Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2006, n. 1206

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2006, n. 1206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1206
Data del deposito : 23 gennaio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente Aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Isonzo n. 50, presso l'avv. Compagno Giovanni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
REGIONE PUGLIA;

- intimata -
e
UC IO quale erede di UC EF (Stefan) elettivamente domiciliato in Roma, Via Pellegrino Matteucci 41, presso l'avv. Pititto Antonio, unitamente all'avv. Agostinacchio Paolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- resistente -
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari n. 632/2000, emessa il 29 giugno 2000;

Udita, nella Pubblica udienza del 10 novembre 2005, la relazione del Dott. Marziale Giuseppe;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO

1 - Con atto notificato il 1 ottobre 1991, il signor AN EF, titolare dell'impresa omonima, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata (d'ora innanzi, Consorzio), chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 197.496.886 in corrispettivo di lavori eseguiti in base a due contratti stipulati, rispettivamente, il 3 aprile 1987 e il 23 febbraio 1989.
Il Consorzio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il soggetto obbligato al pagamento di tali lavori doveva essere individuato nella Regione Puglia, che in qualità di concedente, lo aveva autorizzato a farli eseguire da terzi. Chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa la Regione, perché fosse direttamente condannata al pagamento delle somme pretese dall'attore o, in via subordinata, a rivalerlo in caso di soccombenza.
La Regione si opponeva all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dal Consorzio.

1.1 Il Tribunale, prendendo atto che il credito vantato dal AN era stato nel frattempo in parte parzialmente soddisfatto, condannava il Consorzio al pagamento della parte residua (L. 42.000.000), senza pronunciarsi sulla domanda di garanzia avanzata nei confronti della Regione.
Di ciò si doleva il Consorzio, ma la Corte Territoriale, pur riconoscendo l'esistenza del vizio denunziato, rigettava la domanda di garanzia ritenendola infondata.
Il Consorzio chiedeva la Cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso.
Il ricorso era notificato collettivamente agli eredi del AN il 25 giugno 2001. Il 9 settembre 2005 è pervenuta in cancelleria, a mezzo posta, procura speciale rilasciata, in qualità di erede dal signor FA AN.
1.2 - All'udienza fissata per la discussione della causa, il Collegio, rilevato che nella relata di notifica dell'avviso si attestava che il difensore, presso il quale il Consorzio aveva eletto domicilio, era deceduto, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite, osservando che, in base al consolidato orientamento di questa Corte l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., s.s., e quindi anche in caso di morte del difensore, non può trovare applicazione, ma che tale orientamento, potrebbe non essere conforme alle esigenze del giusto processo, comportando per la parte l'impossibilità "di sostenere le proprie ragioni attraverso il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c. e di illustrare in Pubblica udienza" (Ord. 9 aprile 2004, n. 6611). Il ricorso, dopo essere stato inizialmente restituito alla sezione di provenienza, è stato infine assegnato alle Sezioni unite. 1.2.1 - Con ordinanza del 9 giugno 2005, questa Corte, prendendo atto che l'avviso di udienza non era stato notificato al difensore, perché deceduto, e che nessuno era comparso in udienza in sua sostituzione, ordinava il rinvio della causa a nuovo ruolo, disponendone la comunicazione personalmente alla parte, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. Quindi, provveduto a tale incombente, veniva fissata, per la discussione della causa, la nuova udienza del 9 novembre 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2 - Occorre dar conto, preliminarmente, delle ragioni per le quali è stata data comunicazione del rinvio della causa a nuovo ruolo personalmente alla parte.

3 - Il diritto di difesa, tutelato come "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (art. 24 Cost.) è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale (C. Cost. 18 marzo 1957, n. 46;
16 dicembre 1970, n. 190;
2 dicembre 1980, n. 188
;

14 dicembre 1989, n. 543). Il contraddittorio rappresenta ormai, alla stregua del nuovo testo dell'art. 111 Cost.,comma 2, oltre che un diritto delle parti, un connotato "necessario" di ogni attività giurisdizionale. L'assistenza tecnico professionale - prevista come necessaria, eccezion fatta per le cause davanti al Giudice di pace il cui valore non ecceda il limite previsto dall'art. 82 c.p.c., comma 1, e in quelle in cui le parti siano, secondo quanto stabilito dallo
stesso art. 82 c.p.c., comma 3 - trova, poi, nel giudizio di Cassazione la sua più pregnante espressione, tenuto conto della particolare qualificazione professionale specificamente richiesta, in tale fase processuale, per il difensore (art. 365 c.p.c.). 3.1 - Salvo che nelle ipotesi appena considerate, il difensore rappresenta, quindi, il tramite indispensabile per l'esercizio delle attività processuali delle parti. E questo spiega perché la morte del procuratore

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