Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2019, n. 14266

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Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. E',tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2019, n. 14266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14266
Data del deposito : 24 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

14266-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMPUGNAZIONI CIVILI - Primo Presidente f.f. - INTEGRAZIONE DEL PIETRO CURZIO CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI- INOSSERVANZA DEL -- Presidente Sezione - FELICE MANNA TERMINE Ud. 26/03/2019 - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere - PU R.G.N. 23774/2013 UMBERTO BERRINO - Consigliere - Cear. 14266 Rep. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - е-мC.M. - Rel. Consigliere - ADRIANA DORONZO ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - -- Consigliere - A G -· Consigliere - A C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23774-2013 proposto da: PALMIERI FRANCESCO, PALMIERI FELICE, IOPPOLO FRANCESCA, D'INTRONO ANTONIA, in proprio ed in rappresentanza della società in 175 19 nome collettivo Costruzioni La Zeta di P F e C. cancellata dal registro delle società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MUSCI e UGO OPERAMOLLA;

- ricorrenti -

contro

D M C, SEMERARO MARTINO, in qualità di eredi di S S B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MANDARA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE PEZZANO;

- controricorrenti -

nonché

contro

FORNELLO MICHELE, FORNELLO SABINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/07/2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1.- Il giudizio di primo grado. La vicenda processuale sottoposta alla cognizione di questa Corte nasce da un giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Foggia da M F. 1.1.- Nell'atto di citazione, il Fo riferì di aver stipulato con Settimo Benito S un contratto preliminare di permuta in forza del quale il S si era obbligato a trasferirgli un suolo Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019 -2- edificatorio sito in Orta Nova ed egli si era obbligato a trasferirgli la proprietà di alcuni appartamenti e box nel complesso immobiliare da realizzare;
di essere stato dichiarato fallito;
di avere pertanto risolto consensualmente il contratto con il S e stipulato un altro contratto con la s.n.c. La Zeta di P F e C. in forza del quale il S aveva venduto alla società i suoli e le strutture edilizie già realizzate per un prezzo concordato. 1.2.- Nella prospettazione dell'attore, questo contratto era però simulato in quanto La Zeta s.n.c. era solo l'apparente acquirente, mentre l'effettivo contraente era rimasto lui stesso che, infatti, aveva continuato l'attività di costruzione con mezzi e capitali propri;
la società aveva dal canto suo incassato le somme versate dai promissari acquirenti.

1.3. Tornato in bonis il Fo, le parti avevano concordato il trasferimento degli immobili dalla società prestanome (La Zeta s.n.c.) ad altro prestanome, e in particolare a Sabino Fo, fratello dell'attore, ma la società non aveva restituito a quest'ultimo le somme incassate dalla vendita degli appartamenti.

1.4. M F chiese dunque al Tribunale di Foggia che, nel contraddittorio con il S e il Fo (nonché di altri litisconsorti), accertata la interposizione fittizia di persona nei vari contratti, La Zeta s.n.c. di P F & c. e F P, in proprio, fossero condannati a restituirgli le somme introitate per suo conto durante la gestione dell'attività edilizia in Orta Nova, nonché a pagare £.

1.989.000 e a risarcire i danni da liquidarsi in via equitativa.

1.5. Nella contumacia della società La Zeta e di Settimo Benito S, si costituì F P che documentò l'avvenuta cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese;
nelle more del processo M F fu dichiarato nuovamente fallito e la causa fu riassunta dalla Curatela fallimentare che chiese di chiamare in Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019 -3- causa i soci della s.n.c., F P, F J e Antonia D'Introna, che si costituirono.

1.6. Con sentenza pubblicata in data 2/9/2004 (n. 1372/2004), il Tribunale di Foggia, per quel che interessa in questa sede, dichiarò La Zeta s.n.c. e, salvo il beneficium excussionis, i suoi soci, F P (e per esso la Curatela, essendo stato il P nel frattempo dichiarato fallito), F P, F J e Antonia D'introna obbligati a restituire le somme ricevute in pagamento delle unità immobiliari promesse in vendita. 2. - Il giudizio di appello. 2.1.- La sentenza fu appellata dinanzi alla Corte d'appello di Bari da F P, F P, F J e Antonia D'Introno, in proprio e in rappresentanza della s.n.c. La Zeta. Nel giudizio si costituì M F, che insistette per il rigetto dell'impugnazione.

