Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 02867
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso di F A F, nato a Pietra De' Giorgi il 24/07/1962, avverso l'ordinanza in data 08/06/2022 del Tribunale di Pavia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato l'istanza di riesame presentata da A F F, indagato per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 156 del 2006, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un'area di cantiere.
2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, e cioè la violazione di legge per omessa qualificazione dell'area come deposito temporaneo. Espone che non vi era un limite quantitativo perché il termine trimestrale era stato rispettato: i lavori erano iniziati il 26 febbraio 2022 e l'ultimo conferimento a discarica era stato effettuato il 30 marzo 2022;
che i materiali erano stati raggruppati in modo omogeneo;
che non vi erano rifiuti tossici o pericolosi;
che i rifiuti da demolizione erano stati prodotti direttamente nel cantiere;
che il cantiere era debitamente recintato e custodito. Osserva dunque che la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, in presenza di tali caratteristiche, era da considerarsi libero e non soggetto ad autorizzazioni. Contesta l'interpretazione del "riempimento", siccome l'area di cantiere era stata correttamente adibita alla raccolta dei rifiuti da demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Non è in contestazione la nozione di deposito temporaneo di cui all'art. 183 lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006,
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato l'istanza di riesame presentata da A F F, indagato per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 156 del 2006, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un'area di cantiere.
2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, e cioè la violazione di legge per omessa qualificazione dell'area come deposito temporaneo. Espone che non vi era un limite quantitativo perché il termine trimestrale era stato rispettato: i lavori erano iniziati il 26 febbraio 2022 e l'ultimo conferimento a discarica era stato effettuato il 30 marzo 2022;
che i materiali erano stati raggruppati in modo omogeneo;
che non vi erano rifiuti tossici o pericolosi;
che i rifiuti da demolizione erano stati prodotti direttamente nel cantiere;
che il cantiere era debitamente recintato e custodito. Osserva dunque che la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, in presenza di tali caratteristiche, era da considerarsi libero e non soggetto ad autorizzazioni. Contesta l'interpretazione del "riempimento", siccome l'area di cantiere era stata correttamente adibita alla raccolta dei rifiuti da demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Non è in contestazione la nozione di deposito temporaneo di cui all'art. 183 lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006,
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