Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15770

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15770
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratore, dott. ssa SABRINA PASSAFIUME, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. uditi i difensori L'avvocato GUERRIERO ANGELO deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato BRUCCOLERI LILLO SALVATORE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni AS AL, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 2 e 61, n. 5 cod. pen. (capo a) e del reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. (capo b).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, IO De IO, e da un suo amico, che non erano state oggetto di una valutazione rigorosa al fine di escludere che potessero rappresentare una ritorsione nei confronti del AL in ragione della gestione comune della conceria. Si aggiunge: a) che la versione dei fatti del AL, il quale aveva sostenuto di avere rinvenuto la refurtiva all'atto dell'ingresso nella conceria e di averla in conseguenza consegnata al De IO, era corroborata dal fatto che quest'ultimo fosse stato avvisato del furto proprio dal AL, il quale disponeva delle chiavi per accedere alla conceria;
b) che era mancata la sorpresa in flagranza.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., sia con riferimento alla stessa portata intimidatoria della condotta, emergendo dagli atti che l'imputato avesse solo "imprecato" nei confronti del De IO, sia con riguardo alla circostanza della gravità della minaccia.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 624-bis cod. pen., non potendo l'ufficio della persona offesa essere ricondotto alla nozione di privata dimora.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la ritenuta sussistenza sia della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., dal momento che dal verbale di sopralluogo dei carabinieri emergeva l'assenza di effrazione delle porte e delle finestre di accesso alla conceria come pure del danneggiamento della serratura della porta di ingresso, sia della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., non risultando che il furto fosse stato perpetrato durante la notte anziché all'inizio dell'attività lavorativa e tenuto

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