all'art. 21 legge 646/82, la competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma, essendosi il reato istantaneo in questione consumato al momento della stipula del contratto.Anche a volere accedere alla tesi secondo la quale bisogna avere riguardo al luogo della concreta esecuzione dei lavori, risulta dagli atti che essa ha avuto inizio in Albania e, quindi, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. pen., deve riconoscersi la competenza del Tribunale di Roma. 2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in ordine alla omessa valutazione del tempo trascorso dalla commissione del fatto. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del fatto che le condotte contestate si sono concluse nel giugno 2021 ed erano strettamente connesse alla operatività della struttura commissariale di governo;la richiesta di applicazione della misura cautelare è, invece, intervenuta il 24 dicembre 2021 e, dunque, quando il rapporto tra il consorzio e la pubblica amministrazione era già cessato da tempo. 2.3.Mancata valutazione autonoma in relazione alle specifiche ragione per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.
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