Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/06/2020, n. 13227
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32680-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, L M, A S, E D R;- ricorrente -contro B T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARL\LUCREZIA T, S L, A T;- controricorrente - avverso la sentenza n. 707/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2018 n. 32680 sez. ML - ud. 11-02-2020 -2- R.G. 32680/2018 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato insussistente l'obbligo di T B di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa;avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo;T B ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.