Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1981, n. 6200
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A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), applicabile ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (art. 12), la pendenza di un processo penale nei confronti dell'eletto, per reato commesso in danno del comune, non è di per sè causa di incompatibilità, la quale può ravvisarsi solo quando il medesimo comune si sia costituito parte civile,poiché la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3 n. 4 della citata legge sussiste solo nei confronti di colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia od il comune.*
La situazione di incompatibilità alla nomina di consigliere comunale esistente nei confronti di coloro che svolgano in modo continuativo consulenze legali, amministrative e tecniche nello interesse di imprese vigilate o sovvenzionate dall'ente pubblico e, a maggior ragione, quando tali prestazioni siano rese direttamente a quest'ultimo, è da ritenersi tempestivamente rimossa, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizione e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), quando, prima della convalida delle elezioni, l'eletto abbia presentato le sue dimissioni, accettate dall'ente pubblico.*