Cass. pen., sez. V, sentenza 05/08/2021, n. 30718
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI G G nato a POZZUOLI il 14/11/1982 C A nato a NAPOLI il 08/01/1975 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente G D M;
udito il Procuratore generale, dott. O M, la quale ha 'concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato S A si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/06/2020 la Corte d'appello di Bologna: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il reato di cui all'art. 2629 cod. civ. di cui al capo a) di imputazione come delitto tentato;
b) ha confermato l'affermazione di responsabilità di G D G, A C e A C, in relazione ai restanti reati loro ascritti e di cui si dirà subito infra;
c) ha rideterminato la pena inflitta, in ragione della riqualificazione sopra menzionata;
d) ha confermato le statuizioni civili della decisione di primo grado e la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari alla durata della pena detentiva inflitta. In particolare, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la Generai Montaggi s.r.I., dichiarata fallita in data 25/08/2014, era stata amministrata di diritto dal C (dal 30/11/2010 al giorno 08/03/2013), dal D G nel periodo successivo sino al fallimento e dal C come amministratore di fatto. A tutti è stato attribuito, all'esito del giudizio di appello: a) il reato di cui all'art.641 cod. pen., per avere contratto obbligazioni con la Vernazza Autogru s.r.l. con il proposito di non adempiere al pagamento dell'importo complessivo di 484.249,81 euro;
b) il compimento di atti idonei diretti in modo equivoco a commettere il reato di cui all'art. 2629 cod. civ., attraverso una fusione transfrontaliera per incorporazione nella società Fruit Marius s.r.I.;
c) il reato di cui all'art. 388 cod. pen., per avere vanificato il tentativo di pignoramento dei crediti vantati dalla Generai Montaggi s.r.l. nei confronti della GIER s.r.I., attraverso la conclusione di un contratto di affitto d'azienda e successivamente di cessione di ramo d'azienda, convenendo che crediti e debiti sorti anteriormente alla cessione restassero a carico della cedente (tutti i reati sin qui menzionati sono riportati nel capo n. 1;
d) i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (capo 2). Solo per completezza, poiché non sono oggetto di ricorso per cassazione, si aggiunge che al C e al C è stato attribuito il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000. 2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati C e D G.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del C è affidato ai seguenti motivi, enunciati di seguito 'nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen, rilevando che la sentenza impugnata non aveva dato conto di due elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ossia la sussistenza dello stato di insolvenza, da intendersi come sicura incapacità di adempiere l'obbligazione, e la dissimulazione dello stesso, da accertarsi al momento in cui l'obbligazione era stata contratta.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale riqualificato il reato di cui all'art. 2629 cod. civ. nella forma tentata, senza considerare che la mancata consumazione dell'illecito era dipesa dalla scelta volontariamente compiuta dagli amministratori di non dar corso all'operazione ideata dal consulente O e di presentare l'istanza di fallimento. Si aggiunge che la Corte territoriale neppure aveva richiamato l'ipotesi, formulata dal curatore, dell'ostacolo rappresentato dall'opposizione delle organizzazioni sindacali: peraltro siffatta circostanza non avrebbe potuto, neanche
udita la relazione svolta dal Presidente G D M;
udito il Procuratore generale, dott. O M, la quale ha 'concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato S A si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/06/2020 la Corte d'appello di Bologna: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il reato di cui all'art. 2629 cod. civ. di cui al capo a) di imputazione come delitto tentato;
b) ha confermato l'affermazione di responsabilità di G D G, A C e A C, in relazione ai restanti reati loro ascritti e di cui si dirà subito infra;
c) ha rideterminato la pena inflitta, in ragione della riqualificazione sopra menzionata;
d) ha confermato le statuizioni civili della decisione di primo grado e la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari alla durata della pena detentiva inflitta. In particolare, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la Generai Montaggi s.r.I., dichiarata fallita in data 25/08/2014, era stata amministrata di diritto dal C (dal 30/11/2010 al giorno 08/03/2013), dal D G nel periodo successivo sino al fallimento e dal C come amministratore di fatto. A tutti è stato attribuito, all'esito del giudizio di appello: a) il reato di cui all'art.641 cod. pen., per avere contratto obbligazioni con la Vernazza Autogru s.r.l. con il proposito di non adempiere al pagamento dell'importo complessivo di 484.249,81 euro;
b) il compimento di atti idonei diretti in modo equivoco a commettere il reato di cui all'art. 2629 cod. civ., attraverso una fusione transfrontaliera per incorporazione nella società Fruit Marius s.r.I.;
c) il reato di cui all'art. 388 cod. pen., per avere vanificato il tentativo di pignoramento dei crediti vantati dalla Generai Montaggi s.r.l. nei confronti della GIER s.r.I., attraverso la conclusione di un contratto di affitto d'azienda e successivamente di cessione di ramo d'azienda, convenendo che crediti e debiti sorti anteriormente alla cessione restassero a carico della cedente (tutti i reati sin qui menzionati sono riportati nel capo n. 1;
d) i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (capo 2). Solo per completezza, poiché non sono oggetto di ricorso per cassazione, si aggiunge che al C e al C è stato attribuito il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000. 2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati C e D G.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del C è affidato ai seguenti motivi, enunciati di seguito 'nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 641 cod. pen, rilevando che la sentenza impugnata non aveva dato conto di due elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ossia la sussistenza dello stato di insolvenza, da intendersi come sicura incapacità di adempiere l'obbligazione, e la dissimulazione dello stesso, da accertarsi al momento in cui l'obbligazione era stata contratta.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale riqualificato il reato di cui all'art. 2629 cod. civ. nella forma tentata, senza considerare che la mancata consumazione dell'illecito era dipesa dalla scelta volontariamente compiuta dagli amministratori di non dar corso all'operazione ideata dal consulente O e di presentare l'istanza di fallimento. Si aggiunge che la Corte territoriale neppure aveva richiamato l'ipotesi, formulata dal curatore, dell'ostacolo rappresentato dall'opposizione delle organizzazioni sindacali: peraltro siffatta circostanza non avrebbe potuto, neanche
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