Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2022, n. 37422
Ordinanza
21 dicembre 2022
Ordinanza
21 dicembre 2022
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Il giudice ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha argomentato che le censure mosse riguardavano l'interpretazione del giudicato e le modalità di esercizio del potere di ottemperanza, rimanendo quindi nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione. La Corte ha sottolineato che il Consiglio di Stato aveva correttamente considerato il permesso come una nuova iniziativa imprenditoriale, non soggetta a contestazione in quella sede. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
ere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29520-2021 proposto da: SC CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della LU.VE. s.a.s. di SC AR C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO CUOCO;
-ricorrente -
contro
DI RD LU, LIDO OASI S.A.S. DI IN LO e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BUCCARI
3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO SCUDERI, MODESTINO ACONE e PASQUALE ACONE;
COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA LEONI;
-controricorrenti - nonchécontro MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI;
-intimato - avverso la sentenza n. 2986/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCOMARIA CIRILLO. avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 2986/2021 depositata il12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Fra i titolari di due stabilimenti balneari siti sul lungomare di LI è in corso un fitto contenzioso che dura da svariati anni e ha ad oggetto la regolarità dei titoli edilizi che danno diritto allo svolgimento delle attività di spiaggia, albergo e ristorazione. Gli stabilimenti prendono il nome di “DO UR”, che fa capo a AR SC, e “DO Oasi”, che fa capo alla famiglia Di NA. In particolare, ai fini che interessano in questa sede, il Comune di LI rigettò la richiesta di condono avanzata da GI Di NA, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per opere abusive realizzate sull’arenile e ordinò al richiedente la demolizione di tali opere e di una recinzione risultata poi regolare;
tali provvedimenti furono impugnati dal Di NA davanti al TAR Campania, sede di Salerno. Nel frattempo, però, il Comune, nel tentativo di salvaguardare la struttura esistente, deliberò la sdemanializzazione di una parte del suolo pubblico abusivamente occupato e la cessione della stessa al DO Oasi, nonché il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica finalizzata ad una successiva sanatoria;
entrambi questi provvedimenti furono impugnati dal DO UR davanti al medesimo TAR della Campania. I ricorsi riuniti furono decisi dal TAR con una decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 25 maggio 2017, n. 5364, all’esito della quale rimasero efficaci i provvedimenti di diniego di condono e di demolizione delle opere abusive, fu annullata la delibera di sdemanializzazione e di vendita del suolo occupato e mantenne efficacia nominale l’autorizzazione paesaggistica per le opere in questione. A seguito di tale pronuncia, il Comune ha adottato altri provvedimenti, cioè tre note relative alla utilizzabilità dell’area e alla conformità urbanistica delle planimetrie depositate da LE Di NA e un provvedimento SUAP che rilasciava a AN PI, quale amministratrice del DO Oasi, il permesso di costruire un albergo su una delle particelle oggetto del contenzioso.
2. A seguito dell’emissione di questi ultimi provvedimenti, il DO UR ha proposto ricorso per l’ottemperanza della suindicata sentenza n. 5364 del 2017 del Consiglio di Stato, davanti