Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/1987, n. 2638
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La controversia promossa dal privato, per insorgere contro i provvedimenti del comune che abbiano imposto, con riguardo a fabbricato di civile abitazione realizzato in forza di regolare licenza o concessione, un contributo per l'allacciamento alla rete fognaria, nonché per ottenere la restituzione delle somme pagate a detto titolo, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, considerato che a fronte del diritto soggettivo di conseguire detto allacciamento per gli stabili di civile insediamento (ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 10 maggio 1976 n. 319 e dietro pagamento di un canone correlato alla prestazione del servizio fognario),deve negarsi la sussistenza del potere del comune di imporre la suddetta prestazione patrimoniale (dopo l'abolizione dei contributi di manutenzione e dei contributi di miglioria, con la riforma tributaria attuata in base alla delega della legge 9 ottobre 1971 n. 825), e che, inoltre, ove si tratti di edificio costruito in forza di concessione rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, non ricorrono le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 16 di tale legge, non vertendosi in tema di contestazione circa oneri di urbanizzazione fissati in stretta connessione con il rilascio di detta concessione. ( V 3652/84, mass n 435642).*