Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/10/2020, n. 23156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/10/2020, n. 23156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23156
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8315/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;

- ricorrente -

contro

COSTA D'ORO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli avv.ti E T e R C, presso il cui studio in Roma, alla piazza Giovine Italia n. 7, elettivamente domicilia. -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.131/1/13 depositata il 10/10/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13/03/2019 dal consigliere R S;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi l'avvocato dello Stato G P e l'avvocato L T;

FATTI DI CAUSA

1)La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia respinse il ricorso proposto da Costa D'Oro s.p.a. (autorizzata all'importazione temporanea di olio in regime di perfezionamento attivo) avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento, con invito al pagamento di complessivi euro 19.629,21, notificatole il 22.6.2010 dall'Agenzia delle Dogane per il recupero dei diritti doganali pretesi in ragione della non appartenenza alla categoria (extravergine) dichiarata di una partita di olio riesportato dalla società, a scarico parziale di quello equivalente importato dalla Tunisia, risultato olio vergine a seguito di analisi eseguita a campione, il cui esito era stato confermato nel procedimento amministrativo per la risoluzione della controversia promosso da Costa D'Oro ai sensi degli artt. 65 e segg. del dPR n. 43 del 1973 (TULD). 2)L'appello proposto dalla soccombente contro la decisione è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, sezione staccata di Perugia, che, con sentenza del 10.10.2013, ha annullato l'avviso impugnato in quanto, nel predetto procedimento amministrativo, la decisione del Capo del Dipartimento delle Dogane era intervenuta oltre il termine- assegnato dall'art. 68, 1° comma TULD e ritenuto perentorio - di quattro mesi dalla presentazione da parte di Costa D'Oro della formale istanza a provvedere. 3) L'Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a due motivi;
Costa D'Oro s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale eccepisce //--- l'avvenuta formazione del giudicato esterno, per essere intervenuta medio tempore sentenza definitiva tra le parti sullo stesso rapporto giuridico e sugli stessi fatti oggetto della presente controversia, in forza di sentenza resa dalla CTR dell'Umbria n. 275/02/2014 divenuta definitiva per mancata impugnazione in data 15.2.2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)L'eccezione di giudicato esterno sollevata da Costa D'Oro nella memoria ex art. 378 c.p.c. è infondata. 1.1.) Con la sentenza definitiva n. 275/02/014 la CTR dell'Umbria ha annullato l'atto di contestazione delle sanzioni separatamente notificato alla società, e da questa separatamente impugnato, in conseguenza della medesima verifica che ha dato luogo all'emissione dell'avviso di rettifica oggetto di questo giudizio. 1.2) Ciò precisato, non appare superfluo rilevare, in primo luogo, che qualora i ricorsi separatamente proposti dal contribuente contro l'originario atto impositivo e contro quello di contestazione delle sanzioni si fondino su identiche ragioni di fatto e di diritto, la decisione della controversia riguardante il secondo atto dipende (è cioè pregiudicata) dalla definizione di quella riguardante la validità, o meno, del primo, in difetto del quale nessuna sanzione potrebbe mai essere irrogata (sicché il giudice che ne fosse investito sarebbe tenuto, a rigore, a sospendere il processo, secondo quanto previsto dall'art. 295 c.p.c.). 1.3) Poiché, viceversa, la validità dell'avviso di rettifica non dipende dalla validità dell'atto di irrogazione delle sanzioni, va nella specie escluso che la controversia nella quale è stata emessa la sentenza definitiva fosse pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa: ciò significa che il giudicato formatosi
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