Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2022, n. 3336
Sentenza
18 novembre 2022
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18 novembre 2022
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Massime • 1
In tema di falso materiale in atto pubblico, le annotazioni sulla cartella clinica redatte da un medico specializzando non hanno carattere definitivo, necessitando del controllo del medico responsabile che ha svolto l'attività o alle cui direttive e indicazioni lo specializzando si è attenuto, sicché solo all'esito di tale verifica e delle correzioni eventualmente apportate dal medico responsabile l'atto assume rilievo pubblicistico e solo a partire da tale momento ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen.
Sul provvedimento
Testo completo
03336-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 32.46/2022 Presidente - ROSA PEZZULLO - Consigliere relatore -UP 18/11/2022 ROSSELLA CATENA R.G.N. 12331/2022 GIUSEPPE DE MARZO Consigliere - RENATA SESSA - Consigliere - ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari emessa in data 10/02/2022 nel processo nei confronti di RD ND, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori di fiducia dell'imputato, avv.to Massimo Ledda e avv.to Massimiliano Ravenna, che hanno chiesto l'inammissibilità o rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 26/09/2017, con cui ND RD era stato condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 476, comma secondo, cod. pen., in Cagliari, tra il 11 1 ed il 20/01/2013, assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari ricorre, in data 07/03/2022, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della Corte territoriale afferisce unicamente alla contestazione di falsificazione relativa al diario operatorio stampato, ma non anche alla contestazione in riferimento alle integrazioni effettuate nel riquadro denominato "Gravidanza attuale", in cui erano state aggiunte le parole "come in precedenza lamentato" e "sospetta deiscenza", condotta rispetto alla quale la motivazione è del tutto carente, né può essere integrata dalle considerazioni operate in riferimento alle altre condotte ascritte all'imputato. In particolare, risulta pacifico che dott. RD non fosse presente in reparto al momento del ricovero della paziente nella serata del 08/01/2013, ed è altrettanto pacifico che, in sua assenza, la prima parte della cartella clinica fosse stata redatta da altro medico di turno in reparto, del quale non è stata accertata l'identità; inoltre, risulta chiaro, dal raffronto tra la cartella clinica sequestrata in originale e quella fotocopiata per l'invio all'ufficio competente per le sanzioni disciplinari, che nel momento in cui l'imputato intervenne sul quadro "Gravidanza attuale", la cartella clinica era stata già sottoscritta dal medico strutturato di turno o, al più, dalla specializzanda, ma, comunque, sotto la supervisione e vigilanza di un tutor diverso dal dott. RD, assente e, quindi, certamente estraneo a tale attività;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata, da un lato, affermato l'autonomia delle annotazioni effettuate in sede di anamnesi dalla specializzanda e, dall'altro, ritenuto tali annotazioni non definitive e, quindi, modificabili da parte di un medico di ruolo;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., essendo accertato che l'imputato era intervenuto anche sulle annotazioni relative alla raccolta del dato anamnestico, dotate di propria autonomia, il che appare incongruo e contraddittorio rispetto all'assunto della Corte territoriale, secondo cui il dott. RD si era limitato ad operare delle correzioni ed integrazioni cui era legittimato, sebbene adottando una forma non ortodossa;
proprio inserendo la vicenda nel contesto dei rapporti conflittuali tra l'imputato ed il dott. Melis, infatti, si comprende come le modifiche apportate in cartella dal dott. RD fossero finalizzate a rappresentare una presunta situazione di urgenza sussistente già al momento del ricovero della paziente, tale da giustificare l'anticipazione del taglio cesareo rispetto alle linee guida, dal che emerge come nel caso di specie non sia ravvisabile alcun falso innocuo o grossolano. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore generale è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.Va premesso che, come risulta dal capo di imputazione, ad ND RD, dirigente medico presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari, sono state ascritte plurime condotte di falso, ai sensi degli artt. 81, coma secondo, 476, comma secondo cod. pen., aventi ad oggetto la cartella clinica della paziente Alba Rosa ON, ricoverata presso detta struttura dal 08/01/2014 al 14/01/2014. In particolare, il RD aveva cancellato con correttore bianco alcune parole relative alla diagnosi di ingresso ed a quella contenuta nel quadro riepilogativo;
