Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/01/2023, n. 02767

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/01/2023, n. 02767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02767
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7184-2022 proposto da: COMUNE DI BUROLO, COMUNE DI LESSOLO, COMUNE DI CVERANO, COMUNE DI BOLLENGO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DORA BALTEA CANAVESANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell'avvocato F M D MTTEIS, rappresentati e difesi dagli avvocati SERGIO CESARE CEREDA e M RDICE;
-ricorrenti -

contro

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell'avvocato A R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C E G;
-controricorrente -

contro

COMUNE DI SETTIMO VITTONE;
-intimato - avverso la sentenza n. 14/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/01/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere L O.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il Comune di Borgofranco d’Ivrea ha riassunto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche un giudizio originariamente proposto davanti al

TAR

Piemonte, dichiaratosi privo di giurisdizione. Il giudizio (iscritto al n. 90/2020) aveva ad oggetto l’impugnazione di due deliberazioni adottate dall’Assemblea Consorziale del

BIM

Dora Baltea Canavesana, la n. 12 del 16.12.2019 (con cui si prorogavano sino al 30.6.2020 gli effetti della precedente delibera n. 11 del 20.11.2009 avente ad oggetto il riparto dei sovracanoni idroelettrici tra le tre sezioni in cui è suddiviso il Consorzio) e la n. 13 sempre del 16.12.2019 (con cui si disponeva il rinvio della nomina della Commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti consortili).

1.2Con un successivo ricorso (iscritto al n. 95/2020) il medesimo Comune ha proposto davanti al TSAP un nuovo giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di ulteriori delibere dell’Assemblea del Consorzio adottate il 25.5.2020 e precisamente la n. 5/2020 (avente ad oggetto la approvazione della Bozza di Statuto del Consorzio BIM) e la n. 6/2020 (approvazione del regolamento disciplinante la ripartizione e l’utilizzo dei fondi, nonché ulteriori provvedimenti), nonché le delibere nn. 1,2,3,4 del 25.5.2020 e le delibere nn. 32e 33 dell’11.6.2020. I due giudizi, in contraddittorio col Consorzio, sono stati riuniti.

