Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2022, n. 36205

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2022, n. 36205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36205
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI LUCCIO FVIO nato a AGROPOLI il 18/09/1967 LIGUORI PO nato a AVELLINO il 28/08/1993 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo udito il difensore

CMERALIZZATA FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Vallo della Lucania, in data 15.3.2019, aveva condannato D L F e L P, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione a una pluralità di furti aggravati in concorso, di cui al capo d'imputazione, commessi in danno dei titolari di una serie di farmacie, ubicate nel territorio della provincia di Salerno.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.

2.1. in, particolare, il D L, nel ricorso a firma del difensore di fiducia. avv. L C, lamenta violazione dell'art. 627, n. 7), c.p., denunciando, sul punto, inadeguata valutazione delle risultanze processuali e violazione dei principi del processo indiziario, nonché eccessivo rigore nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionalorio. 2.2. 11 pliguori, nei ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. G S beopc.)ldo C, lamenta violazione di legge e vizio di mblii,azione„ in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuaii, sotto diversi profili, da parte della corte territoriale.

3. Con requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti„ Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassa., one,, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. do, motti nuovi, depositati in cancelleria il 20.5.2022, l'avv. Scorza decLic olazIone di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, co. Co. 1, letd c o ett. e) ;
c.p.p., con riferimento al disposto dell'art. 1 bis, dl. 30.9.2021, come modificato dalla legge di conversione n. 178 del 23.11.2021. 5. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti. 6. -E. questione posta dal L con i motivi nuovi impone un approfondimento alla luce del recente intervento legislativo attuato con il d.i. n. 132 del 2021 convertito con modifiche nella legge n. 178 del 2021. 6.1. i tema è stato diffusamente trattato in un recente arresto di questa stessa Sezione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989), di cui appare opportuno ripercorrere il percorso argomentativo. Al --louardo, giova soffermarsi su alcuni approdi normativi e giurisprudenziali, utili ad inquadrare la questione di cui di discute. In origine l'acquisizione dei tabulati telefonici non era regolata da una specifica disposizione di legge. La g:uiesprudenza era divisa tra vari orientamenti: sufficienza de cdaUva della polizia giudiziaria;
necessità del decreto del pubblico mia stero;
autorizzazione del giudice;
applicazione integrale delle norme deAate per l'intercettazione delle conversazioni (art. 266-271, c.p.p.). La Corte Costituzionale, nell'intervenire con una sentenza interpretativa di rigetto (ia n. 81 del 1993), ha posto le fondamenta sulle quali poggienp le leggi e la giurisprudenza successive: l'acquisizione dei dati "esteriori" delle comunicazioni è istituto diverso dalle intercettazioni (dunciJe sono inapplicabili le regole di cui agli artt. 266-271, c.p.p.,), purtuteavia esso ricade nell'area di tutela garantita dall'art. 15 Cost., si tratta d: "tutela minima" che postula un provvedimento motivato della iasciando, in ogni caso, il legislatore libero di appresare strumenti più incisivi. La dec sione della Consulta si snoda attraversi alcuni importanti passaggi arqar:eaiatli che e utile riportare: «nell'art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diriW della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e queiio connesso ail'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un, dane cnchecc oggetto di protezione costituzionale" (v. anche se.:li. Tie.. 12 dei 1975,. 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991)»;
- n 2 norme c tate si conformano, in via esclusiva, «a operazioni relative ali intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad aspetti diversi da gdeilo attinente ai contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione)»;
- d'altra parte, ia tutela accordata dall'art. 15 della Costituzione alla liberlà e alla segretezza della comunicazione «è sicuramente tale da ricamprencle:-e fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di une determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza de ;d garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che sI svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera richcr. rotetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltani'.:o la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo de.ia comunicazione stessa»;
- «I art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la di',./ulgaziaine o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi de ie i:iThririazici., e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori de la lonversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo iella stessa), dai momento che, facendone oggetto di uno specifica c.4'irItto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente aiLl: libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida a iitasiane ri 'via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti h-Aeressati»;
- < va :tbonoso uto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano po -tare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi ai Lembo e ai luogo dell'intercorsa comunicazione»;
erni.a restando le libertà del legislatore di stabilire più specifiche no-me di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie esige„ con norma precettiva, tanto il rispetto di requisiti soggett.‘,,i di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubbliop ministero, i giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti);
- cicute garanzie pongono «un parametro di validità che spetta al git dice ordii-arici applicare direttamente al caso di specie, al fine di va utare se l'aocìuisizione :n giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, Insintesi ia Corte Costituzionale ha stabilito, che, pur in assenza di una nomlativa specifica volta a tutelare la riservatezza delle informazioni e de le ribtizie idonee ad identificare i dati esteriori della conversazione tei2i-onica (numeri bel chiamante e del chiamato, data, ora, luogo e :enHane tali dati deve avvenire nel rigoroso rispetto de e _t;
stessa Costituzione pone direttamente, con norma precettiva, a tutela della libertà e segretezza de le comunicazioni (art. 15). Con ia conseguenza che l'acquisizione degli elementi suddetti, contenuti ne. tribolato, può legittimamente avvenire «soltanto sulla base di un atto de I or rm rludiiz:uria, sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, di:eMc..: a dimostrare ia sussistenza in concreto di esigenze istruttorie vo te al fine„ costituzionalmente protetto, della prevenzione e della re.;)re'5,7_,:::ne dei reati».Va;
inoltre, sottolineato che, secondo l'espressa indicazione del giudice de ie eqgi, a categoria dei dati c.d. esteriori della conversazione teleforiica, protetti dall'art. 15 Cost., concerne non solo l'identità dei soggetti e il tempo ma anche il luogo della conversazione, cioè la collocazione sui territorio di chiamante e chiamato: «riferimenti soggettivi„ temporaii e spaziali». la sentenza n. 21 del 13/07/1998, Rv. 211196, le Sezioni brille, ne ricoivere contrasto di giurisprudenza sul regime applicabile ai tacuiati telefonici - hanno enucleato, sulle orme della Corte Costituzionale, i seguenti principi: l'acquisizione dei tabulati telefonici soggiace alla disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni: è necessario un decreto motivato della autorità (pubblico ministero o giudice) in assenza del quale opera la sarìziode di nutilizzabilità ai sensi dell'art. 191, c.p.p.;
l'art. 191, c.p.p., si hfe: isce non solo alle prove oggettivamente vietate, ma anche a queile formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in rinoce specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di 11b2:-Le assolztd, dl odi è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi prev:si: dalla iegge. In taie iarresto le Sezioni Unite hanno offerto una precipua definizione di "tabulati": «essi costituiscono la documentazione in forma intellegibile de. Posso iiii.formatico relativo ai dati esterni al contenuto delle cip stia rpa che fa parte peraltro, secondo la tecnica infomii,ii-iiitica„ dei "movimento" dei dati gestito dall'ente concessionario del sem dcc neii'DmLiti-2 del rlusso costituito appunto dall'ingresso- dc e stampa». Cori o successiva sentenza n. 6 del 23/02/2000, Rv. 215841, le Sezioni «a: fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i coL c'Eterni idei-itificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi HforiTiatici dai gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livsio il intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza de e disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o cazioH di cui agii articoli 266 e seguenti c.p.p. ». con la successiva sentenza n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216247, sempre ie Sezioni Unite hanno chiarito che: «per l'acquisizione dei dati estern relativi ai traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo! ii volume e ia durata della comunicazione.: fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati daTent.le gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione de ia imitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato ne:l'art. 256, eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il delreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno i-Aievae e sul diritto alla "privacy" l'interesse pubblico di pese e i :enti. Con taie pronuncia le Sezioni Unite hanno posto l'accento su un profilo di pacticciare interesse: «anche se manca la previsione di un immediato contro,io giurisclizionaie di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo .. che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso io rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilLzThilita, in mjni stato e grado del procedimento, così nelle indagini prelin-ii.nari nei contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare: come nell'udienza preliminare, ovvero nel nc: giudizio d impugnazione». 6.1 1: cotine =2.gH nterventi normativi, rileva il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. C-Jci:ce o materia di protezione dei dati personali (cd. Codice della Pe, quel che interessa in questa sede, è sufficiente ricordare che le disposizioni sulla conservazione dei dati personali si incentrano sull'art.La noi ne, ai momento della sua introduzione, è intervenuta sul profilo de la _sii -it —one temporale, per finalità di accertamento e repressione, de io conservazione dei dati reiativi, tra l'altro, al traffico telefonico (qui in rme-•). PeHrr.ltazlone che ha conosciuto varie modifiche sino alla aL_EAL (salvo specifiche deroghe) della conservazione pe:- ventiquattro mesi dalla comunicazione (termini diversi sono previsti pe7aiVi dati). A ;eg niL di ripetute. modifiche (d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 convertito co -ì rriodificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45;
d.l. 27 luglio 2005, n. 144 cinnerLLu eco modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155), l'art. 132 a, corrin2a 3 - nel testo risultante prima del d.l. n. 132 del 2021, ava nei «decreto motivato del pubblico ministero» io strumento e i autwità gftldiziaria competente a disporre l'acquisizione dei dati. Non era prevista ia delimitazione a un catalogo predeterminato di reati. Va rioadito che per «dati relativi al traffico telefonico» devono intendersi quelli che, secondo la definizione offerta dalla Corte costituzionale e dele Sezioni Unite della Corte di cassazione, concernono i dati cd. "este delia conversazione telefonica, comprensivi del luogo della ch amata. Si LetHa. a Len ';ed d, di una definizione "in negativo", nel senso che ess.: CC L:W i dati di una conversazione telefonica, "esclusi" quelli ai SCC contenuto. In a Lo. paroe ia comunicazione telefonica gode di due statuti: - cuei.o relativo alla captazione del contenuto, regolato dagli artt. 266- 271 c - relativo alla acquisizione di tutti i restanti dati (autori, tempo, luGgo;
ia durata della comunicazione), disciplinato dall'art. 132 codice de la i. La cpriisione che precede risulta confermata dalla lettera della legge. 111 dei codice della privacy distingue tra: «dati relativi al traffico» (1c.Ws. e come «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai io. Leti L;
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