Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2022, n. 34562
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Testo completo
sto da: R ATA, rappresentata e difesa dall’Avv. DOMENICO DE LUORI, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE S, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati L F e F Med elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della CorteSuprema di Cassazione;
-controricorrente – nonché
contro
AGENZIA PER IL LAVORO ALBA S.P.A. in liquidazione, oggi THAMIK FORMAZIONE S.R.L. in liquidazione;
-intimata - avverso la sentenza n. 88/2019 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il R.G.N. 11025/2019 Pag.
FATTI DI CAUSA
1. A R aveva prestato le proprie mansioni alle dipendenze della Agenzia per il lavoro ALBA S.p.A. – oggi Thamik Formazione s.r.l. in liquidazione - , in qualità di lavoratrice somministrata alla ASL di Salerno, in virtù di apposito contratto intercorso tra quest’ultima e la datrice di lavoro. Aveva agito per ottenere il pagamento di spettanze retributive non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dell’ASL, invocando la sussistenza di un vincolo solidale in virtù di quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ. nonché dalla lex specialis di gara. Tanto il Tribunale di Nocera (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) quanto la Corte di Appello di Salerno negavano la sussistenza di tale invocato vincolo.
2. In particolare, la Corte territoriale, premessa l’incontroversa esecuzione della prestazione lavorativa da parte della Rea e ritenuto del pari incontroverso l’ammontare del quantum dovuto, riteneva che le garanzie di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 non fossero applicabili alle P.A., facendone ulteriormente derivare la nullità dell’art. 13 del contratto di somministrazione per contrarietà a norme imperative. Con riferimento, poi, alla tutela ex art. 1676 cod. civ. riteneva che la responsabilità solidale del committente non operasse quando questi aveva già pagato all’appaltatore quanto dovuto per effetto del contratto di appalto e che quindi il committente fosse responsabile per le retribuzioni solo nei limiti del credito ancora vantato dall’appaltatore. Rilevava che, nella specie,la ASL aveva eccepito e documentato di avere soddisfatto il credito vantato dalla società prima dell’instaurazione del giudizio.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A R con quattro motivi cui l’Azienda Sanitaria ha resistito con controricorso.
4. L’Agenzia per il lavoro è rimasta intimata.
5. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. exart. 360 n. 4 cod. proc. civ. 20/02/2019 R.G.N. 434/2017;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 5/10/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Il P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.N. 11025/2019 Pag.Lamenta l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella misura in cui ha annullato la statuizione di condanna anche nei confronti della datrice di lavoro.
2.
-ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE S, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati L F e F Med elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della CorteSuprema di Cassazione;
-controricorrente – nonché
contro
AGENZIA PER IL LAVORO ALBA S.P.A. in liquidazione, oggi THAMIK FORMAZIONE S.R.L. in liquidazione;
-intimata - avverso la sentenza n. 88/2019 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il R.G.N. 11025/2019 Pag.
FATTI DI CAUSA
1. A R aveva prestato le proprie mansioni alle dipendenze della Agenzia per il lavoro ALBA S.p.A. – oggi Thamik Formazione s.r.l. in liquidazione - , in qualità di lavoratrice somministrata alla ASL di Salerno, in virtù di apposito contratto intercorso tra quest’ultima e la datrice di lavoro. Aveva agito per ottenere il pagamento di spettanze retributive non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dell’ASL, invocando la sussistenza di un vincolo solidale in virtù di quanto previsto dall’art. 1676 cod. civ. nonché dalla lex specialis di gara. Tanto il Tribunale di Nocera (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) quanto la Corte di Appello di Salerno negavano la sussistenza di tale invocato vincolo.
2. In particolare, la Corte territoriale, premessa l’incontroversa esecuzione della prestazione lavorativa da parte della Rea e ritenuto del pari incontroverso l’ammontare del quantum dovuto, riteneva che le garanzie di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 non fossero applicabili alle P.A., facendone ulteriormente derivare la nullità dell’art. 13 del contratto di somministrazione per contrarietà a norme imperative. Con riferimento, poi, alla tutela ex art. 1676 cod. civ. riteneva che la responsabilità solidale del committente non operasse quando questi aveva già pagato all’appaltatore quanto dovuto per effetto del contratto di appalto e che quindi il committente fosse responsabile per le retribuzioni solo nei limiti del credito ancora vantato dall’appaltatore. Rilevava che, nella specie,la ASL aveva eccepito e documentato di avere soddisfatto il credito vantato dalla società prima dell’instaurazione del giudizio.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A R con quattro motivi cui l’Azienda Sanitaria ha resistito con controricorso.
4. L’Agenzia per il lavoro è rimasta intimata.
5. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. exart. 360 n. 4 cod. proc. civ. 20/02/2019 R.G.N. 434/2017;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 5/10/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Il P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.N. 11025/2019 Pag.Lamenta l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella misura in cui ha annullato la statuizione di condanna anche nei confronti della datrice di lavoro.
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