1.3Il Comune di Borgofranco d’Ivrea ha proposto anche un terzo giudizio (iscritto al n. 79/2021) con cui ha impugnato, sempre davanti al TSAP, la delibera del 25.1.2021 avente ad oggetto la suddivisione in parti uguali tra i Comuni facenti parte della medesima sezione del BIM dell’importo complessivamente assegnato alla predetta sezione. Questo terzo giudizio, promosso contro il Consorzio nonché i Comuni consorziati di Bollengo, Burolo, Chiaverano, Lessolo e Settimo Vittone (ed iscritto al n. 79/2021) è stato anch’esso riunito agli altri due. A sostegno dei ricorsi il ricorrente ha dedotto la necessità di rivedere i criteri di ripartizione dei sovracanoni, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 137 della legge n. 228/2012 che, superando il riferimento all’altitudine di 500 metri, ha imposto il pagamento del sovracanone a tutti gli impianti di derivazione, senza discrimine altimetrico e quindi anche a quelli rivieraschi, esterni al perimetro del Bacino Imbrifero Montano, ma compresi nel Consorzio. 2 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 14/2022 depositata il 19.1.2022, ha accolto i ricorsi riuniti annullando le delibere impugnate e, per giungere a tale conclusione, ha osservato, per quanto rileva in questa sede: -che il nuovo assetto normativo introdotto dall’art. 1 comma 137 della legge n. 228/2012 “estende la categoria dei soggetti legittimati ad esigere la prestazione da qualunque titolare di derivazione idrica che venga a contatto, anche indirettamente, con una qualsiasi porzione - anche, va sottolineato, non montana – del territorio di un Comune appartenente ad un BIM”;
-che l’originario assetto normativo, disegnato dall’art. 1 comma 5 della legge n. 959/1953 e fondato sulla inclusione nel BIM dei Comuni ubicati nel suo perimetro formalmente determinato e dei Comuni rivieraschi in esso non compresi, “risulta modificato, se non stravolto”;
- “ che nel Comune ricorrente, ub icato a fondovalle – da cui l’inclusione nella seconda sezione del BIM – è stato realizzato il canale idroelettrico che collega le centrali di Quassolo e Montalto Dora”;
- che detto canale incide negativamente sull’assetto idrico, orografico e topografico della circoscrizione territoriale comunale;
-che pertanto, “tirando le fila, il Comune ricorrente, ancorché non montano, per effetto del comma 137 dell’art. 1 l. 24 dicembre 2012 n. 228, legittimamente aspira al pagamento dei sovracanoni che vadano a compensare il pregiudizio sofferto dalla popolazione conseguente alla realizzazione delle derivazioni idroelettriche”;
- che le deliberazioni impugnate pretermettono la normativa sopravvenuta e omettono di uniformare i criteri di ripartizione dei sovracanoni, disattendendo le linee guida dettate con la nota 8.10.2008 del Ministero dell’Ambiente, “dimenticandosi che i sovracanoni sono destinati ope legis alla compensazione del danno (ancorché potenziale) risentito dalla collettività stanziata sul territorio;
-che nelle delibere in esame è ravvisabile un abuso della regola di maggioranza, per difformità alla disciplina legislativa vigente al momento della loro adozione e per ingiustificato adeguamento alla stessa. 2Contro tale sentenza il Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea Canavesana, ed i Comuni di Burolo, Lessolo, Chiaverano e Bollengo propongono ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte, affidato a tre motivi, contrastato con controricorso dal Comune di Borgofranco di Ivrea. Il Comune di Settimo Vittone, già contumace davanti al Tribunale Superiore, è rimasto intimato anche in questa sede. Ricorrenti e controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1 comma 137 della legge n. 228/2012, 1 e 2 della legge n. 959/1953, nonché degli artt. 31 del DLGS n. 267/2000 e 2368 cc in relazione all’art. 111 della Costituzione e all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc. Premesso un inquadramento di carattere generale circa l’organizzazione Consortile e la normativa di riferimento, il Consorzio e gli altri Comuni ricorrenti osservano chel’interpretazione dell’art. 1 comma 137 della legge n. 228/2012 operata dal TSAP non appare corretta, perché basata su erronei presupposti giuridici. Rilevano infatti che la citata disposizione, così come quella successiva contenuta nel comma 137 bis, non ha modificato le aspettative e i diritti dei Comuni rivieraschi non compresi nei perimetri del Consorzio. La modifica ha riguardato, sempre a dire dei ricorrenti, unicamente i rapporti esterni tra gli enti locali ed i concessionari, nel senso che anche gli impianti dei Comuni rivieraschi sono tenuti a corrispondere il sovracanone;
nessuna modifica è stata invece apportata nei rapporti interni tra i percettori. Il motivo èfondato. La questione di diritto oggi posta all’attenzione delle sezioni unite attiene all’interpretazione della modifica normativa apportata dall’art. 1 comma 137 della legge n. 228/2012 (cd. Legge di Stabilità 2013) al fine, però, di stabilire se essa abbia introdotto innovazioni nelle modalità di riparto dei sovracanoni tra comuni “montani” e comuni “rivieraschi” facenti parte del Consorzio. La soluzione del quesito rende opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale della materia, prendendo le mosse dalla natura giuridica della prestazione di cui si discute. Il sovracanone richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici con destinazione (art. 1, quattordicesimo comma, legge n. 959 del 1953) ad un fondo comune gestito dai Consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque causata dalla loro regimazione artificiale (Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 533;
Cass. sez. U. n. 16157 del 2018;
Cass. sez. U. n. 34475 del 2019;
Sez. U, Sentenza n. 25949 del 2020;
Cass. sez. U. n. 31410/2022 e altre). Come ricorda anche la Sentenza n. 25949 del 2020 di quest e SSUU, il sistema originariamente ideato dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) prescindeva da ogni discrimine altimetrico tra i Comuni beneficiari delle forniture o del sovracanone, mentre i soggetti legittimati a ottenere la prestazione erano i Comuni rivieraschi e l'onere relativo, anche come fornitura di energia, incombeva su tutte le derivazioni. Con la riforma del 1953 (legge 27 dicembre 1953, n. 959) mutano i soggetti beneficiari del nuovo sovracanone, che diventano i Comuni facenti parte di bacini imbriferi montani (BIM), la cui perimetrazione montana è demandata ad appositi decreti ministeriali, nonché quelli rivieraschi, ovverosia situati nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione. Ne deriva che, per il legislatore del 1953, accanto ai Comuni del perimetro montano coesistono, quali beneficiari, i Comuni rivieraschi anche se posti al di fuori di tale perimetro ma entro il punto di restituzione, laddove l'onere economico è, però, circoscritto a carico dei soli impianti con opere di presa poste nel ridetto perimetro. L'ulteriore riforma del 2013 reintroduce l'originario sistema che onera del pagamento del sovracanone tutti gli impianti senza discrimine altimetrico, cioè tutti quelli siti nei bacini imbriferi montani e quelli siti nei Comuni sì rivieraschi ma posti al di fuori del perimetro montano (cfr. Cass.
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