Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2022, n. 06599
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12 febbraio 2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo A ed il rigetto, nel resto, del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. LE Diddi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nord, ha dichiarato VA TA colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo A) e, riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione ai capi B e C, ritenuti avvinti dalla continuazione, ha condannato il TA alla pena di anni 16 di reclusione. Con la medesima sentenza è stata, inoltre, disposta la revoca parziale della confisca in relazione ai beni pervenuti al TA per successione ereditaria da AR RL. In particolare, per quanto rileva in questa Sede, la sentenza impugnata, ribaltando le valutazioni dei Giudici di primo grado che avevano considerato il ricorrente quale vittima di condotta estorsiva, ha ritenuto il TA responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa, considerando quale estrinsecazione del contributo causale del ricorrente la messa a disposizione, in concorso con il cognato NI ZO (già condannato con sentenza irrevocabile), del clan camorristico, prima, dei Casalesi, e poi, del c.d. gruppo misto facente capo a ES Bidognetti, del Lido "Felix" al fine di organizzare delle riunioni e di occultare armi. Le due sentenze di merito hanno, invece, concordemente ricostruito le condotte criminose ascritte al ricorrente ai capi B e C, ritenendolo responsabile, in concorso con NI ZO (già condannato con sentenza definitiva) e con ES IA, RI AS ed LE HI (nei cui confronti si è proceduto separatamente), della ricezione, occultamento e detenzione di armi comuni da sparo e da guerra e, in particolare, di pistole di calibro non identificato, due mitragliatori Kalashnikov ed un mitragliatore AR7090. In conseguenza del ribaltamento della pronuncia assolutoria relativa al capo A, la sentenza impugnata, ha, inoltre, ravvisato in relazione ad entrambe le condotte criminose di cui ai capi B e C l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Entrambe le sentenze di merito hanno, infine, ritenuto il TA responsabile del reato di cui al capo D, riqualificandone la condotta (contestata con riferimento alla promozione, costituzione, finanziamento ed organizzazione di una stabile struttura organizzativa transnazionale) in quella di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti guidata dal clan LV, ritenuta accertata fino all'anno 2008. 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di VA TA, avv. LE Diddi, articolando tredici motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta questione della tardività della presentazione della lista testi del pubblico ministero, trasmessa via fax quattro giorni prima dell'udienza e ritenuta dai Giudici di merito tempestiva in considerazione del rinvio di detta udienza nella fase degli atti preliminari.
2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. in quanto la Corte, sulla base del combinato disposto di tale norma con l'art. 190-bis cod. proc. pen. e della natura dei reati oggetto del procedimento, ha ritenuto non sussistente la dedotta nullità assoluta per effetto del mutamento della composizione del collegio e dell'omessa rinnovazione dell'assunzione delle dichiarazioni già rese dai collaboratori di giustizia. Nell'ambito di tale motivo si insiste, inoltre, nella dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 190-bis e 525 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27, comma 2, 111, comma 2 e 117, comma 1 Cost. nella parte in cui non prevedono che nel giudizio di primo grado, in caso di mutamento del collegio, la rinnovazione del dibattimento non debba avvenire nelle stesse condizioni previste per i processi di criminalità comune.
2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in relazione al capo D dell'imputazione, in quanto il TA è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. Al TA è stato, infatti, contestato di avere costituito e diretto una propria associazione con la finalità di agevolare l'omonima organizzazione camorristica facente capo al padre OR, mentre, invece, previa esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è stato condannato per la partecipazione ad altra associazione guidata dal clan LV.
