Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2003, n. 9330

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Dott. Massimo Bonomo, il 22 maggio 2003. Le parti in causa erano una società in liquidazione e due eredi, i quali contestavano l'indennità di asservimento per un immobile vincolato a seguito di espropriazione per pubblica utilità. Gli attori richiedevano una rideterminazione dell'indennità, sostenendo che l'importo offerto fosse inadeguato a coprire i danni subiti. La società, dal canto suo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché l'infondatezza della domanda.

Il giudice ha accolto parzialmente le richieste degli attori, stabilendo che l'indennità di asservimento dovesse essere calcolata non sul valore di mercato, ma in base all'indennità di esproprio, riconoscendo un errore nella valutazione iniziale. Inoltre, ha ritenuto che l'indennizzo per il diminuito godimento temporaneo fosse stato erroneamente concesso, poiché non era stata formulata una domanda specifica in tal senso. La sentenza è stata quindi cassata e rinviata alla Giunta Speciale per le espropriazioni, con l'obbligo di ricalcolare l'indennità secondo i principi stabiliti.

Massime4

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2002, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 17 del D.L.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, "nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato", la sentenza emessa da tale organo giurisdizionale deve essere considerata non già inesistente, bensì nulla, in quanto pronunciata da un organo la cui composizione era solo diversa da quella legale. Tale nullità, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.

Giusta il disposto dell'art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e fermo restando che le opere per la realizzazione del programma straordinario di cui al Titolo VIII della stessa legge devono essere affidate in concessione, siffatta concessione comporta l'attribuzione al concessionario anche del potere di espletare le procedure espropriative e di provvedere al pagamento delle relative indennità. Di conseguenza, da un canto, il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità.

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, nella parte in cui devolvono alla Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli la giurisdizione in ordine alla rideterminazione delle indennità espropriative dipendenti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla citata legge n. 219 del 1981, per le aree ricadenti nel territorio di Napoli, e non per le aree non ricadenti in quel comune, per contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di interventi speciali diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, con attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, anche con riguardo alle diverse aree territoriali interessate; b) dell'art. 19 del D.L.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, nella parte in cui comprimerebbe il diritto di difesa del proprietario espropriato, con riferimento alla limitazione dell'oggetto delle questioni di competenza della Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli e della impugnabilità delle relative decisioni, per contrasto con l'art. 24 Cost., potendosi ben dedurre e trattare davanti a tale organo di giurisdizione speciale ogni questione di merito giuridico, e non essendo previsto dalla Costituzione il doppio grado di giurisdizione di merito.

Anche qualora l'indennità di esproprio debba essere determinata osservando una normativa speciale - quale quella stabilita dall'art. 80, sesto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che, per la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2392, nel cui ambito resta compresa anche l'indennità di asservimento per il richiamo all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, operato dall'art. 18, primo comma, del D.L.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 -, l'indennità di asservimento di un immobile, per il deprezzamento subito in seguito alla costruzione di un viadotto autostradale occupante lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, va commisurata non al valore venale del fondo, ma all'indennità di esproprio liquidabile in base a quella normativa speciale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2003, n. 9330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9330
Data del deposito : 11 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo
Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di
sezione -
Dott. R E -
Consigliere -
Dott. L E -
Consigliere -
Dott. S F -
Consigliere -
Dott. N G -
Consigliere -
Dott. M C F -
Consigliere -
Dott. M M R -
Consigliere -
Dott. B M - rel.
Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE INCORPORANTE LA SOCIETÀ INFRATECNA S.P.A., in LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'

ORSO

74, presso lo studio dell'avvocato D M P, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
M C, ESPOSITO SANDRA, elettivamente domiciliati, in ROMA VIA S.

COSTANZA

46, presso lo studio dell'avvocato L M, rappresentati e difesi dall'avvocato S E, giusta delega in calce al controricorso;



- controricorrente -


nonché

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FUNZIONARIO DELEGATO CIPE EX ART. 84 DELLA L. 219/81, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 19/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 27/01/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;

udito l'Avvocato Paolo DI MARTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale ha concluso che in via principale sia rilevata la nullità insanabile della sentenza impugnata, in via subordinata rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo, assorbito il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/10/93 E G e M C e successivamente con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22 marzo 1995 M C in proprio e nella qualità di erede di E G, nonché E S nella qualità di erede di E G assumevano:
- che l'immobile di loro proprietà sito nel Comune di Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 56, censito nel NCEU alla partita 1107684 foglio 6 sezione Vicaria particella 171 sub 9, già nella piena proprietà e disponibilità dei coniugi E G e M C, con ordinanza n. 6770 dell'11 novembre 1987 era stato vincolato per l'asservimento per la realizzazione dell'asse viario a scorrimento veloce Corso Malta - Nuovo Centro Direzionale - Via Marina - Ponticelli;

- che era stato offerto un indennizzo di L. 2.465.775 ;

