Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2022, n. 37320

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2022, n. 37320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37320
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12300/2015 RG proposto da: SALA CLEMENTE E FERRARI CARMEN, rappresentati e difesi dagli avv. A M, B B e M M, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Roma, via Marianna Dionigi 29, il tutto come da procura in calce al ricorso in cassazione;
–ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 5732/2014,depositata il 6/11/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’otto novembre 2022dal consigliere A C.

RADDOPPIO TERMINI

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con plurimi avvisi tutti notificati il 4 maggio 2011, l’Agenzia accertava maggiori imposte nei confronti dei ricorrenti nell’ambito di accertamenti svolti nei confronti del Gruppo Mythos, asseritamente dedito all’ottenimento di minusvalenze e a realizzare operazioni simulate in modo da far conseguire benefici fiscali ed evasione a vantaggio delle società del gruppo e di numerosi clienti.

2. Gli accertamenti riguardavano, quanto ai contribuenti, le annualità d’imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e ulteriore avviso relativo all’anno 2008. Di essi, quelli relativi agli anni 2006 e 2007 venivano notificati anche alla contribuente F, qual responsabile in solido con il Sala.

3. A seguito delle istanze di accertamento con adesione, in data 11 ottobre 2011, l’Agenzia annullava parzialmente gli avvisi relativi agli anni d’imposta 2003 e 2007, e totalmente quello relativo all’anno 2008. Avverso i residui assunti debiti fiscali i contribuenti presentavano separati ricorsi che venivano riuniti dalla CTP e respinti.

4. I contribuenti proponevano così ricorso in appello, che la CTR rigettava. Gli stessi propongono ricorso in cassazione, affidato a nove motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. Con memoria depositata in data 1° novembre 2022 la parte controricorrente deduceva sulle difese dell’Agenzia, e chiedeva, in estremo subordine, l’applicazione della norma più favorevole, frattanto entrata in vigore, in relazione alle sanzioni irrogate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il solo Sala denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ritiene in proposito il contribuente che per gli avvisi che riguardano le annualità d’imposta da 2002 a 2005, sia intervenuta la decadenza della potestà accertatrice, non potendosi fare applicazione del disposto dell’art. 43 in rubrica, posto che non esiste riscontro dei presupposti circa la commissione dei reati di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, solo in presenza dei quali è consentito il raddoppio dei termini in parola. In particolare, poi, il riscontro non sarebbe stato operato quantomeno con riguardo alle annualità 2002 e 2003, non contemplate dall’oggetto della sentenza penale, pronunciata all’esito delle indagini svolte con riferimento ai fatti di cui in premessa.

1.1. Il motivo è infondato. Come ben chiarisce già la sent. Corte Cost. n. 247 del 2011, il raddoppio dei termini non dipende dalla verifica dei presupposti di reato, ma di quelli per l’obbligo di denuncia. A tal proposito si è avuta una sentenza penale, preceduta dalle verifiche precedenti, il che porta a dare per scontata la sussistenza dei suddetti obblighi. Il fatto poi che nella sentenza penale si accerti come gli indizi di reato siano presenti solo per il periodo 2004-2006 (con esclusione quindi delle annualità 2002-2003), non esclude che l’obbligo di denuncia riguardasse anche quelle annualità, in cui analoghe operazioni erano poste in essere. Come premesso, dalla verifica dei presupposti per gli obblighi di denuncia di cui all’art. 331 cod. proc. pen., fuoriescono infatti gli esiti degli accertamenti svolti sia in sede di indagini che poi di giudizio.

2. Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, num. 1, d.P.R. n. 600/1973 e del principio generale del contradittorio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Invero ad avviso dei contribuenti, il previo contraddittorio nel procedimento di accertamento tributario costituisce ormai jus receptum, come discende dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dal principio del giusto procedimento amministrativo di cui all’art. 97, Cost., da quanto del resto affermato da questa stessa Corte (Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19668), dall’impianto dello Statuto delcontribuente. A fronte di ciò ritenere, come fa la CTR, che a soddisfare il rispetto di tale principio sia sufficiente l’invio di un questionario, risulterebbe del tutto inappropriato, visto che quest’ultimo costituirebbe una forma di attuazione dell’istruttoria con partecipazione dell’interessato, ma non attuazione del contraddittorio finale, che invece presupporrebbe la conclusione dell’istruttoria. Né varrebbe far riferimento all’istanza di adesione, visto che rispetto alla stessa non vi sarebbe alcun obbligo di provvedere motivatamente. Tantomeno il contraddittorio avrebbe potuto ritenersi instaurato a causa del “clamore mediatico” che la vicenda ebbe, come detto invece dalla CTR.

2.1. Il motivo è infondato. La CTR ha essenzialmente ritenuto la sussistenza del contraddittorio nell’ambito del procedimento tributario in quanto ai contribuenti venne inviato il previsto questionario. Premesso che per i tributi "non armonizzati" non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un generalizzato obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa, sussistente solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, così come non sussiste per gli accertamenti condotti "a tavolino", nella specie (in cui appunto si tratta di tributi non armonizzati), da un lato l’amministrazione ha inviato il questionario, con ciò realizzando la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, dall’altro in ogni caso il contribuente non ha neppure indicato quelle concrete ragioni che si sarebbero potute far valere in ipotesi di un contraddittorio, si ripete realizzato e comunque non prescritto nella specie. Quanto alla mancata convocazione della F in sede di accertamento con adesione, non solo tale aspetto non è sufficientemente chiarito nel ricorso, ma in ogni caso non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione di convocare la stessa, e d’altronde vale quanto già detto circa l’insussistenza di una necessità di contraddittorio nella specie.
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