Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2022, n. 42512

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2022, n. 42512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42512
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES CA nato a [...] il [...] EZ NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 2/07/2021 della Corte d'appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le richieste del S. Procuratore Generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 27 gennaio 2016, nei confronti di UC TO e VA LI, alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, concessa la sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 294 cod. pen.

1.1. Gli imputati sono stati condannati per avere, assieme ad altri coimputati, non ricorrenti, in tutto o in parte impedito l'esercizio del diritto politico da parte di soggetti intenti nella raccolta di firme, nel corso di un'iniziativa politica avviata da attivisti della Lega Nord, finalizzata alla proposizione di un referendum popolare per l'abolizione della cd. legge Merlin.

2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. S. Pezzucchi, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 294 cod. pen. e vizio di motivazione.

2.1. Si sostiene che TO ha dapprima insultato i militanti della Lega Nord e poi, assieme a LI, ha strappato le bandiere e provocato la caduta del gazebo allestito per la raccolta delle firme. Si tratterebbe, però, di azione, registrata dal sistema di videosorveglianza, durata poche decine di secondi nell'assenza di cittadini in prossimità del banchetto. Tanto, diversamente dalla ricostruzione della Corte d'appello che assume la durata dell'interruzione essere stata corrispondente ad alcuni minuti. Si tratta, per la difesa, di mero turbamento dell'attività della durata di pochi secondi che, soprattutto, non ha avuto alcuna ricaduta sul successivo esercizio del diritto di voto, cui fa riferimento la norma.

2.2. Quanto all'elemento soggettivo del reato, si deduce vizio di motivazione, tenuto conto che la condotta era diretta soltanto a contrapporsi alla posizione politica della Lega Nord, tanto che gli epiteti (razzisti, fascisti) pronunciati nella specie, nulla avevano a che fare con l'iniziativa proposta per il referendum, quindi

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