Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2022, n. 14769
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D B L nato a Napoli il 01/01/1971 N A nato a Portici il 07/12/1972 DI F E nato a Napoli il 22/06/1982 avverso la sentenza del 09/01/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere G P;lette le conclusioni scritte, per la parte civile costituita Comune di Avellino, dell'avvocato O P P che ha chiesto -previa conferma della responsabilità penale degli imputati- la condanna degli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nonché la liquidazione delle spese del presente grado;letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 9 gennaio 2020 la Corte di appello di Napoli -in riforma della sentenza 18 gennaio 2011 del Tribunale di Avellino impugnata dagli imputati D C, L D B, L V, A N ed E D F- previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti nei riguardi di N, D B e D F, ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione in relazione al capo A) della rubrica riguardante il delitto di devastazione aggravata (commesso il giorno 20 settembre 2003 in Avellino in occasione dell'incontro di calcio tra la locale squadra ed il Napoli), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati in ordine ai residui reati loro ascritti per intervenuta prescrizione ed ha confermato nel resto la decisione del Tribunale con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Avellino costituitosi parte civile. 1.1. In particolare, la Corte di appello ha dato atto che gli imputati Del Bono, N e D F, nel corso del giudizio di secondo grado, avevano reso dichiarazioni spontanee ammettendo i fatti loro addebitati ed avevano rinunciato ai motivi di appello relativi al merito (nel verbale di udienza del 7 novembre 2019 si fa riferimento alla rinuncia a tutti i motivi riguardanti la richiesta di assoluzione);pertanto, con riferimento alla loro posizione, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza della responsabilità in ordine al reato di devastazione aggravata riducendo, però, la condanna in considerazione della loro condotta processuale, del loro cambiamento di vita e della assenza di condanne per fatti successivi a quelli oggetto del processo. 1.2. La Corte territoriale ha poi ritenuto sussistente, nella fattispecie, la contestata devastazione aggravata;al riguardo ha ricordato che il giorno 20 settembre 2003, in occasione dell'incontro di calcio del campionato di serie B tra l'Avellino ed il Napoli che doveva tenersi nello stadio Partenio di Avellino alle ore 20:30, si erano verificati gravi disordini provocati dai tifosi napoletani nel corso dei quali aveva perso la vita il tifoso S E. La partita non si era disputata proprio a causa degli ingenti danni riportati dagli impianti e dalla struttura dello stadio per gli atti vandalici commessi dai tifosi napoletani. Le indagini svolte nella immediatezza avevano consentito di acquisire immagini chiare di quanto accaduto per mezzo di fotografie e riprese video amatoriali e delle reti televisive e, in tal modo, di ricostruire la vicenda e di individuare la fisionomia, i vari dettagli somatici, i segni distintivi e particolari dell'abbigliamento di molti dei partecipanti ai disordini;inoltre, nel 'corso del giudizio di primo grado la responsabilità degli imputati aveva trovato conferma nelle testimonianze rese dagli operanti del Commissariato P.S. di Avellino.In particolare la Corte di appello, oltre a condividere quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, a conferma della sussistenza del reato di devastazione ha evidenziato che: i) già prima dell'incontro erano stati sequestrati dalle forze di polizia oggetti pericolosi;ii) intorno alle ore 19.50 era iniziato un fitto lancio di sassi e di bottiglie ad opera di parte della tifoseria napoletana già presente all'interno dello stadio Partenio;iii) molti tifosi che si trovavano fuori dello stadio avevano cercato di farvi ingresso forzando i cancelli e premendo conto le forze dell'ordine tanto da cagionare lesioni ad alcuni degli agenti in servizio;iv) successivamente, all'interno dell'impianto sportivo, si erano verificati violenti tafferugli —dei quali il vice questore G R e l'agente della Digos A D M erano stati diretti testimoni- tanto che era stato necessario soccorrere un tifoso con l'ingresso di una autoambulanza sul terreno di gioco;v) una volta reso possibile l'ingresso dell'autoambulanza mediante la creazione di un varco tra la folla, tale varco era stato utilizzato dai tifosi napoletani che si trovavano all'esterno per invadere il campo con strumenti contundenti per poi aggredire le forze dell'ordine e danneggiare gravemente le strutture, gli impianti, le attrezzature ed i servizi igienici dello stadio. 1.3. Con riferimento alla identificazione degli odierni ricorrenti, i quali come visto hanno ammesso le loro responsabilità nel corso del giudizio di secondo grado, questa è risultata possibile sulla base del materiale video e fotografico acquisito e dal quale erano stati estrapolati fotogrammi poi sottoposti all'esame della polizia scientifica. Inoltre, la Corte territoriale ha dato atto che la relativa informativa della Digos, nel corso del giudizio di primo grado, era stata acquisita agli atti sull'accordo delle parti e che pertanto essa era sicuramente utilizzabile. 1.4. Rispetto alla sussistenza del delitto di devastazione aggravata previsto dall'art. 419 cod. pen. il giudice di appello ha poi ritenuto che, quanto all'elemento materiale del reato, esso è integrato da comportamenti che causano danni ingenti e diffusi, realizzati anche per reagire alle forze dell'ordine e dunque caratterizzati dalle violenze verso le attrezzature e gli impianti nonché dalle azioni violente commesse contro i rappresentanti delle forze di polizia come verificatosi nella circostanza ed a prescindere dalla circostanza che alcune parti dello stadio non erano state danneggiate o lo erano state in modo non grave. Rispetto all'elemento psicologico del reato lo stesso è consistito nella consapevolezza, in capo a ciascuno degli imputati, della partecipazione all'altrui azione delittuosa essendo sufficiente il dolo generico.
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