Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 03897
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTROMINICO TIBERIO, nato a Napoli il 26 dicembre 1960 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di
NAPOLI NORD
Udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli Nord respingeva la richiesta del ricorrente - persona offesa- che aveva chiesto la restituzione del denaro vincolato con sequestro probatorio in relazione ai reati di appropriazione indebita e simulazione di reato. Il Tribunale evidenziava che il reato per cui si procedeva era estinto per morte dell'imputato e che il denaro vincolato, assente un accertamento di responsabilità, avrebbe dovuto essere restituito agli eredi nei confronti dei quali il ricorrente avrebbe potuto intentare un'azione civile.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il Tribunale avrebbe respinto illegittimamente la richiesta di restituzione dato che, dalle prove raccolte, la responsabilità da reato sarebbe emersa chiaramente e, pertanto, il denaro avrebbe dovuto essere restituito al ricorrente che aveva patito il danno da appropriazione. Si deduceva inoltre che l'ordinanza non avrebbe considerato la possibilità di trasmettere gli atti al Giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il collegio rileva che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il giudice penale
NAPOLI NORD
Udita la relazione svolta dal Consigliere S R;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli Nord respingeva la richiesta del ricorrente - persona offesa- che aveva chiesto la restituzione del denaro vincolato con sequestro probatorio in relazione ai reati di appropriazione indebita e simulazione di reato. Il Tribunale evidenziava che il reato per cui si procedeva era estinto per morte dell'imputato e che il denaro vincolato, assente un accertamento di responsabilità, avrebbe dovuto essere restituito agli eredi nei confronti dei quali il ricorrente avrebbe potuto intentare un'azione civile.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il Tribunale avrebbe respinto illegittimamente la richiesta di restituzione dato che, dalle prove raccolte, la responsabilità da reato sarebbe emersa chiaramente e, pertanto, il denaro avrebbe dovuto essere restituito al ricorrente che aveva patito il danno da appropriazione. Si deduceva inoltre che l'ordinanza non avrebbe considerato la possibilità di trasmettere gli atti al Giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il collegio rileva che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il giudice penale
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