Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2023, n. 09657

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2023, n. 09657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09657
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

.4/4/2023 UP ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31277/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI CIUSA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BARBERINI

29, presso lo studio dell’avvocato B M (BTTMFR51B11H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F (MLLFNC50S22A952T) -ricorrente-

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, elettivamente domiciliato in Bolzano Piazza Silvius Magnago 1, presso lo studio dell’avvocato R A (RLOLND68S41B160H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRAZIANI LUCA R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. (GRZLCU62R29H501D), PLANCKER LUKAS (PLNLKS68E21A952A), FADANELLI LAURA (FDNLRA65H69A952U), PURRELLO MICELE (PRRMHL69B04I829V) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICEROMA n. 144/2021 depositata il 10/08/2021 vista l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 208 del 5/1/2023;
letta le memori e del ricorrente ( per l’udienza del 22/ 11/2002 ) , nonché della Provincia di Bolzano;
letta la memoria del Procuratore generale, nella persona del sost. proc. gen. dott.ssa A M S, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/4/2023 dal Consigliere M F;

FATTI DI CAUSA

1. Il COMUNE DI CIUSA impugna la sentenza del TSAP n. 144/21 dep. il 10 agosto 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il decreto assessorile 2.7.2019 della Provincia autonoma di Bolzano che ne aveva pronunciato la decadenza in p unto di concessione per piccola derivazione idroelettrica;

2. la sentenza impugnata ha premesso che : a) la decadenza veniva emessa perché alla citata concessione, già assentita in favore del comune con atto sub GD/9009per rilascio in decreto 20.6.2014 , non era seguita l’attivazione dell’impianto nel termi n e triennale (prorogabile fino a cinque) di cui all’art.30 l.p. 2/2015;
b) secondo il comune, la provincia avrebbe dovuto prorogare il termine di esecuzione delle opere, poiché non era stato possib i le costruire l’annessa condotta forzata dato che il GSE (gestore dei servizi energetici) non aveva corrisposto all’ente locale gli incentivi per il R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. realizzo della condottaprincipale di fognatura;
c) la provincia, a sua volta, aveva eccepito l’omessa e pregiudiziale mancata impugnazione comunale del rigetto della proroga, disposto con atto del 19.11.2018 e comunque l’infondatezza della impugnazione;

3. la sentenza impugnata ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso esponendoche: a) sussiste i l difetto d’interesse del comune, oggetto di primo provvedimento già ex se lesivo dell’ interesse sostanziale dedotto in giudizio;
b) il circoscritto oggetto d’impugnazione avanti al TSAP, invero, benché in ipotesi rivisto nel merito in senso favorevole alla parte, non potrebbe travolgere la portata del previo diniego della proroga, in applicazione dell’art.35 co.1 lett. b) e 40 co.1 c.p.a.;

4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in due gruppi di motivi, viene illustrato da memoria e ad esso resiste la provincia, che ha depositato controricorso ;

5. all’esito dell’ordinanza interlocutoria n. 208 del 2023 , è stata fissata l’udienza pubblica, per la quale hanno depositato memoria il Procuratore generale e la provincia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo solleva, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione del principio iura novit curia, avendo riguardo alla declaratoria di decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica ed altresì l’errata applicazione dell’art.55 T.U. 11.12.1933, n.1775, non sussistendo automatismo della scadenza dei termini bensì necessaria comparazione con tutti gli interessi pubblici coinvolti, da enunciare ogni volta e, nella specie, connessi all’utilizzo delle fonti rinnovabili;

2. con il secondo motivo viene censurata, per perplessità , incongruenza ed illogicità, la motivazione della sentenza TSAP per R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. essersi risolta a riconoscere valore determinante alla condotta dell’Ufficio Elettrificazione provinciale , esprimente un mero atto procedimentale, così esonerando l’organo assessorile dall’esercizio della sua competenza di merito, ciò anche in violazione dell’art.112 c.p.c., dunque omettendo di considerare che il ricorso impugnava sia il decreto assessorileche la predetta nota, da intendere incorporata al primo, perché solo con il primo divenuta definitiva;

3. in via subordinata è eccepita la questione di legittimità costituzionale dell’art.30 l.p. 2/2015 per violazione della ragionevolezza e dei parametri dell’art.9 p.9 d.P.R. 31.8.1972, n.670 avendo riguardo al tertium comparationisdell’art.55 T.U. 1775/1933 e all’unità dell’ordinamento;

4. l’ordinanza interlocutoria ha rilevato che « i motivi pongono la questione dei presupposti per la decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica, in relazione all’invocato art.55 T.U. 11.12.1933, n.1775, tenuto conto del diniego della proroga richiesta e della portata dell’art.30 l.p. 2/2015»;

5. il ricorso è in ammissibile in alcuni profili e infondato per altri ;
va in primo luogo disposta la trattazione congiunta dei due motivi,i quali, avvinti da connessione, s’imperniano su una complessa censura di incompetenza decisionale dell’organo dirigenziale che aveva assunto il diniego di proroga della concessione e di difetto di motivazione del decreto assessorile finale reso sul punto della decadenza del potere di attuare la medesima;
in realtà, la ratio decidendidella sentenza impugnata verte sulla resistenza logica che anche un eventuale acco glimento della seconda doglianza svilupperebbe sull’interesse sostanziale del comune, già inciso definitivamente dal primo atto;
si tratta di un nucleo motivazionale e statuitivo cui la parte si è opposta in modo del tutto generico, operando una frammentazione impugnatoria e così confidando sull’annullamento dell’atto assessorile per effetto di una serie solo derivata di vizi degli elementi del procedimento amministrativo;
R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag.

6. in vero , il ricorso pecca di aspecificità , poiché omette di riportare, almeno nei tratti essenziali dei rispettivi e pertinenti atti difensivi, ove l’incompetenza dell’atto dirigenziale di diniego di proroga e la sua non definitività sarebbero stati esposti come puntuali contenuti d’impugnazione avanti al TSAP, oltre un generico richiamoal vizio dell’intero procedimento amministrativo cui la parte li ha, ad ogni effetto, inteso riferire;
da un canto, infatti, va ripetuto che ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che ciononostante la proponga nella sede di legittimità ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, vale a dire riportando dove, come e quando , così permettendo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa;
ciò in quanto «i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decídendumdel giudizio di merito, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 30044 del 2019, in motivazione;
Cass. 3436 del 2022;
Cass. 32804 del 2019;
Cass. n. 2038 del 2019;
Cass. n. 15430 del 2018;
Cass. n. 27568 del 2017);

7. d’altro canto, la descritta modalità di articolazione delle censure si pone in contrasto con icaratteri di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata che devono contraddistinguere i motivi del ricorso per cassazione, quale mezzo d'impugnazione a critica vincolata, i quali esigono che il ricorrente individui altresì le affermazioni in diritto che ritiene in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, spiegando il modo in cui, a suo avviso, il giudice di merito se ne è discostato (cfr. Cass. s.u. 2374 5 / 2020;
Cass.16700/2020;
Cass.4905/2020);
in tema di competenza dirigenziale R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. e provvisorietà del relativo atto i riferimenti sono invece di debole richiamo sistematico e nemmeno pertinenti quanto al richiamo giurisprudenziale, posto che la diversa competenza assessorile concerne non l’atto adottato sulla richiesta di proroga del termine per il realizzo dell’impianto bensì la decisione sulla stessa derivazione;
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