Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2020, n. 10691

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2020, n. 10691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10691
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. La CTR della Lombardia ha rigettato il gravame interposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTP di Como di accoglimento del ricorso di L. s.p.a. contro il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica versata nel periodo giugno 2010-dicembre 2011, rimborso richiesto sul presupposto della contrarietà dell'imposta alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008.



2. Ha ritenuto la CTR che: a) la direttiva 2008/118/CE ha efficacia diretta (self-executing), sia nel suo insieme che quanto alle singole disposizioni, poiché incondizionate e sufficientemente precise, con particolare riferimento all'art. 1, par. 2, laddove consente l'applicazione ai prodotti sottoposti ad accisa di altre imposte indirette purché esse abbiano «finalità specifiche» e «siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise»;
b) l'addizionale provinciale in questione è incompatibile con l'ordinamento comunitario, avendo quale unica finalità quella dell'incremento del gettito delle province, dunque non "finalità specifica" ai sensi della direttiva, ma una mera esigenza di bilancio.



3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato ad un unico motivo, cui ha replicato la società L. con controricorso;
la Provincia di Como non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE



4. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, e falsa applicazione del principio di disapplicazione del diritto nazionale per contrasto con il diritto comunitario. In sostanza, la difesa erariale evidenzia che: a) le addizionali in questione sarebbero destinate ad essere trasferite alle province per garantire i servizi locali indispensabili e andrebbero a copertura di specifiche esigenze di bilancio, relative al ciclo di gestione dei rifiuti;
b) non rileverebbe, a fini interpretativi, l'intervenuta soppressione delle imposte addizionali ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella legge 26 aprile 2012, n. 44, essendo la stessa dettata in attuazione del disegno federalista con l'esigenza di rispettare il principio di unitarietà della tassazione nazionale;
c) la direttiva n. 2008/118/CE non sarebbe self-executing, essendo attribuito agli Stati membri un potere discrezionale di ulteriore tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa.



5. Il motivo è infondato, in accordo con la giurisprudenza della Sezione nel frattempo formatasi (Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27101;
Sez. 5, 4 giugno 2019, n. 15198).



5.1. L'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».

Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta;
sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».



5.2. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto,

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