Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2021, n. 23925

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2021, n. 23925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23925
Data del deposito : 18 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI NG nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/12/2019 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Agnello Daniela che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 9 dicembre 2019 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Messina del 14 maggio 2018 assolvendo GI NG dai reati ascritti in relazione all'art. 2 comma 21 bis del D.L. 638/1983 come modificato con Dlgs. 211/94, art. 1, limitatamente all'anno 2015, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena finale.

2. Avverso la pronuncia della Corte di appello sopra indicata, propone ricorso per cassazione GI NG, mediante il proprio difensore, che solleva tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione oltre che la violazione di legge per mancata valutazione di una prova decisiva. La corte di appello non avrebbe considerato la relazione di parte da cui, in uno con la deposizione del medesimo consulente, non emergerebbero circostanze atte a fondare la responsabilità del ricorrente. Sarebbe insussistente, in particolare, la fattispecie contestata, per il mancato superamento della soglia di rilevanza penale anche per l'anno 2014. Sul punto i giudici avrebbero omesso di argomentare. Si riportano stralci della deposizione del luogotenente del Nucleo dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, da cui emergerebbe che tra il giugno e dicembre del 2014 la quota non versata in relazione ai lavoratori ammonterebbe a 4751,00 euro, per cui la somma contestata invece dalla Procura avrebbe riguardato l'omesso versamento di contributi complessivamente dovuti all'INPS e non le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Analoghe osservazioni avrebbe al riguardo formulato il consulente di parte. Di tali risultanze istruttorie la corte non avrebbe tenuto conto, incorrendo in un travisamento della prova. Prova da ritenersi decisiva.

4.Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione la crisi di azienda sussistente, integrante una situazione di forza maggiore impeditiva degli obblighi imposti ex lege. Da qui la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che le difficoltà dell'azienda non potrebbero giustificare gli omessi versamenti. Emerge anche la non corretta valutazione dei dati istruttori, laddove la stessa moglie dell'imputato ha confermato la crisi di liquidità e la scelta di pagare, comunque, almeno gli stipendi" e le cose essenziali".

5. Con il terzo motivo, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. La corte non si sarebbe pronunziata sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che sul riconoscimento della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. La corte sarebbe incorsa in un mero automatismo tra il dato formale della presunta, esistente recidiva e il beneficio, negato, della sospensione

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