Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24734

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24734
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NU CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del la Corte d'appello di Bologna in data 17/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso .

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 17/3/2022, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato NU CE e RS AR per i reati di tentata rapina e lesioni aggravate.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione NU CE articolando i seguenti motivi di ricorso:

2.1.violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) cod.proc. pen.) in relazione all'art. 33 septies cod. proc. pen. Deduce la difesa che tanto il giudice di primo grado quanto la Corte d'appello, avrebbero erroneamente disatteso la censura difensiva con la quale si eccepiva l'irritualità dell'instaurazione del giudizio di convalida dell'arresto dell'imputato poiché il Tribunale monocratico, innanzi al quale NU era stato condotto con l'imputazione di rapina aggravata, anzichè convalidare l'arresto, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse innanzi al Tribunale collegiale.

2.2.Con il secondo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ) in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., non avendo la Corte d'appello adeguatamente risposto in merito all' eccezione difensiva con la quale si deduceva l'insussistenza del presupposti di legge (ex art. 449, co. 4, cod. proc. pen. e 449, co.5, cod. proc. pen.) per procedere al rito direttissimo in quanto gli imputati non erano in vinculis e non avevano reso confessione. La nullità, tempestivamente eccepita dalla difesa, sarebbe stata erroneamente disattesa dal Corte territoriale sul presupposto che avendo l'imputato scelto il rito abbreviato, essa sarebbe sanata.

2.3.Con il terzo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte

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