Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2008, n. 23090

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Ai fini dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 379 del 1990, recepito, senza modifiche, dall'art. 70, comma 2, del d.lgs. n.151 del 2001, va preso in esame soltanto il reddito professionale "percepito e denunciato ai fini fiscali" nel secondo anno precedente a quello della domanda, corrispondente all'utile derivato dall'esercizio dell'attività professionale, e non i soli compensi percepiti, dovendosi ritenere una diversa interpretazione, oltre che in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, illogica, atteso che, ove le spese fossero superiori ai compensi, non vi sarebbe reddito da assoggettare ad imposta. Né è configurabile, al riguardo, la violazione dei valori costituzionali sottesi agli articoli 3, 24 e 31 Cost., dovendosi escludere, da un lato, che la misura dell'indennità sia irrisoria, venendo la stessa commisurata all'entità del reddito (nel periodo considerato) senza che siano comunque trascurate le esigenze primarie di tutela - non potendo il relativo importo essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito, per la qualifica di impiegato, dall'art. 1 del d.l. n. 402 del 1981, convertito, con modifiche, nella legge n. 537 del 1981, tabella A, e successivi decreti ministeriali di integrazione - mentre, dall'altro, la normativa (come rilevato dalla Corte cost. n. 3 del 1998) consente alla professionista, a differenza della lavoratrice subordinata, di scegliere liberamente modalità di lavoro compatibili con il prevalente interesse del figlio, attesa l'attribuzione del diritto all'indennità anche in assenza di astensione dal lavoro (fattispecie in materia di riconoscimento dell'indennità di maternità ad una notaia).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2008, n. 23090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23090
Data del deposito : 9 settembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

DIRITTI LLI -

ESENTE

Aula 'B' 23 090 .08 BO ESENTE E REGISTRAZION REPUBBLICA ITALIANA IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. G I Presidente R.G.N. 26834/05 Dott. A C Rel. Consigliere Cron. 23099 Dott. F R Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'

AGOSTINO

Consigliere Ud. 24/06/08 Dott. G M Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LANZILLO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE

OROLOGI

20, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F G, giusta delega in atti; ricorrente contro CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO (in ASSOCIAZIONE prosieguo, per brevità, Cassa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

FLAMINIA

160, presso 10 studio 2008 in ROMA VIA S O, che la rappresenta e 2393 dell'avvocato -1- difende, giusta delega in atti; controricorrente - avverso la sentenza n. 29147/04 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/11/04 r.g.n. 98926/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/08 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO; udito l'Avvocato F G udito l'Avvocato S O; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I PNE che ha concluso per il rigetto del ricorso.. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 22 ottobre/30 novembre 1998 il Pretore di Roma, accogliendo la domanda del notaio Paola Lanzillo, condannava la Cassa Nazionale del Notariato a pagare alla ricorrente la somma di lire 97.395.000, oltre interessi, a titolo di indennità di maternità. L'appello della Cassa, che si limitava a contestare la quantificazione della somma, veniva accolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 26 ottobre/15 novembre 2004. I giudici di secondo grado osservavano che l'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (vigente all'epoca dell'evento fatto valere) fa riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda;
ritenevano che tale reddito fosse costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti all'esercizio della professione, secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 917 del 1986. Riducevano quindi l'indennità spettante ad € 7.176,17, oltre interessi legali, e condannavano l'appellata a restituire il maggiore importo percepito. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il notaio Paola Lanzillo. L'Associazione Cassa Nazionale del Notariato resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa della ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 1990, n. 379, norma ora sostituita dall'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'espressione 3 "reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista” si riferisce ai "compensi percepiti" e non alla differenza fra compensi e spese. Deduce che la ratio della legge, come individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 3 del 1998 - consentire alle professioniste di dedicarsi con serenità alla maternità evitando che alla stessa si colleghi uno stato di bisogno o anche una diminuzione del tenore di vita impone tale interpretazione, atteso che alla - sospensione del lavoro della professionista non consegue anche la sospensione delle spese. La difesa Lanzillo solleva poi eccezione di legittimità costituzionale della disposizione sopra menzionata, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, nel caso si ritenga che il "reddito" in essa indicato si identifichi con il reddito contemplato nell'art. 50 del d.P.R. 917/86. 2. Il ricorso non è fondato. L'art. 1 della legge n. 379 del 1990 (indennità di maternità per le libere professioniste) dispone ai primi due commi: "1. A decorrere dall'1 gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

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