Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/04/2022, n. 12988
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31454-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N.
29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, E D R, L M, A S;
- ricorrente -
contro
L D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
MONTE VERDE
162, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dall'avvocato G C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 260/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Presidente Relatore Dott. M M L.
RILEVATO CHE
1. La Corte d'appello di L'Aquila con la sentenza n.260/2019 ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di L D e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2009 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il credito in questione fosse prescritto poiché trattavasi di reddito 2009 con saldo dei contributi da versarsi entro il 16.6.2015. Essendo intervenuta la richiesta di pagamento il 30.6.2015, la stessa era tardiva rispetto al termine prescrizionale 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 1 motivo;
l'avv. Lusi ha resistito con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:
5. Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. , dell'art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs n. 241/1997, dell'art. 17 del dpr 435/2001 e del
CESARE BECCARIA N.
29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, E D R, L M, A S;
- ricorrente -
contro
L D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
MONTE VERDE
162, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dall'avvocato G C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 260/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Presidente Relatore Dott. M M L.
RILEVATO CHE
1. La Corte d'appello di L'Aquila con la sentenza n.260/2019 ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di L D e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2009 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il credito in questione fosse prescritto poiché trattavasi di reddito 2009 con saldo dei contributi da versarsi entro il 16.6.2015. Essendo intervenuta la richiesta di pagamento il 30.6.2015, la stessa era tardiva rispetto al termine prescrizionale 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 1 motivo;
l'avv. Lusi ha resistito con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:
5. Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. , dell'art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs n. 241/1997, dell'art. 17 del dpr 435/2001 e del
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