Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2022, n. 27513
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. RAGIONI DELLA DECISIONE I fatti principali risultano così ricostruiti dalla sentenza impugnata. Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 2476/2020;estensore: C V S C, propose opposizione agli atti esecutivi nell’ambito dell’esecuzione forzata presso il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Como, recante R.g. n. 366 del 2003, iniziata da G P nei confronti del suo ex coniuge A D B, assumendo di essere creditrice, del B, in forza di dieci titoli cambiari, garantiti da ipoteca, ciascuno di lire trenta milioni di lire, rilasciati tutti in data 20/12/1999 e successivamente rinnovati con atti scritti, e che il P, creditore procedente nei confronti del B, non poteva opporle la prescrizione dell’azione cambiaria, in quanto aveva agito, ai sensi dell’art. 2939 cod. civ., in surroga del debitore, ossia del B e che, inoltre, non era necessarioche gli atti di rinnovazione delle cambiali avessero data certa, in quanto il P non aveva qualità di terzo e pertanto non poteva avvalersi dell’art. 2704 cod. civ. per contestare la certezza della data dei pregressi atti interruttivi della prescrizione. La C deduceva, altresì, la erroneità della decisione del Tribunale di Como laddove era stato dichiarato inammissibile l’intervento, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, di G F. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza di merito. Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione dell’art.2704 cod. civ. e si incentra sull’affermazione della sentenza che ha ritenuto legittimato il creditore procedente ad eccepire la prescrizione dell’azione cambiaria in luogo del debitore esecutato e che ha ritenuto che in detta veste il creditore fosse terzo e, quindi, nei suoi confronti gli atti di rinnovazione delle cambiali dovevano avere data certa, ai sensi dell’art 2704 cod. civ. Il primo mezzo è inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto non riporta esaurientemente i fatti di causa ai sensi dell’art.36, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 2476/2020;estensore: C V Il mezzo, inoltre è infondato, come esattamente prospettato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, in quanto il creditore procedente, ossia il P, non agiva in alcun modo in surroga del debitore esecutato, ossia del B, nell’eccepire la prescrizione dei titoli cambiari ma agiva in proprio, in quanto che con detta eccezione di prescrizione il creditore esercita una iniziativa in nome proprio e nel suo esclusivo interesse, prescindendo dall’inerzia del debitore (mentre le iniziative di carattere surrogatorio sono caratterizzate dal fatto che il creditore, pur mirando ad un risultato finale per lui utile, le esercita in nome proprio e nell’interesse del debitore, secondo lo schema della sostituzione processuale). Il motivo di ricorso richiama, in modo del tutto parziale e apodittico, la giurisprudenza di questa Corte (peraltro in tema di azione surrogatoria: Cass. n. 1389 del 23/01/2007 Rv. 595729 - 01). Il mezzo è, altresì, infondato laddove quale conseguenza della ritenuta sostituzione o surrogazione del creditore nell’opporre la prescrizione, ai sensi dell’art. 2939 cod. civ. fa discendere la conseguenza che nei suoi confronti gli atti di rinnovazione delle cambiali non avrebbero dovuto avere data certa ai sensi dell’art.2704 cod. civ. L’assunto è infondato, stante l’acclarata posizione di terzo del creditore che oppone la prescrizione, cosicché nei suoi confronti deve ritenersi pienamente applicabile, ai fini dell’opponibilità, il requisito della data certa. Il mezzo, inoltre, non deduce alcunché sulla sentenza di merito laddove essa ha affermato che ai sensi dell’art. 102 legge cambiaria, in forza del richiamo all’art. 94 della stessa legge, la prescrizione triennale, per la cambiale tratta, doveva ritenersi Ud. 13/07/2022 PU R.G.N. 2476/2020;estensore: C V applicabile, nei limiti della compatibilità, anche al pagherò o vaglia cambiario. Il secondo motivo del ricorso è sull’asserito errore daparte del Tribunale nel dichiarare la carenza d’interesse della F nel giudizio di opposizione ed è formulato per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 102 cod. proc. civ. Il motivo è, fondato, in quanto, G F, nell’intervenire in causa, faceva evidentemente valere la sua posizione di comproprietaria (in una con il coniuge B, evidentemente passato a un successivo legame coniugale dopo quello con la C) del bene immobile, e pertanto era litisconsorte necessaria (Cass. n. 02333 del 31/01/2017 Rv. 642714 - 01) « In tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario.». La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con decisione di merito, in relazione al secondo motivo, senza che tuttavia ciò implichi una rimessione al primo giudice, in quanto la F non ha avuto alcunché concreto pregiudizio allo stato e le è stato ritualmente notificato il ricorso per cassazione, come risulta dal controricorso del B, nonché dalla relata del ricorso stesso. Il primo motivo è, come già prospettato, rigettato. Le ragioni della decisione, che vede la reciproca e parziale soccombenza delle parti ricorrente e controricorrenti (in quanto il B aderiva sostanzialmente alla tesi della C), rendono sussistenti ipresupposti per la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
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