- che detta offerta non era stata presa in considerazione a causa degli evidenti danneggiamenti di cui aveva risentito l'intero cespite immobiliare a seguito della realizzazione dell'opera;

- che il cespite asservito era stato alienato con atto per Notar Morelli del 16 giugno 1993, ovviamente a valore deprezzato per lo svilimento cagionato dalla costruzione del viadotto;

- che si opponevano al prezzo di stima come determinato, approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 11116/92, in quanto derivante da provvedimento che, ancorché non ablatorio, aveva inciso in modo sostanziale sui poteri di godimento.
Tutto ciò premesso, M C in proprio e quale erede di E G, nonché E S nella qualità di erede di E G, evocavano in giudizio davanti alla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli la società Infratecna S.p.A. in liquidazione, chiedendo la rideterminazione dell'indennità di asservimento in lire 8.000.000, ovvero in quella maggiore o minore da determinarsi con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, la INFRATECNA S.p.A. eccepiva la carenza di legittimazione attiva e della propria legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda e invocava il diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente.
Con sentenza dell'8 - 26 giugno 1998, la Giunta Speciale per le espropriazioni, così provvedeva:
1) accoglie la domanda relativa all'indennità di asservimento e per l'effetto condanna la INFRATECNA S.p.A. in liquidazione a depositare, in favore degli attori nel termine di giorni quindici dalla notificazione della presente decisione presso la Sezione di Napoli della Cassa Depositi e Prestiti la somma pari alla differenza tra l'importo di L. 58.712.000 e quello già depositato, (L. 2.465.775) oltre agli interessi legali dal 16/6/93 (data di alienazione dell'immobile) alla data dell'effettivo deposito;

2) determina l'indennizzo per il diminuito godimento temporaneo nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno su L.58.712.000 pari al 25% del valore di mercato pieno dell'immobile asservito (L. 234.850.000) con decorrenza dall'inizio dei lavori dell'asse viario sopraelevato (5/9/89) al 16/6/93 (data di alienazione dell'immobile), oltre agli ulteriori interessi legali, sulla somma così determinata, sino alla data dell'effettivo deposito e condanna la INFRATECNA S.p.A. in liquidazione al deposito della relativa somma;

3) condanna la INFRATECNA S.p.A. in liquidazione a rimborsare le spese processuali ed a pagare l'onorario dovuto ai componenti della Giunta e il compenso spettante al segretario.
Osservava la Giunta, in particolare:
a) che gli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché l'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981 statuivano che, per le opere affidate in concessione mediante apposite convenzioni, era demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni - materiali, tecniche e giuridiche - occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di potestà di carattere pubblicistico, quali quelle inerenti alì espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità;

b) che, in virtù dell'investitura di tali poteri, l'ente concessionario assumeva la qualità di unico soggetto responsabile dei confronti dell'espropriato;

c) che, alla stregua degli elementi acquisiti, era congruo stimare il valore di mercato dell'unità immobiliare in lire 1.100.000 al mq. e che l'indennità di asservimento andava calcolata tenendo conto che il deprezzamento, stimato nella misura del 25%, colpiva solo parzialmente la superficie dell'unità immobiliare;

d) che sull'indennità di asservimento erano dovuti gli interessi legali dal 16 giugno 1993 alla data dell'effettivo pagamento;

e) che agli attori spettava altresì l'indennizzo per il diminuito godimento dell'immobile relativamente al periodo decorrente dall'inizio dei lavori fino all'alienazione (16 giugno 1993);

f) che tale indennizzo poteva essere determinato, in via equitativa, nella misura corrispondente agli interessi legali per anno sul 25% del valore di mercato del cespite;

g) che sull'importo relativo sarebbero decorsi gli ulteriori interessi legali dalla data della decisione fino al momento del deposito del dovuto.
Avverso tale sentenza la Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione, incorporante la Infratecna, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Hanno resistito con controricorsi sia C M e S E sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionario delegato CIPE.
La ricorrente ed i resistenti M ed E depositavano memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Va in primo luogo dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio - Funzionario delegato C.I.P.E., che non è stato parte nel giudizio dinanzi alla Giunta speciale e nei cui confronti non è stata resa la sentenza impugnata in questa sede.


2. Con la memoria del 12 novembre 2002, la ricorrente eccepisce la totale nullità (rectius inesistenza) della sentenza, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., per difetto di giurisdizione della Giunta Speciale stante la sua irregolare composizione con l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli, tenuto conto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.Lgt. n. 219 del 1919, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1131 del 1935, dichiarata dalla Corte con sentenza n. 393 del 25 luglio 2002.

3. L'eccezione non è fondata.
Con riferimento al Tribunale regionale delle acque pubbliche, questa Corte ha ritenuto che la nullità derivante da vizio di costituzione di quel giudice - conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n. 353 del 2002), dell'art. 138 del r.d. 11 dicembre 1933 nella parte in cui prevedeva l'aggregazione a
detto tribunale di tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante - ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle causa di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo (Cass. Sez. Un.

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