Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2014, n. 21838

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La regolare continuità delle girate, ancorché costituisca, unitamente al possesso dell'assegno, uno degli elementi della fattispecie che legittima il portatore a richiederne il pagamento, senza che la banca, presso cui sussista la relativa provvista, possa rifiutare l'adempimento, non comporta che, ove manchi tale requisito, la banca, pur legittimata a rifiutare l'adempimento, sia dispensata dall'obbligo di far levare il protesto a tutela delle ragioni del portatore, non spettando alla stessa il compito di risolvere eventuali contestazioni in ordine alla legittimazione di quest'ultimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2014, n. 21838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21838
Data del deposito : 15 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DE CHIARA RL - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO LA, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via B. Buozzi n. 99, presso l'avv. FIACCAVENTO Mario, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso (c.f. [...]);

- ricorrente -

contro
CREDITO SICILIANO S.P.A., in persona del presidente p.t. Negrini RL, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Germanico n. 146, presso l'avv. MOCCI Ernesto, dal quale, unitamente all'avv. SANTO REALE del foro di Siracusa, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso (c.f. 04226470823);

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1196/07, pubblicata il 27 novembre 2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Mocci per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, e per la dichiarazione d'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - PE RA, già intestataria di un conto corrente presso la succursale di Siracusa della CA RE di S. Venera Soc. Coop. a r.l., ed ST NI, autorizzato ad emettere assegni sul medesimo conto in qualità di delegato dell'intestataria, convennero in giudizio la CA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dall'illegittimo protesto di due assegni dell'importo rispettivamente di L.

4.500.000 e L. 10.000.000.
A sostegno della domanda, esposero che il primo assegno, per il quale sussisteva idonea provvista, non recava la firma del primo prenditore, mentre per il secondo la CA non aveva portato a loro conoscenza i termini d'indisponibilità della provvista relativa agli assegni versati;
aggiunsero che il comportamento gravemente colposo della CA aveva arrecato gravissimo pregiudizio al loro buon nome ed al corretto svolgimento delle loro attività economiche, avendo la CA disposto l'immediata chiusura del conto corrente, con il conseguente protesto di numerosi altri assegni.
1.1. - Con sentenza del 12 novembre 2002, il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda, ponendo a carico di ciascuna delle parti la metà delle spese della c.t.u. e dichiarando compensate le residue spese processuali.
2. - L'impugnazione proposta dalla PE è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Catania, che con sentenza del 27 novembre 2007 ha accolto il gravame incidentale proposto dal RE LI S.p.a. (succeduto alla CA RE a seguito di fusione per incorporazione), condannando la PE al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la mancanza di provvista comportasse la legittimità del protesto di entrambi gli assegni, osservando inoltre che, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 38, il trattario è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate soltanto in caso di pagamento, e non anche nel caso in cui lo stesso non abbia luogo, per mancanza di fondi o per altra causa. 3. - Avverso la predetta sentenza la PE propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il RE LI resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, iscritti a ruolo separatamente, ma aventi ad oggetto la medesima sentenza. 2.

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