Cass. civ., sez. II, ordinanza 21/02/2022, n. 5555
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Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l'accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all'assegnazione di beni destinati a far parte del "relictum", in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).
Sul provvedimento
Testo completo
05555-22 " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SECONDA SEZIONE CIVILE CONTRATTO D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 8137/2017 Dott. S G - Presidente Cron. 5535 Dott. A C - Rel. Consigliere Rep. ei Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Ud. 04/11/2021 Dott. L A -Consigliere CC Consigliere Dott. ANNAMARIA CASADONTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8137-2017 proposto da: RATHOSSIS CYRIAQUE, rappresentato e difeso dall'avv. ENRICO SPITALI;
- ricorrente -
contro
R G, SILVESTRI ANTONELLA;
- intimate avversO la sentenza n. 940/2016 della CORTE D'APPELLO th di GENOVA, depositata il 19/09/2016;
2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di 2335 consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. 02 A C;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il medico dott. C R ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 940/2016 della Corte d'appello di Genova che, riformando: la sentenze non definitiva del Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, n. 145/2006, che aveva accertato, in punto di an debeatur, un credito professionale suo e di sua moglie, dott.ssa A S, nei confronti del sig. P P;
nonché la sentenza definitiva del medesimo tribunale n. 741/2011 (resa nei confronti della sig.ra G R, erede del sig. P, deceduto nel corso del giudizio di primo grado), che il suddetto credito aveva quantificato in € 75.548,39 per il dott. R e aveva accertato negativamente, in punto di quantum, per la dott.ssa S;
ha dichiarato nulli, poiché in violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c., gli accordi intercorsi tra gli originari attori C R e Antonella S e l'originario convenuto P P, aventi ad oggetto prestazioni professionali mediche ed assistenziali svolte dai primi in favore del secondo in corrispettivo all'assegnazione di beni destinati a far parte del relictum del secondo, ed ha rigettato la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni professionali ed assistenziali che gli attori avevano effettuato a favore del sig. P.
2. Il tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva ritenuto che l'eccezione di nullità ex art. 458 c.c., proposta dal convenuto nella comparsa conclusionale, fosse inammissibile, poiché tardiva, e comunque infondata.
2.1. La corte di appello, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso R, nonché sulla scorta del testamento del sig. P, acquisito nel giudizio d'appello, che disponeva un lascito testamentario a favore degli originari attori, ha ritenuto l'esistenza, tra il de cuius e i sigg.ri R e S «non di una generica promessa, o di un'ancor più generica aspettativa» ma di «un preciso accordo per effetto del quale l'attuale appellante R [...] si impegnava ad effettuare determinate prestazioni professionali in favore del signor P e questi a sua volta si impegnava 1 all'attribuzione ai signori R-S di determinati cespiti immobiliari in sede successoria» (pag. 5 righi 7-14 della sentenza gravata). In particolar modo, il collegio genovese ha rinvenuto la vincolatività dell'accordo intercorso tra il dott. R ed il sig. P nel fatto che il primo eseguì le prestazioni alle quali si era impegnato senza pretendere alcun "compenso", contando proprio sulle attribuzioni testamentarie di cui avrebbe poi beneficiato alla morte del convenuto.
2.2. La corte d'appello ha inoltre stabilito che