Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/04/2024, n. 10010

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Il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esistenza, in favore degli eredi, del diritto al trasferimento di un compendio immobiliare, maturato dal de cuius in forza di vendite con patto di riservato dominio, e non perfezionato nonostante il riscatto dei beni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/04/2024, n. 10010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10010
Data del deposito : 12 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1654/2023 Numero sezionale 644/2024 Numero di raccolta generale 10010/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Azione ex art. 2932 c.c. ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente Usucapione MAURO MOCCI Consigliere R.G. N. 1654/2023 GIUSEPPE GRASSO Consigliere CC – 28/02/2024 RICCARDO GUIDA Consigliere-Rel. CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1654/2023 proposto da: PE AR, elettivamente domiciliato in San IO In Fiore Via 24 Maggio n. 3, presso lo studio dell'avvocato Rosa Maria Luciana VETRÒ ([...]) che lo rappresenta e difende. - Ricorrente –

Contro

AC - GESTIONE STRALCIO DI A.R.S.S.A., elettivamente domiciliata in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avvocato Bruno Tassone ([...]) che la rappresenta e difende. - Controricorrente – Nonché

contro

PE RI, PE CO, BE OR. - Intimati – Numero registro generale 1654/2023 Numero sezionale 644/2024 Numero di raccolta generale 10010/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1238/2022 depositata il 31/10/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024. Rilevato che:

1. CE RA, AR RA e RE BE hanno convenuto in giudizio OS RA e l'AC-Gestione stralcio SS (“AC”), per ottenere ex art. 2932, cod. civ., pro quota hereditatis, il trasferimento della proprietà degli immobili (area di corte con casa colonica e annessi rurali, identificati al foglio 35, part. 132, e al foglio 35, part. 132, sub 1, del catasto del Comune di San IO in Fiore), e hanno dedotto che: (i) con atto pubblico del 07/07/1956, l'Opera di Valorizzazione della Sila (poi SS–Gestione Stralcio e quindi AC), aveva assegnato con patto di riservato dominio a IO CE BE, cui gli attori sono succeduti iure hereditatis, tali immobili di cui era proprietaria, sebbene non ancora accatastati, unitamente al podere, unità fondiaria n. 153 del fondo “Agnarella Petrone”, che BE aveva riscattato nel 1989, senza che nel relativo atto di vendita venissero ricompresi i predetti immobili proprio perché non accatastati;
(ii) l'AC, con attestazione prot. 344 del 07/11/2013 e successiva deliberazione n. 32/GS del 13/02/2017, aveva assegnato gli immobili, una volta accatastati, agli attori e al convenuto OS RA, facendo leva sul precedente riscatto operato da BE IO CE, e aveva convocato gli assegnatari presso il notaio per formalizzare il trasferimento, che non si era perfezionato a causa dell'assenza di AR RA. Costituendosi in giudizio, OS RA ha concluso per il rigetto della domanda degli attori;
in riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi che egli aveva usucapito gli immobili contesi, dei quali era 2 Numero registro generale 1654/2023 Numero sezionale 644/2024 Numero di raccolta generale 10010/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 in possesso sin dal 1990, da intendersi erroneamente non inseriti nella dichiarazione di cessazione del vincolo di riservato dominio. In subordine, il convenuto ha chiesto la somma di € 26.000 a titolo di indennità per i miglioramenti apportati al fondo. L'AC, nel primo atto difensivo, ha aderito alla domanda degli attori sul rilievo che i detti immobili erano formalmente a lei intestati, ma effettivamente attribuiti a IO CE BE, che ne aveva curato il riscatto;

2. il Tribunale di Cosenza, istruita la causa con l'audizione di testimoni, con sentenza n. 149 del 2021, in accoglimento della domanda degli attori, ha trasferito a questi ultimi e a OS RA la proprietà dei beni e ha rigettato le domande riconvenzionali del convenuto;

