Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/08/2021, n. 22343

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/08/2021, n. 22343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22343
Data del deposito : 5 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16618-2019 proposto da: PRO EDIL COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA NUOVA

612, presso lo studio dell'avvocato V I, rappresentata e difesa dall'avvocato N I;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA SOC. CRISCITINO LUIGI & C. SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato E V;

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 4157/2018 del TRIBUNALE di A, depositato il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Il curatore del Fallimento della s.a.s. Criscitino Luigi & c. ha chiesto al giudice delegato di emettere, ex artt. 587 cod. proc. civ. e 177 disp. att. cod. proc. civ., decreto di condanna nei confronti della s.r.l. Pro Edil Costruzioni per il pagamento di una somma di denaro, pari alla differenza tra il prezzo dell'aggiudicazione in favore di quest'ultima società e il minor prezzo del successivo incanto a favore di altro soggetto. A base della richiesta ha esposto che, nel corso del 2006, la Pro Edil si era aggiudicata l'incanto relativo a un capannone di proprietà della fallita, rendendosi tuttavia inadempiente al pagamento del relativo prezzo, così che era stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione;
e che, nel corso del 2017, il capannone era stato poi aggiudicato ad altro soggetto a seguito di una successiva vendita, peraltro conclusa per un prezzo sensibilmente inferiore. Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -2- 2.- Il giudice delegato ha emesso il richiesto decreto, condannando la Pro Edil al pagamento di una somma pari alla differenza tra i due prezzi. 3.- La società condannata ha proposto reclamo ai sensi dell'art.26 legge fall. avanti al Tribunale di Avelino. Con decreto del 26 marzo 2019 questo, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha rideterminato in minus l'importo della somma dovuta, per il resto confermando il provvedimento del giudice delegato. 4.1.- Per quanto qui ancora in interesse, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società reclamante. «Il tenore letterale dell'art. 587, comnna 2, cod. proc. civ.» - si è detto - «espressamente subordina l'applicazione di tale norma all'eventualità che il prezzo del nuovo incanto sia inferiore a quello dell'incanto precedente»;
«tale condizione può avverarsi» - si è aggiunto - «solo nel momento in cui l'aggiudicazione diventi definitiva: ne consegue che solo dalla data di quest'ultima, risalente al 2/2/2017, decorreva il termine per l'esercizio del diritto di credito, ex art. 2935 cod. civ. Pertanto, nessuna prescrizione si è verificata». 4.2.- In prosieguo, il Tribunale ha ritenuto che «in merito al denunciato concorso colposo della curatela nessuna negligenza può imputarsi alla stessa, che, nel tempo, ha effettuato diversi tentativi di vendita, andati deserti. 5.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. Pro Edil ha presentato ricorso per cassazione, basato su due motivi. Ha resistito, con controricorso, il Fallimento. Il resistente ha anche depositato memoria, ai sensi dell'art.380 bis comma 2 cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 16618 sez. MI - ud. 25-02-2021 -3- 6.- La controversia è stata chiamata all'adunanza non partecipata della Sesta Sezione civile - 1 del 30 settembre 2020. Con ordinanza interlocutoria del 18 gennaio 2021, n. 679 il Collegio ha stabilito di rinviare la controversia a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art.2935 cod. civ. ex art. 111 comma 7 Cost., assumendo che il Tribunale irpino ha errato nel respingere l'eccezione di prescrizione a suo tempo sollevata dall'attuale ricorrente. 7.1.- A sostegno dell'assunto così formulato, si sostiene, prima di tutto, che la «prescrizione va concepita come un modo di liberazione della controparte del titolare del diritto» ossia come istituto a tutela dell'«interesse del debitore a liberarsi dall'obbligo». Da questo rilievo «è agevole inferire» - così afferma il ricorrente - che la Pro Edil, in «mancanza di qualsiasi comunicazione da parte della procedura sin dal 2006 (il primo atto interruttivo è datato 4.5.2018), ha riposto legittimo affidamento sull'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto della curatela con riferimento all'asta del 2006»;
