Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/1969, n. 1167
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Per vincere la presunzione di comunione, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., e sufficiente che dal titolo possano desumersi elementi incompatibili con la reale sussistenza della comproprieta, e non e necessario che questa risulti espressamente e letteralmente esclusa. ( V. 4058-68, massima n. 337688 898-68, massima n. 332236 1348-67, massima n. 327940).*
L'usucapione decennale ai sensi dell'art. 2137 cod. civ. del 1865 ha come indeclinabile presupposto l'esistenza di un titolo nullo per difetto di Forma titolo che, quando trattisi dell'usucapione di una servitu, deve contenere tutti gli elementi concreti idonei ad individuare nella sua natura, nel suo oggetto e nella sua estensione il peso imposto sul fondo del vicino, in maniera che, attraverso la necessaria trascrizione, sia consentito ai terzi interessati di conoscere in modo sicuro l'acquisto per usucapione della servitu in corso di maturazione a favore del possessore dell'immobile. ( Conf. 1826-62).*
La dichiarazione, contenuta nel negozio di compravendita di un fondo con la quale il venditore affermi che al bene venduto spetti un diritto di servitu attiva sul fondo di un terzo non partecipe del contratto non ha il carattere di titolo astrattamente idoneo al trasferimento, e non puo, quindi, costituire valido presupposto per l'usucapione decennale della servitu da parte del compratore. ( Conf. 915-63).*
La ricognizione prevista dall'art. 2720 cod.civ., presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione da cui deriva l'esistenza del diritto riconosciuto. Essa, quindi, non sostituisce il titolo, ma, costituisce solo una prova della sua esistenza.*
Non e necessaria una specifica motivazione (trattandosi di una pronunzia conseguenziale all'accoglimento della negatoria servitutis) per giustificare l'ordine di chiusura di un accesso attraverso il quale si esercita indebitamente una servitu di passaggio.*