2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di omessa ed illogica motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione di cui al capo D. In particolare, la sentenza impugnata si è limitata "ad una mera rilettura del materiale probatorio già analizzato dal giudice di primo grado", senza confrontarsi con le censure della difesa in merito alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, spesso generiche, non convergenti, contraddittorie (si rileva il contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori RR e Di LA e quelle rese da PP LV e IC VE, apicale del clan LV, i quali hanno sostanzialmente escluso la partecipazione del ricorrente) ed esposte ad un rischio di circolarità delle informazioni (con particolare riferimento, tra l'altro, alla coincidenza delle giornate in cui gli inquirenti hanno ascoltato i collaboratori o alla assistenza difensiva fornita, in qualità di sostituti processuali, da difensori di altri collaboratori). Manca, inoltre, un approfondito saggio della credibilità dei collaboratori alla luce delle ulteriori deduzioni difensive in merito al fatto che dai verbali illustrativi delle collaborazioni non risulta che gli stessi abbiano fatto il nome del TA né che lo abbiano riconosciuto (circostanza, questa, confermata dal collaboratore di giustizia, IC BA, nel corso della sua audizione nel giudizio di appello). Il collaboratore IA, inoltre, ha indicato il TA facendo riferimento ad altro componente della sua famiglia, ovvero al "fratello di OR", evidentemente riferendosi ai fratelli OR e VA, classe '79, mentre, invece, il ricorrente è il figlio di altro OR TA. La questione relativa alla omessa ed illogica motivazione in merito alla attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori ES IA, IC BA ed LE HI costituisce, inoltre, oggetto del nono motivo di ricorso in cui, peraltro, si richiamano, i seguenti elementi negativi: la relazione di affinità tra BA e IA;
la circostanza che i due avviarono la collaborazione a distanza di poco tempo l'uno dall'altro;
la visita del BA al IA, arrestato nel settembre 2009 e detenuto presso il carcere di Caltanissetta;
l'assistenza fornita ai due collaboratori dai medesimi avvocati, Sebastianelli e Corcione, facenti parte del medesimo studio professionale.
2.5 Con il quinto motivo si deduce, in relazione al capo A, la violazione dell'art. 238- bis cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta valenza vincolante della sentenza irrevocabile di condanna del correo NI ZO, e l'omessa motivazione in merito agli ulteriori elementi di prova dovrebbero confermare la ricostruzione dei fatti in essa contenuta.
2.6 Sempre in relazione al capo A), con il sesto motivo di ricorso, formulato in via subordinata e nell'ipotesi in cui si ritenesse che la decisione irrevocabile emessa in sede di giudizio abbreviato, in relazione al medesimo fatto e sulla base del medesimo materiale probatorio, abbia un tale valore da rendere più gravoso l'onere probatorio gravante sulla difesa, si eccepisce, nuovamente l'illegittimità costituzionale dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111, comma 4 e 5 Cost.
2.7. Con il settimo e l'ottavo motivo, formulati sempre con riferimento al capo A, si deducono i vizi di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato ed applicato la disciplina dell'estorsione, e di illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa.
2.8 Con il decimo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione sulle questioni dedotte con l'atto di appello in merito alla sussistenza, in relazione ai reati di detenzione e ricettazione delle armi, e previo inquadramento della condotta ascritta nell'ambito di un rapporto di estorsione, della scriminante dello stato di necessità. Si deduce inoltre l'omessa motivazione sulla questione concernente la mancanza dell'elemento psicologico di tali reati atteso che, sulla base delle dichiarazioni rese da IA e BA, non vi è prova della consapevolezza da parte del ricorrente della natura delle armi e della loro illecita provenienza. In relazione al capo C, con l'undicesimo motivo, si eccepisce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, legge n. 110 del 1975 per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. in relazione al principio di prevedibilità, atteso che ai fini dell'applicabilità della norma si richiedono delle competenze tecniche in ordine alla natura delle armi che esorbitano dalle conoscenze di un uomo di media cultura. Si invoca, infine, nell'ambito del dodicesimo motivo, quale diretta conseguenza dell'accoglimento dei motivi relativi al capo A, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
2.9 Con il tredicesimo motivo si censura la motivazione concernente il punto relativo alla confisca allargata delle quote della società AM s.r.I., costituita nel 2010, e delle quote delle società a questa collegate (ovvero la OU Investment s.r.l. costituita nel 2013, la Società Agricola