3. proposta impugnazione dal soccombente, la Corte d'appello di Catanzaro, nel contraddittorio di tutte le parti, ha respinto l'appello di OS RA, ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, e ha condannato l'appellante alle spese del grado. La sentenza, per quanto qui interessa, segue questa linea argomentativa: (a) non sussiste l'asserito vizio di motivazione della decisione di primo grado in relazione alla titolarità dei beni, né l'erronea valutazione dei fatti, dei documenti e delle prove in relazione alla posizione del fabbricato all'interno del podere e nemmeno l'errata interpretazione dell'art. 10, primo comma, della legge n. 386 del 1976: il Tribunale ha ben valutato le risultanze istruttorie e ha correttamente applicato i princìpi in materia di usucapione. Dall'attività istruttoria svolta in primo grado è emerso che l'AC è titolare dei beni oggetto di causa, come risulta dall'atto pubblico con patto di riservato dominio del 07/07/1956, stipulato da IO CE BE, dalla dichiarazione commissariale 3 Numero registro generale 1654/2023 Numero sezionale 644/2024 Numero di raccolta generale 10010/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 dell'AC n. 4962 del 19/12/1989 e dalle visure catastali prodotte dalla convenuta. La titolarità di AC è confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 104/2016, coperta da giudicato, che, decidendo sulla domanda di rivendicazione di CE RA e AR RA

contro

OS RA, ha accertato la titolarità degli immobili (gli stessi oggetto di questo giudizio) in capo all'AC e non in capo agli eredi legittimi di IO CE BE. Il che determina il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da OS RA nei confronti degli attori, che non essendo proprietari sono privi di legittimazione passiva;
(b) sono infondati anche il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali l'appellante lamenta: per un verso, la violazione dell'art. 2932, cod. civ., che non sarebbe applicabile in quanto non si è in presenza di un preliminare di compravendita, ma di un contratto di compravendita definitivo e del pagamento del prezzo in forma rateale;
per altro verso, la contraddittorietà della sentenza che prima nega la legittimazione passiva degli eredi BE rispetto all'azione di usucapione, salvo poi riconoscere a questi ultimi la “titolarità” per l'esercizio dell'azione ex art. 2932, cod. civ. Nella specie legittimati attivi sono gli eredi di IO CE BE, il quale aveva maturato il diritto ad ottenere il trasferimento dei beni immobili, ma non lo aveva regolarizzato, sicché, alla sua morte, tale diritto, facente parte dell'asse ereditario del de cuius, è stato trasmesso ai suoi eredi legittimi;
(c) l'appellante addebita al Tribunale di non avere motivato sul rigetto della domanda riconvenzionale subordinata di rimborso delle spese sostenute per le migliorie del fabbricato. 4 Numero registro generale 1654/2023 Numero sezionale 644/2024 Numero di raccolta generale 10010/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 Rispetto alla domanda di indennizzo per miglioramenti manca la legittimazione passiva degli attori poiché (così come per la domanda di usucapione) la legittimazione passiva spetta al titolare del bene. La domanda, inoltre, è lacunosa in quanto la parte non specifica il tipo di migliorie che avrebbe apportato;

4. OS RA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. L'AC ha resistito con controricorso. Le stesse parti hanno depositato memorie per l'adunanza camerale. CE RA, AR RA e RE BE sono rimasti intimati;

Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso – “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 10, commi 1 e 2, l. 386/1976, art. 18 l. 230/1950 in riferimento all'art. 1, art. 2 e art. 7 dell'atto pubblico di riservato dominio e in riferimento all'art. 1523 c.c. e art. 1538 c.c.” – censura la sentenza impugnata che ha negato che CE RA, AR RA e RE RA fossero legittimati passivi in relazione alla domanda di usucapione del convenuto, senza considerare che essi erano subentrati nella posizione del de cuius IO CE BE, il quale, come si evince dall'atto pubblico di vendita con patto di riservato dominio del 07/07/1956, stipulato con l'AC, era il proprietario del podere. In particolare, l'art. 7 del contratto di vendita indica la presenza del fabbricato rurale nel podere;
inoltre, dall'art. 1 del contratto (nello stesso senso è l'art. 2) risulta che la vendita è stata effettuata “a corpo”, poiché riguarda “i corpi 1a, 1b, 1c”, con la descrizione dei confini di ogni corpo assegnato, dal che si desume che il podere 5 Numero registro generale 1654/2023 Numero sezionale 644/2024 Numero di raccolta generale 10010/2024 Data pubblicazione 12/04/2024 assegnato non confina con alcuna altra proprietà dell'Ente venditore, restando così smentito l'assunto dell'AC circa una presunta collocazione del fabbricato in un inesistente “Villaggio Agnarella”. Del resto, prosegue il ricorrente, è stato violato anche l'art. 1523, cod. civ.: invero, BE era divenuto proprietario del bene per avere pagato tutte le rate previste nel contratto, per un totale di trenta annualità (art. 4). Tanto più che, conclude il ricorrente, nessun rilievo assume la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 104 del 2016, passata

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