Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2008, n. 16540
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Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001; pertanto, nell'applicazione della disposizione contrattuale, l'attività dell'Amministrazione non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie, non ostandovi l'esistenza di atti amministrativi presupposti e potendo al riguardo operare la disapplicazione dell'atto ai sensi dell'art. 63, comma 1 del citato decreto (Nella specie le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'attribuzione della posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per il personale degli enti locali stipulato il 31 marzo 1999, ad un avvocato, inquadrato nell'organico dell'Amministrazione e responsabile del servizio legale di un Comune, ritenendo ininfluente l'atto amministrativo presupposto consistente nel regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi).
Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario) sia stata preceduta dall'acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda.
Anche per il ricorso contenente una denuncia di conflitto di giurisdizione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 -, può dirsi assolto mediante il deposito di un estratto del contratto contenente le norme della cui violazione il ricorrente si duole, allorchè non sia stata invocata una lettura sistematica dell'atto o di norme-parametro.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO OS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PETROCCHI EVARISTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ASSISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato TONELLI ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAFORIO GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 318/01 depositata il 05/06/01 del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria e la n. 383/06 del Tribunale di PERUGIA depositata il 17/08/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/08 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;
uditi gli avvocati PETROCCHI Evaristo, TONELLI Enrico per delega dell'avvocato Caforio Giuseppe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
L'avvocato Tosca LI, responsabile del servizio legale del Comune di Assisi, propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.362 c.p.c., comma 2, n. 1, domandando la risoluzione di conflitto
negativo di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario.
Riferisce che, sul ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione della posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per il personale degli enti locali stipulato il 31 marzo 1999, avevano declinato la giurisdizione sia il Tribunale amministrativo dell'Umbria (con sentenza n. 318 del 5 giugno 2001), sia il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro (con sentenza n. 383 del 17 agosto 2006). Risulta, in effetti, dalle richiamate decisioni che l'avvocato LI, con tre distinti ricorsi al TAR dell'Umbria, aveva avanzato censure avverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente di appartenenza e, in particolare, con l'ultimo di essi aveva lamentato la mancata collocazione della sua posizione di responsabilità nell'area dirigenziale o, in subordine, il mancato riconoscimento della medesima come posizione organizzativa prevista dal citato art. 8, del contratto collettivo, ma il Tribunale amministrativo aveva respinto nel merito il motivo riguardante il mancato inquadramento della ricorrente nell'area della dirigenza e aveva, altresì, ritenuto la giurisdizione del Giudice del lavoro sulla domanda subordinata di riconoscimento della posizione organizzativa rilevando, al riguardo, che l'istituto delle posizioni organizzative era un istituto contrattuale inerente alla disciplina del rapporto di lavoro e non all'organizzazione degli uffici. La LI aveva quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, limitatamente al capo che aveva respinto la sua domanda di attribuzione della qualifica di dirigente, mentre in relazione all'altra domanda da lei avanzata - per la quale la declaratoria di carenza di giurisdizione era passata in giudicato, dopo avere esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66, si era rivolta al Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, il quale, però, aveva a sua volta declinato la giurisdizione ritenendo che la istituzione di posizione organizzativa costituisse estrinsecazione del potere dell'ente di stabilire il proprio assetto organizzativo. L'Amministrazione intimata resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, si osserva che la resistente Amministrazione ha eccepito la inammissibilità della denuncia di conflitto negativo per avere il Giudice ordinario esaminato il merito della controversia e per carenza del presupposto dell'identità della lite. Reputa il Collegio che l'eccezione sia infondata per entrambi i