Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11209

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11209
Data del deposito : 24 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P L A, nato a Milano il 13/06/1962 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del Tribunale di Grosseto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. A A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 luglio 2020 il Tribunale di Grosseto, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame tra l'altro proposta da L A P, indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e consigliere della società di gestione s.p.a. P&G SGR, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 10 giugno 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, avente ad oggetto due fabbricati ad uso residenziale in fase di costruzione in comune di Capalbio, di proprietà del Fondo Real Estate gestito dalla P&G.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per insussistenza del fumus criminis sia sotto il profilo materiale che per mancanza dell'elemento psicologico, nonché carenza di motivazione circa l'elemento psicologico. In particolare, il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sui titoli abilitativi costituiti da domande di proroga e di voltura dei permessi d costruzione, mentre la pretesa decadenza dei titoli sarebbe risalita ad un decennio prima della volturazione in favore della società. Sussisteva pertanto il requisito della buona fede rispetto alla regolarità edilizia dell'immobile. Al riguardo il provvedimento impugnato era invece rimasto silente, così integrando il difetto di motivazione.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione di legge relativo al cd. decreto del fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella legge 98 del 2013), il ricorrente ha osservato che la proroga ex lege colà fissata del termine di fine lavori, e quindi dello stesso termine di inizio dei medesimi, assumeva valore di riconoscimento e convalida di efficacia e vigenza dei titoli abilitativi, così fondando altresì affidamento sulla regolarità dei titoli edilizi. Oltre a ciò, in replica ad altra considerazione accusatoria, l'intervento doveva considerarsi previsto e disciplinato dalla stessa pianificazione comunale, senza essere limitato ovvero consentito al solo imprenditore agricolo professionale.

2.3. Col terzo motivo era censurata l'ordinanza impugnata per difetto dell'elemento psicologico e carenza di motivazione sul punto, tenuto conto dell'assenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità anche sotto il profilo del dovere di diligenza, laddove in specie vi erano provvedimenti amministrativi efficaci e formalmente legittimi, sì che andava compiuta una più approfondita verifica dell'elemento soggettivo del reato, indagine invece che il Giudice del riesame non aveva voluto compiere devolvendola al giudici del merito. Laddove, al contrario, doveva ritenersi che la società e i suoi legali rappresentanti potessero coltivare un più che legittimo affidamento su legittimità e vigenza dei titoli edilizi;
né risultavano profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale siccome svolta.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro sostanziale ripetitività ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza censurata.

4.1.1. Al riguardo, va rammentato che il Tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, M, Rv. 274693;
Sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, B, Rv. 248134). Detta indagine risulta essere stata compiutamente eseguita dal Tribunale, che non ha mancato di confrontarsi con i rilievi formulati da parte ricorrente, altresì allegando l'apparente illegalità derivata (cfr. Sez. 3, n. 10713 del 28/01/2009, L, Rv. 243109) dei provvedimenti di proroga ovvero di variante infine intervenuti, anche tenuto conto della novella di cui alla legge 98 del 2013 cit. e del contenuto dell'art. 30 ivi introdotto, in relazione alla norma dell'art. 15 d.P.R. 380 cit. quanto ai termini di inizio e di esecuzione dei lavori assentiti (ciò a prescindere dagli accertamenti di fatto comunque compiuti in sede di merito relativamente alla data di esecuzione di lavori sul fondo interessato, in relazione ai quali ogni ulteriore valutazione è rimessa alla competente sede ed è certamente preclusa avanti a questa Corte di legittimità). A questo riguardo, poi, neppure era richiesta da parte dell'autorità amministrativa la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire, quale effetto del decorso di un anno per l'inizio dei lavori o di tre anni per il loro completamento, atteso che la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi, ma non per la insorgenza della responsabilità penale del titolare del provvedimento decaduto ope legis (cfr. Sez. 3, n. 539 del 20/09/2005, dep. 2006, Aquilanti ed altro, Rv. 233002). In definitiva, pertanto, va altresì osservato che il fumus dell'illecito edilizio può essere escluso in sede di controllo cautelare solo quando sussistono motivi evidenti per ritenere l'interruzione del legame tra fatto storico e norma asseritamente violata, che non può dirsi escluso sulla base di valutazioni di carattere dubitativo, proprie della fase di merito (Sez. 3, n. 15222 del 25/02/2010, Cardia ed altro, Rv. 246961). Ed in proposito siffatta interruzione non appare certamente sussistere.
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