Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2022, n. 37422

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2022, n. 37422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37422
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29520-2021 proposto da: SCALZONE CARLO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della LU.VE. s.a.s. di S C C, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato E C;
-ricorrente -

contro

DI NARDO LUIGI, LIDO OASI S.A.S. DI CARPINELLI LOREDANA e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BUCCARI

3, presso lo studio dell’avvocato M T A, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO SCUDERI, M A e PASQUALE ACONE;
COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato L L;
-controricorrenti - nonchécontro MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI;
-intimato - avverso la sentenza n. 2986/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCOM C. avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 2986/2021 depositata il12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO M C.

FATTI DI CAUSA

1. Fra i titolari di due stabilimenti balneari siti sul lungomare di Agropoli è in corso un fitto contenzioso che dura da svariati anni e ha ad oggetto la regolarità dei titoli edilizi che danno diritto allo svolgimento delle attività di spiaggia, albergo e ristorazione. Gli stabilimenti prendono il nome di “Lido Azzurro”, che fa capo a C S, e “Lido Oasi”, che fa capo alla famiglia Di Nardo. In particolare, ai fini che interessano in questa sede, il Comune di Agropoli rigettò la richiesta di condono avanzata da L D N, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per opere abusive realizzate sull’arenile e ordinò al richiedente la demolizione di tali opere e di una recinzione risultata poi regolare;
tali provvedimenti furono impugnati dal Di Nardo davanti al TAR Campania, sede di Salerno. Nel frattempo, però, il Comune, nel tentativo di salvaguardare la struttura esistente, deliberò la sdemanializzazione di una parte del suolo pubblico abusivamente occupato e la cessione della stessa al Lido Oasi, nonché il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica finalizzata ad una successiva sanatoria;
entrambi questi provvedimenti furono impugnati dal Lido Azzurro davanti al medesimo TAR della Campania. I ricorsi riuniti furono decisi dal TAR con una decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 25 maggio 2017, n. 5364, all’esito della quale rimasero efficaci i provvedimenti di diniego di condono e di demolizione delle opere abusive, fu annullata la delibera di sdemanializzazione e di vendita del suolo occupato e mantenne efficacia nominale l’autorizzazione paesaggistica per le opere in questione. A seguito di tale pronuncia, il Comune ha adottato altri provvedimenti, cioè tre note relative alla utilizzabilità dell’area e alla conformità urbanistica delle planimetrie depositate da Eleonora Di Nardo e un provvedimento SUAP che rilasciava a Loredana Carpinelli, quale amministratrice del Lido Oasi, il permesso di costruire un albergo su una delle particelle oggetto del contenzioso.

2. A seguito dell’emissione di questi ultimi provvedimenti, il Lido Azzurro ha proposto ricorso per l’ottemperanza della suindicata sentenza n. 5364 del 2017 del Consiglio di Stato, davanti al TAR Campania, sede di Salerno. Dichiarata l’incompetenza per materia da parte di quest’ultimo, il giudizio di ottemperanza è stato riassunto davanti al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato il ricorso con la sentenza 12 aprile 2021, n. 2986. Dopo aver ricostruito i termini fattuali della complessa e ormai annosa vicenda, il Giudice amministrativo ha osservato che le tre note emesse dal Comune con le quali veniva reso noto il punto di vista dell’Amministrazione sulla situazione del Lido Oasi erano atti di natura endoprocedimentale e, in quanto tali, privi di ogni attitudine lesiva. Essi, inoltre, non potevano essere in contrasto col giudicato, in quanto aventi un contenuto del tutto diverso. Quanto, invece, alla suindicata nota SUAP, unico atto avente natura giuridica di provvedimento, il Consiglio di Stato ha osservato che esso aveva ad oggetto «una nuova iniziativa imprenditoriale del Lido Oasi, sulla cui legittimità in sé considerata non è dato pronunciarsi in questa sede».
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