così impone, del resto, pure il principio della «certezza delle situazioni giuridiche». 7.2.- In punto di compiuta prescrizione si sostiene, altresì, che di fronte al disposto dell'art. 2935 cod,, civ. occorre distinguere tra impossibilità legale di fare valere un diritto e impossibilità solo materiale di farlo valere. La prima impedisce il correre della prescrizione;
così non fa, invece, la seconda. Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -4- Posta questa distinzione, il motivo prosegue asserendo che l'impossibilità di quantificare esattamente il credito prima della definitiva aggiudicazione del 2017 costituisce solo un'impossibilità di fatto a esercitare il credito, non già un'impossibilità giuridica: «l'impedimento di fatto all'esercizio del diritto ben poteva prevedibilrnente essere eliminato mediante l'indizione - a iniziativa del' curatore - in tempi più ravvicinati di nuove gare e, quindi, con la successiva proposizione della domanda di condanna ex art. 587 comma 2 cod. proc. civ.». 8.- Il motivo non è fondato. 9.- Assumendo a propri presupposti di applicazione l'inadempimento dell'aggiudicatario all'obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, come pure l'avvenuta dichiarazione di sua decadenza e la positiva effettuazione di un nuovo incanto, la norma dell'art. 587, comma 2, cod. proc. civ. dispone che «se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, è inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza». Il dettato normativo della disposizione risulta affatto univoco, dunque. Tale da scoraggiare, anzi, ogni affidamento che si pretenda diverso. Il diritto nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente si conforma, e diventa esigibile, solo in esito alla positiva esecuzione del nuovo incanto e secondo la misura che occorre per raggiungere - in una con le somme ricavate dalla nuova aggiudicazione e con quelle della cauzione a suo tempo versata dall'aggiudicatario poi resosi inadempiente - il prezzo che era stato spuntato nel contesto della procedura di aggiudicazione nel concreto rimasta insoluta. Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -5- Anche il testo dell'art. 177, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. («l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello per il quale risulta avvenuta la vendita») risulta, del resto, pienamente in linea con la detta impostazione. Ne segue che, ai sensi della norma dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto al versamento della differenza del prezzo, di cui ci si occupa, comincia a correre solo dal tempo di positiva esecuzione del nuovo incanto. 10.- A conforto ulteriore dell'argomento basato sull'interpretazione della lettera del testo di legge, può essere opportuno osservare, altresì, che l'insieme normativo composto dagli artt. 587 e 177 dà propriamente vita a un'ipotesi di responsabilità patrimoniale conseguente alla previsione di un peculiare «obbligo di garanzia del risultato»: quale obbligo inteso, per l'appunto, al risultato dell'effettivo conseguimento della somma, di cui al prezzo dell'aggiudicazione poi rimesta ineseguita, e dalla legge posto in capo all'aggiudicatario inadempiente (su questa categoria di obblighi di risultato, connotati per il loro «operare per il solo fatto oggettivo», v. di recente Cass., 16 ottobre 2020, n. 22429). In quanto tale, la posizione di una simile responsabilità si manifesta propriamente intesa, sotto il profilo dello scopo perseguito, a presidiare la serietà - ed effettività - delle offerte che vengano via via formulate in sede di incanto. Con una prescrizione che, a ben vedere, si traduce nell'addossare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene, di cui alla vendita ineseguita, venga a subire deprezzamenti di valore nel mercato di riferimento a seguito del procedere del tempo, sin Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -6- 71 / tanto che si riesca ad addivenire a una nuova - e positiva - aggiudicazione. Non appare discutibile, di conseguenza, la coerenza di una simile scelta normativa con la constatazione oggettiva che il minor valore realizzato dal creditore che agisce in via di esecuzione, o dal fallimento del debitore esecutato, dipende propriamente dal fatto che la prima aggiudicazione non ha avuto esecuzione per effetto dell'inadempimento del relativo aggiudicatario. 11.- Col secondo motivo, il ricorrente afferma la violazione delle norme degli artt. 107 legge fall. e 1227 cod. civ. ex art.111, comma 7, Cost., nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo per l'esito del giudizio. 11.1.- Nello svolgimento dei suoi contenuti, il motivo sostiene che «il giudice non ha adeguatamente considerato la perdurante e ripetuta inerzia del curatore che ha indetto la seconda asta (quella successiva alla decadenza dell'aggiudicatario) dopo ben 5 anni (l'indizione della seconda asta è del 27.10.201);
