Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2008, n. 4057

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione; ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per la presidenza del consiglio di amministrazione di una società.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2008, n. 4057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4057
Data del deposito : 19 febbraio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

I T T I E R I D E T Aula 'A' N E S E - I L L -4057 08 O B E T REPUBBLICA ITALIANA 19 FEB. 2008 N E S E E 19 FEB. 2008 N O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Z A R T S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G E Oggetto R E T N E SEZIONE LAVORO LAVORO S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele DE LUCA Presidente R.G.N. 10939/05 Dott. Pietro CUOCO Consigliere 13370/05 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. 4057 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Ud. 12/12/07 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio IA BRUNO, che la rappresenta edell'avvocato CINELLI MAURIZIO, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente

contro

NI SI, UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
- intimati 2007 e sul 2° ricorso n° 13370/05 proposto da: 3604 -1- t NI SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso 10 studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSA PAOLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato IA BRUNO, che la rappresenta e MAURIZIO CINELLI, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè

contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
intimato avversO la sentenza n. 2/05 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 22/02/05 R.G. N. 81/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito l'Avvocato IA;
udito l'Avvocato ROSA PAOLO;
-2- udito il P.M. Generale Dott. sjett works pur 1'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Luigi RIELLO che ha concluso per ple cassolicit wo incidentale.condizionate. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 16.2.2004, il geom. LV NI proponeva opposizione avverso cartella esattoriale, con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Geometri gli aveva intimato il pagamento del contributo previdenziale computato sulla base di tutti i redditi professionali dichiarati ai fini fiscali. Previa costituzione ed opposizione della Cassa convenuta, il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l'NI e la Corte di Appello di Trento, riformando la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione sulla base della seguente motivazione: non sussiste decadenza dall'iscrizione a ruolo, nè prescrizione dei contributi;
infatti a sensi dell'art. 3 della Legge n. 335.1995, l'azione di recupero è iniziata fino dal 1994 mediante l'accertamento dei redditi dichiarati dal contribuente presso gli uffici finanziari;
nel merito, la pretesa contributiva è infondata, perché il contributo alla Cassa va commisurato al reddito professionale del geometra, tale intendendosi solo quello inerente alla professione, mentre sono esclusi altri redditi lato senṣu> professionali e non riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per la presidenza del consiglio di amministrazione di una società (SIMA srl.).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la Cassa di Previdenza Geometri, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il geom. NI, il quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo e memoria integrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi