Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2011, n. 6115
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L'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, nel testo "ratione temporis" vigente, là dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di avvenuta volontaria alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell'ipotesi di trasferimento della proprietà a titolo di donazione compiuto dal proprietario (nella specie a favore rispettivamente della nipote, per la nuda proprietà e della figlia, quanto all'usufrutto) in precario stato di salute che ne abbia poi comportato il decesso, in quanto la malattia che ha colpito il contribuente non incide sulla volontarietà dell'atto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope Legis;
- ricorrenti -
contro
SO AS, SO NI;
- intimati -
sul ricorso 32632-2006 proposto da:
AS AS, SO NI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI CESARE MENOTTO, giusta delega a margine;
- controricorrenti con ricorso incidentale condizionato e con ricorso altresì incidentale sulle spese -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 143/2005 della COMM. TRIB. REG di BOLOGNA, depositata il 15/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il ricorrente l'Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia Romagna dep. il 15/05/2006, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che aveva accolto il ricorso di SO LD avverso l'avviso di liquidazione per imposta di registro per il recupero delle normali imposte e accessori in ordine ad un atto di compravendita con i benefici di cui alla L. n. 604 del 1954. La CT riteneva che la donazione della nuda proprietà alla nipote e alla figlia dell'usufrutto con atto reg. il 29/11/98 di un fondo acquistato con atto registrato il 19712/1989 con i benefici di cui alla L. n. 590 del 1965, e cioè entro il decennio, non comportasse disposizione volontaria in quanto necessitata dallo stato di salute che aveva comportato anche il decesso del SO, onde non comportava la decadenza dai benefici.
I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso tre motivi, illustrati con memoria, fondati sulla