Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/06/2022, n. 23941

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/06/2022, n. 23941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23941
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Z G B, nato a Palermo il 16.10.1984 avverso la sentenza del 10 dicembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere A C R che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione cli responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 544-quater e 650 cod. pen., è privo di specificità perché omette di enunciare sia le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento, sia le prove delle quali si deduce l'erronea valutazione.A 4 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi