Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2022, n. 24556

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2022, n. 24556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24556
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: A H, nato in Tunisia il 30/7/1991 avverso la sentenza del 23/3/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E A G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale R G che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha emesso decisione favorevole all'estradizione di H A, cittadino tunisino, per il tempo necessario per la sottoposizione dell'estradando al procedimento penale pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria tunisina. Ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere fino alla consegna, in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al quale l'estradando si è reso inadempiente.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania chiede l'annullamento della condizione apposta all'estradizione, denunciando vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 696, 704 e 705 cod. proc. pen. e 14-32 della Convenzione Internazionale relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, sottoscritto a Roma il 15 novembre 1967 e ratificato con legge n. 267 del 28 gennaio 1971. La condizione costituisce una clausola incongrua rispetto alla fase processuale poiché il procedimento penale in Tunisia è concluso, fatta salva l'opposizione - meramente eventuale- della persona condannata e la sua richiesta di essere sottoposto a nuovo giudizio. L'art. 29 della Convenzione pone garanzie a favore del condannato, fra le quali non è compresa la preclusione all'esecuzione della pena e che deriva unicamente dalla preclusione apposta dall'autorità giudiziaria catanese. Né l'Italia e la Tunisia hanno raggiunto accordi per la esecuzione della pena nel Paese in cui si trattiene il condannato. In una vicenda quale quella in esame è solo il ministro a pote rso l'istituto della sospensione della consegna, che esprime, a riguardo, solo un parere.
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