poi ha atteso altri tre anni per indire la terza asta (del 12.12.2013);
e quindi altri quattro anni, quanto ha indetto l'ultima asta, con la quale è stata effettuata l'aggiudicazione (del 2.2.2017)». 11.2.- Dalla documentazione «inerente alle offerte di acquisto relative all'asta 15.6.2006 unitamente al verbale integrale dell'asta del 15.6.2006 emerge» - si soggiunge in via ulteriore - «che unitamente all'aggiudicatario altro partecipante alla gara aveva offerto un prezzo d'acquisto di poco inferiore a quello di aggiudicazione. E' evidente, pertanto, che l'indizione di una nuovg e successiva gara in tempi brevi (e non dopo cinque anni) avrebbe sensibilmente ridotto la differenza tra il Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -7- (17 nuovo prezzo di aggiudicazione e quello per il quale la ricorrente è stata dichiarata decaduta». 12.- Il motivo non merita di essere accolto. In proposito, si deve osservare, in primo luogo, come il motivo - nel lamentare la violazione della norma dell'art. 107 legge fall. - non illustri in alcun modo le ragioni per cui tale disposizione potrebbe venire in applicazione nei riguardi della presente controversia. Sotto questo profilo, perciò, il motivo si manifesta non rispettoso delle prescrizioni fissate nell'art. 366 cod. proc. civ. Il motivo dà poi per scontata - si deve osservare in secondo luogo - l'applicabilità alla fattispecie in esame della norma dell'art. 1227 cod. civ. Lo stesso non svolge, tuttavia, alcuna ragione a supporto di questa sua opzione, neppure precisando, d'altra parte, se intenda fare riferimento all'ipotesi normativa contemplata nel comma 1 di tale disposizione o a quella, invece, di cui al comma 2. Tuttavia, l'affermazione dell'applicabilità della norma dell'art.1227 cod. civ. avrebbe di sicuro bisogno - tanto con riguardo all'ipotesi di cui al comma 1, quanto con riferimento a quella di cui al comma 2 - di ragioni e rilievi forti a supporto. Sia a motivo della ragguardevole peculiarità che intride la disciplina dettata nelle norme degli artt. 587, comma 2, e 177, comma 1. Sia pure, e non meno, per la più specifica circostanza che la disciplina così predisposta viene a delineare una forma di responsabilità patrimoniale da «garanzia di permanenza» del prezzo della aggiudicazione rimasta inadempiuta (cfr. sopra, nell'ambito del n. 10). 13.- Ciò posto, appare ancora opportuno segnalare, per la maggior completezza dell'esposizione, che le ipotesi normative, che sono contemplate nell'ambito della disposizione dell'art. Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 - ud. 25-02-2021 -8- 1227 cod. civ., comportano entrambe una «riduzione» del risarcimento dovuto dal danneggiante. Il che fa emergere un'ulteriore, e distinta, ragione di inammissibilità del presente motivo di ricorso (che prescinde, in sé, da quella indicata nel terzo capoverso del n. 12): posto che il ricorrente non ha indicato gli atti e i termini in cui avrebbe sollevato la relativa eccezione nel contesto del giudizio del merito. Le ragioni sin qui esposte indicano, inoltre, come non potrebbe in ogni caso essere ritenuto decisivo 'l'omesso esame di fatto, che il motivo viene pure a lamentare (in punto di sussistenza di un'offerta di compera del capannone di misura prossima a quella posta in essere dall'aggiudicatario resosi poi inadempiente: cfr. sopra, n. 11.2.). Peraltro, è da notare pure che i contorni del fatto - del cui esame si lamenta l'omissione - sono espressi dal motivo in questione solo in termini approssimativi, se non proprio generici: così, ad esempio, non vengono neppure riportate le somme rispettivamente offerte. 14.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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