aveva, inoltre, inserito alcune parole, alle pagg. 2 e 5 della cartella clinica (a pag. 2 le parole "come in precedenza lamentato" e "sospetta deiscenza", in relazione ai dati anamnestici sulla gravidanza e, alla pag. 5, la frase "T.C. cesareo elettivo in III gravida II para 38 sett. e 1 giorno con doppio pregresso T.C. e deiscenza della cicatrice uterina", in corrispondenza della diagnosi), nonché nel foglio informatico del registro operatorio, dove aveva aggiunto a penna la parola "deiscente". La sentenza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal RD al pubblico ministero ed acquisite agli atti del fascicolo dibattimentale fossero del tutto coerenti con la risultanze dibattimentali e, quindi, ha ricordato come il medico avesse ammesso le condotte contestategli, spiegando che la ON era una sua paziente in stato interessante, che, alla fine del mese di dicembre 2012, era già stata ricoverata per perdite ematiche e dolori;
il RD non aveva potuto visitarla, in quella occasione, perché si trovava all'estero, ma aveva detto alla paziente che, al suo rientro, le avrebbe comunicato la data del taglio cesareo, mettendosi poi d'accordo in tal senso con il dott. Piras, sostituto del dott. Melis, quest'ultimo primario del reparto, al momento assente;
era stata, quindi, fissata per l'intervento la data del 09/01/2013. Il dott. RD aveva spiegato altresì che, secondo le linee guida indicate dal primario, dott. Melis, la paziente non avrebbe potuto essere sottoposta al taglio cesareo alla data indicata, in quanto non sarebbe giunta ancora alla trentanovesima settimana di gravidanza e che, tuttavia, nel caso di specie, alla luce delle risultanze della cartella clinica relativa al primo ricovero dal 27 al 30/12/2012, sussistevano delle specifiche ragioni di urgenza che consigliavano l'esecuzione dell'intervento anche prima della trentanovesima settimana. Il dott. RD aveva anche chiarito come l'intera vicenda fosse da inquadrare in un contesto di rapporti estremamente conflittuali tra lui ed il primario del reparto, il dott. Melis, il quale ha, a sua volta, confermato detta circostanza;
non a caso, infatti, il RD, subito prima di eseguire l'intervento di taglio cesareo in data 09/01/2013, aveva appreso dall'ostetrica che altri due medici avevano contestato detta sua decisione e che, successivamente, aveva saputo che il dott. Melis si stava interessando alla vicenda, avendo fatto acquisire copia della cartella clinica della paziente. In merito ai fatti oggetto di contestazione, il dott. RD ha spiegato che, nel corso dell'intervento di taglio cesareo, egli aveva mostrato agli operatori presenti che la cicatrice della ON, conseguenza di due precedenti tagli cesarei, presentava una condizione di deiscenza, il che aveva cagionato le perdite ematiche ed i dolori lamentati dalla paziente, che avevano determinato la necessità di anticipare l'intervento; una volta eseguito il taglio cesareo, il diario clinico era stato redatto da una specializzanda presente all'intervento, la dott.ssa Parasciolu, secondo una prassi incontestata. Successivamente, anche avendo appreso del diffondersi delle voci circa l'interesse del dott. Melis alla vicenda, alla luce dei rapporti pregressi, il dott. RD aveva esaminato il diario operatorio e la cartella clinica della ON, a cui egli aveva accesso in quanto la predetta era ancora ricoverata, e si era reso conto che la specializzanda aveva omesso di riportare la condizione di deiscenza della cicatrice da lui rilevata ed illustrata nel corso dell'intervento; contattata la dott.ssa Parasciolu per integrare tale carenza, la stessa aveva suggerito al RD di modificare informaticamente il diario operatorio, inserendo la menzione omessa, cosa che il RD aveva escluso, in quanto, in tal modo, il nuovo documento informatico avrebbe avuto una data diversa da quella in cui l'intervento era stato eseguito, per cui aveva ritenuto di apportare l'integrazione a penna sul documento originale, inserendo di suo pugno la parola "deiscenza". Quanto alle ulteriori modifiche, il RD aveva ricordato di aver inserito alla pag. 1 le parole "perdite ematiche", in quanto la ON gli aveva riferito delle perdite che si erano verificate in occasione del viaggio in auto per recarsi a Cagliari, in occasione del secondo ricovero ospedaliero, verificatosi in orario serale;
tuttavia, egli si era accorto che, alla pag. 2 della medesima cartella, la specializzanda presente all'atto del ricovero, che aveva redatto la cartella e che non risulta - identificata, non ricordandone il nome neanche il RD aveva scritto che la paziente negava perdite ematiche, sicché egli aveva cancellato con il bianchetto la relativa dicitura, annotata alla pagina precedente. La sentenza impugnata ha dato atto, quindi, come il dott. RD avesse ammesso anche le successive integrazioni, ossia quelle alle pagg. 2 e 5, come in precedenza descritto,