2.2. Con ordinanza del 27/10/2009 la Corte dispose l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. nei confronti di Settimo Benito S e di Sabino Fo e fissò per la notificazione dell'atto di integrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

2.3. Per l'udienza fissata nell'ordinanza ex art. 331 cod.proc.civ. si costituirono, in qualità di eredi di Settimo Benito S, Milena Clotilde Donini e Martino S, rispettivamente moglie e figlio del de cuius, i quali eccepirono l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello per non essere stato il contraddittorio integrato nei confronti dell'altra erede, Maria S. 2.4.- Accogliendo la suddetta eccezione, la Corte d'appello di Bari dichiarò inammissibile l'impugnazione con sentenza pubblicata in data 8/7/2012. 2.5. La Corte ritenne improrogabile e comunque non rinnovabile il termine assegnato ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. anche in Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019 -4- considerazione della condotta degli appellanti i quali non avevano effettuato con la necessaria diligenza le dovute ricerche volte ad individuare tutti gli eredi del S - ricerche limitate, secondo la Corte, alla sola visione della denuncia di successione presentata il 28/1/2004 all'Agenzia delle entrate di Taranto e, quindi, a consentire il buon esito delle notificazioni nel termine assegnato. La Corte aggiunse, inoltre, che neppure all'udienza successiva alla scadenza del termine ex art. 331 cod. proc. civ., gli appellanti avevano richiesto di essere rimessi in termini per notificare l'atto di impugnazione all'altra erede. 3.- Il giudizio di cassazione.

3.1. Contro la sentenza, F P, F P, F J, ed Antonia D'Introno, in proprio e in rappresentanza della s.n.c., hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un unico complesso motivo, al quale hanno resistito M C D e Martino S con controricorso. Non hanno invece svolto attività difensiva M F e Sabino Fo. 3.2.- Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11/9/2017, n. 21040, all'esito dell'adunanza camerale del 4/5/2017, in vista della - quale i controricorrenti hanno depositato memoria -, questa Corte, seconda Sezione civile, ha rilevato la mancanza di prova della notificazione del ricorso a Sabino Fo e ha così assegnato ai ricorrenti un termine per rinotificare il ricorso o produrre prova dell'avvenuta notifica. il3.3.- Alla successiva adunanza camerale, regolarizzato contraddittorio, la stessa Seconda sezione ha pronunciato l'ordinanza interlocutoria n. 31847 del 10/12/2018, con la quale ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019 -5- 3.4.- La Corte ha infatti rilevato nella giurisprudenza di legittimità divergenze e oscillazioni sulla questione costituita dalle «conseguenze processuali nell'ipotesi in cui, deceduto il destinatario dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, la parte che ne è onerata ometta di citare gli eredi»;
ha quindi posto la questione del se, «nell'ipotesi in cui in sede di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario, debbano ritenersi tuttora validi i principi affermati da Cass. 1 gennaio 2005, n. 1238, con conseguente possibilità di assegnare un ulteriore termine perentorio per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, ovvero se, in materia, deve farsi applicazione estensiva dei principi affermati dalle Sezioni unite con le sentenze n. 17352/2009 e 14594/2016». 3.5.- La causa è stata assegnata alle Sezioni unite di questa Corte. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.- Il motivo del ricorso. 1.1.- Con l'unico motivo di ricorso, articolato sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 331 e 345 cod.proc.civ. e dell'omesso esame di un fatto controverso, «attinente ai limiti dell'ordinanza collegiale di integrazione del contraddittorio», i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Settimo Benito S e di Sabino Fo: assumono, invero, che non era mai stata proposta in primo grado (né avrebbe potuto esserlo in appello stante il divieto dei nova ex art. 345 cod.proc.civ.) una domanda di nullità per simulazione dell'accordo intervenuto tra l'originario attore, Settimo Benito S e la società La Zeta s.n.c.

1.2. Rilevano altresì di aver rispettato l'ordinanza di integrazione del contraddittorio - disposta unicamente nei confronti di Settimo Benito Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019 -6- S e di aver appreso della morte del S solo a seguito della notificazione dell'atto di integrazione: a fronte di questo nuovo evento, da loro non conosciuto né conoscibile, la Corte avrebbe dovuto emettere una nuova ordinanza, con la fissazione di un ulteriore termine, alla luce dei principi enunciati da Cass. Sez.Un. 21/1/2005 n. 1238, seguite da Cass. 28/11/2007, n. 24762. 2. Il controricorso e le eccezioni di inammissibilità.

2.1. Preliminarmente, va dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, n. 1, sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la Corte d'appello avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: a rendere palese la sua infondatezza è proprio il rilevato contrasto giurisprudenziale sulla rinnovabilità o prorogabilità del termine per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc.

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