Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19470
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R F, nato a Cosenza il 10/02/1984 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere A C;Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi i difensori, avvocati M O e V B, che insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. F R, per il tramite dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza circa l'integrazione, da parte del ricorrente, del delitto di cui agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. in quanto, unitamente a R r A, a capo della compagine, P F, D P, R P e R I, partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti connessi all'organizzazione illecita di scommesse e giochi, anche d'azzardo, aggravata dal fine di agevolare il clan di `ndrangheta "Lanzino - Ruà - Patitucci" (capo 131). Secondo l'accusa, l'associazione in questione avrebbe operato attraverso la previa acquisizione da parte del "Gruppo Reda" delle concessioni necessarie a gestire sale da gioco e agenzie di scommesse e la successiva distribuzione in tali esercizi di macchine da gioco alterate attraverso il meccanismo della cosiddetta "doppia scheda bianca e nera", in modo tale da favorire o danneggiare i giocatori e sottrarre una sensibile quota degli incassi al monitoraggio del pro vider nazionale e, quindi, alla relativa tassazione. 2. Avverso tale provvedimento il ricorrente formula quattro motivi di ricorso 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 309 cod. proc. pen., 111 e 3 Cost., nonché § 5 CEDU. I giudici - a parere della difesa - hanno omesso di motivare in ordine agli aspetti specificamente riferiti al ricorrente, limitandosi a riprodurre pedissequamente gran parte del provvedimento emesso da diverso Collegio riguardante la differente posizione di Reda A. Il mancato vaglio della posizione dell'indagato e la mera riproduzione grafica di altra ordinanza risulterebbero confermati dai plurimi errori che si rinvengono nel corpo della decisione allorché si evoca il nominativo di Reda 'Ines', dichiarando il gravame parzialmente fondato, salvo poi confermare l'ordinanza in quella sede impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si censurano violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 e 416-bis.1, cod. pen., 125, 292 e 273 cod. proc. pen. La decisione, secondo la difesa, è carente in punto di accertamento della contestata struttura associativa, non tenendo conto che i presunti partecipi sono componenti di un unico gruppo familiare che svolge regolare e lecita attività lavorativa nel settore dei videogiochi. Tale circostanza imponeva al Tribunale di individuare elementi strutturali ulteriori rispetto alla preesistente organizzazione familiare;nessun accertamento è stato svolto in ordine pactum sceleris o all'affectio societatis. Il Tribunale si è limitato a richiamare principi generali ed astratti pervenendo alla decisione in ordine all'esistenza dell'associazione sulla base della presunzione iuris tantum fondata sul solo legame familiare. Il Tribunale ha illogicamente ritenuto di accomunare il "Gruppo Reda" agli altri gruppi di ‘ndrangheta senza individuare le concrete condotte significative della ((i partecipazione del ricorrente, atteso che, né dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, né dalle intercettazioni emergerebbe che F R abbia mai alterato schede o software di gioco e scommessa, riferendosi gran parte delle propalazioni, indistintamente, "ai Reda". Risulta inconferente il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia G Z che non ha fatto cenno alla presenza di apparecchi alterati, mentre natura liberatoria hanno le dichiarazioni del collaboratore di giustizia L I, che riferiva del venir meno agli accordi stretti tra A R e C D da parte di F R, circostanza che depone per l'assenza di consapevolezza dei vincoli associativi o delle finalità agevolative della confederazione di ‘ndrangheta operante sul cosentino. Sono prive di valore indiziario - secondo la difesa - le intercettazioni valutate dal Tribunale: la conversazione del 4 luglio 2018 tra A e F R allorché si faceva riferimento alla lecita operazione consistente nella riprogrammazione delle schede delle macchine da gioco, che in quel periodo veniva imposta normativamente come confermato dalle fatture pur allegate, come ovvio, emesse in data successiva;la conversazione del 2 settembre 2019 con C D evidenzia l'estraneità di F R a qualsivoglia sodalizio, visto che altrimenti egli non avrebbe occupato il territorio spettante ad altro mafioso;la conversazione intrattenuta da F R con C, imprenditore che opera nel medesimo settore, è afferente a questioni connesse alla attività commerciale svolta senza che assumessero alcuna valenza illecita. 3.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La motivazione dell'ordinanza non evidenzia quali siano le condotte e i dati processuali da cui desumere la consapevolezza del ricorrente che il settore imprenditoriale delle macchine da gioco e delle scommesse fosse in mano alla locale criminalità organizzata;la carenza di tale informazione non è ripianabile attraverso l'inconsistente riferimento alle "precondizioni di accesso al mercato" e alla funzione di "sovvenzione della bacinella comune";non si sono tenute in debito conto le dichiarazioni rese da L I che aveva riferito della rottura di accordi tra C D ed A R, tali da far ritenere esistente l'estraneità del Reda alle contestate consorterie criminali. 3.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, vista la totale assenza di indizi relativi all'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen..CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
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