Cass. civ., sez. II, ordinanza 20/11/2024, n. 29867

CASS
Ordinanza
20 novembre 2024
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CASS
Ordinanza
20 novembre 2024

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Massime1

L'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione di manomissione del godimento del fondo, può essere esercitata non solo per accertare l'inesistenza di una pretesa servitù, ovvero per l'eliminazione della situazione antigiuridica realizzata da un terzo, ma altresì per accertare che la servitù, ancorché esistente, è connotata da limiti, modalità, o da uno scopo, concretamente violati dal proprietario del fondo dominante.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 20/11/2024, n. 29867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29867
Data del deposito : 20 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18160/2020 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 29867/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Actio negatoria – Ambito applicativo – Accertamento ampiezza Composta da servitù. Aldo Carrato - Presidente - Oggetto Vincenzo Picaro - Consigliere - R.G.N. 18160/2020 Luca Varrone - Consigliere - Cron. Valeria Pirari - Consigliere rel. - CC – 23/10/2024 Gianluca Grasso - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18160/2020 R.G. proposto da D'LI ET, TU AR, D'LI AN e CA AR, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'avv. RO D'AN, difensore anche di se stesso, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi;
– ricorrenti –

contro

AN SU, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall'avv. RO di Lorenzo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Lungotevere dei Mellini, n. 44, presso lo studio dell'avv. Alessandro Zecca;
-controricorrente- e DI RT LE;
-intimato- Numero registro generale 18160/2020 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 29867/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Avverso la sentenza n. 410/2020 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata il 20/4/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari;
RILEVATO IN FATTO 1. Con due distinti atti di citazione notificati il 18 e il 19 maggio 1999, RA CE convenne in giudizio i coniugi D'AN ZE GI e BU RTAN NC davanti al Pretore di Pisciotta, deducendo che, contestualmente alla vendita a ciascuna coppia di un appezzamento di terreno sito in Ascea, località Chiusa, aveva costituito in loro favore una servitù di passaggio pedonale, veicolare e con condotte varie, sotterranee o aeree, sulla stradetta di sua proprietà della larghezza di mt. 3,50, onde permettere ai medesimi di raggiungere la strada vicinale, ma che, tuttavia, dopo un po' di tempo in cui aveva tollerato il passaggio su una larghezza maggiore, aveva apposto sulla strada dei paletti in ferro al fine di delimitarne le dimensioni, condotta rispetto alla quale i convenuti lo avevano diffidato al ripristino dello stato dei luoghi. Chiese, quindi, che venisse dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù vantato dai convenuti sulla maggiore ampiezza della strada e accertato il suo diritto a ridurre la stessa fino a mt. 3,50, con ordine ai convenuti di cessazione di ogni turbativa e loro condanna al risarcimento del danno. Si costituirono in giudizio, con comparse del 16/09/1999, i rispettivi convenuti, chiedendo, in via riconvenzionale, quanto ai coniugi BU- D'AN, che fosse accertato il confine lato mare tra la loro proprietà e quella dell'attore e tutti che fosse determinata 2 di 16 Numero registro generale 18160/2020 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 29867/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 l'entità della quota di partecipazione a carico di tutte le parti in causa alle spese di manutenzione della strada gravata da servitù di passaggio e alle spese di realizzazione delle opere necessarie per l'esercizio e la conservazione della servitù, instando perché fosse determinata l'estensione della servitù in caso di impossibilità di sua determinazione in base al titolo. Riunite le cause e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti, si costituì in giudizio, con comparsa del 23/06/2010, RA NN, figlia dell'attore e divenuta proprietaria del terreno gravato dalla servitù di passaggio, che aderiva alle difese del padre, mentre Di RT LE rimase contumace. Con sentenza n. 85/2012, depositata il 15/05/2012, il Tribunale di Vallo della Lucania: - accertò che la servitù di passaggio costituita in favore dei convenuti era esistente con la lunghezza, estensione e larghezza di cui all'allegato A dell'atto pubblico del 7/04/1990; - ordinò agli stessi convenuti di astenersi dall'utilizzo di parti ulteriori;
- distribuì il carico delle spese per la manutenzione della strada tra le parti sulla base dei tratti della stessa. Il giudizio di gravame, instaurato da RO d'AN, GI UR, NC D'AN e RO BU, si concluse, nella resistenza di RA CE e RA NN (mentre rimase contumace il Di RT LE), con la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 410/2020, pubblicata il 20/04/2020, con la quale l'appello fu rigettato, qualificandosi quale negatoria servitutis l'azione intrapresa e stabilendo che la servitù fosse stata costituita sulla preesistente stradina a fondo naturale.

2. Contro la predetta sentenza, D'AN RO, UR GI, D'AN NC e BU RO hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. 3 di 16 Numero registro generale 18160/2020 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 29867/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 RA NN ha resistito con controricorso, mentre LE Di RT è rimasto intimato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 1063 e 1067 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello, con la sentenza impugnata, qualificato - a fronte della richiesta di delimitare l'ampiezza della servitù prospettata dall'attore ai sensi dell'art. 949 cod. civ. - la domanda in termini di actio negatoria servitutis senza poi trarne le conseguenze ai fini della legittimazione passiva, del riparto degli oneri probatori e del petitum. I ricorrenti hanno, sul punto, obiettato che, in presenza dell'ammissione della titolarità della servitù in capo ai convenuti, l'attore non avrebbe potuto esercitare una siffatta azione, la quale tutela il proprietario del fondo contro attività illecite compiute da terzi, ma avrebbe dovuto esercitare le azioni tipiche previste per l'accertamento dell'ampiezza della servitù dagli artt. 1063 e 1067 cod. civ., oltre a potersi avvalere dei rimedi di natura possessoria, con la conseguenza che essi ricorrenti – quali originari convenuti – si sarebbero dovuto considerare privi di legittimazione passiva in ordine all'esperita actio negatoria servitutis, non essendo terzi rispetto al fondo.

1.1. La prima censura è infondata. L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di 4 di 16 Numero registro generale 18160/2020 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 29867/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 ottenere la libertà del fondo (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2, 17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 6-2, 5/12/2018, n. 31382; Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710). Ciò comporta che l'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, può essere esercitata non soltanto contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso (Cass., Sez. 2, 23/1/2009, n. 1778), e non soltanto quando sia diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù ovvero all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, ma anche quando il proprietario del fondo che si assume servente, pur ammettendo l'esistenza legittima di una servitù, affermi che la stessa sia connotata da limiti, modalità ovvero dal perseguimento di un determinato scopo, che risultino in concreto violati dal proprietario del fondo dominante (in questi termini, Cass., Sez. 2, 14/1/2016, n. 476). In tutti i casi, ponendosi la titolarità del bene come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento 5 di 16 Numero registro generale 18160/2020 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 29867/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028, cit.; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120, cit.). Quando, invece, l'attore ammetta l'altrui titolarità del diritto di servitù, ma

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