Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2004, n. 5413

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2004, n. 5413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5413
Data del deposito : 17 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. G G - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. Fintecna, Finanziaria per i settori, industriale e dei servizi, in persona del direttore generale avv. V C, elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Orso n. 74, presso l'avv. P D M, che la difende per procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
A F, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. prof, F I e dall'avv. A B per procura a margine del controricorso;

- resistente -
e contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco;



- intimato -


per la cassazione della sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli n. 26 del 21 marzo 13 maggio 2002;

sentiti:
il Cons. Dott. G, che ha svolto la relazione della causa;

l'avv. D M, per la ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Palmieri Raffaele, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A F, proprietaria di un appartamento sito in Napoli alla via Zara n. 22, con atto notificato il 1- 4 giugno 2001 ha citato davanti alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli la s.p.a. Fintecna (già s.p.a. Infratecna), quale concessionaria per la costruzione di un viadotto autostradale nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (d.l. 19 marzo 1981 n, 75, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 1981 n. 219), ed il Comune di Napoli, quale concedente;
ha dedotto che quell'opera aveva invaso lo spazio aereo sovrastante il fabbricato, ed ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di indennità per l'asservimento e per il diminuito godimento del proprio alloggio. La Giunta, con sentenza depositata il 13 maggio 2002, ha accolto la domanda soltanto nei riguardi della Fintecna, e l'ha condannata al pagamento di euro 3.240, 97, a titolo d'indennità di asservimento, nonché di somma pari agli interessi legali su detto importo, dalla data d'inizio dei lavori (28 settembre 1989) a quella della decisione, a titolo d'indennità per il minorato godimento del bene durante la costruzione del viadotto, oltre agli interessi legali su entrambi i debiti fino all'adempimento, fra l'altro osservando:
-che la deduzione d'illegittimità costituzionale degli artt. 17-21 del d.l. lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1935 n. 1131, nella parte in cui designano come membro del
collegio giudicante l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale od un suo delegato ed inoltre prevedono la liquidazione di un compenso ai componenti del collegio medesimo, formulata dalla società in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, era manifestamente infondata;

- che la domanda della Fedele, riconducibile nelle norme dettate dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 per i casi in cui l'esecuzione dell'opera pubblica (nell'ambito di legittima procedura espropriativa) comporti che beni diversi da quelli espropriati vengano ad essere gravati di servitù od a subire un danno permanente, apparteneva alla propria giurisdizione, ai sensi dell'art. 18 del citato d.lgt. n. 219 del 1919;

- che il Comune era privo di legittimazione passiva, in quanto la concessionaria dell'opera pubblica era stata investita di tutti i poteri inerenti all'espropriazione ed era di conseguenza Tunica responsabile per le connesse obbligazioni indennitarie;

-che la Fedele aveva provato la qualità di proprietaria, avente diritto alla indicate indennità.
La Fintecna, con atto notificato il 25 giugno 2003, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi d'impugnazione. La Fedele ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Fintecna, con il primo motivo del ricorso, richiama la sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 2002 n, 393, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921 n. 1290), come modificato dall'art., 1 della legge 6 giugno 1935 a 1131, ove prevede che sia componente impugnata della Giunta speciale l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli od un suo delegato, e deduce che tale declaratoria comporta la nullità od inesistenza, per difetto di giurisdizione, della pronuncia.
Difetto di giurisdizione viene ancora denunciato, fra l'altro, con il terzo motivo del ricorso, sotto il profilo che esorbiterebbe dalle attribuzioni della Giunta il riscontro della mancanza di legittimazione passiva del Comune, implicando una statuizione sul distinto rapporto di concessione per la realizzazione dell'opera, e con il sesto motivo, ove si assume che, nell'ambito degli interventi straordinari per le zone colpite dal terremoto, le suddette attribuzioni sarebbero circoscritte alla stima delle indennità espropriative e non si estenderebbero a pretese indennitarie per menomazioni del godimento di immobili.
Con gli altri motivi, e con le ulteriori deduzioni inserite nei motivi terzo e sesto, la società critica la sentenza impugnata per aver ritenuto la legittimazione attiva della Fedele, per aver negato la legittimazione passiva del Comune, per aver accordato i reclamati indennizzi nonostante la carenza dei relativi presupposti, e comunque di pertinenti domande e prove, per aver erroneamente applicato l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 ad ipotesi di pregiudizio meramente
temporaneo, per non aver esaminato tutte le molteplici e puntuali contestazioni mosse avverso le richieste della parte attrice. Attengono alla giurisdizione, e vanno, dunque, esaminati con priorità, il terzo ed il sesto motivo del ricorso, nella parti dinanzi evidenziate, non anche il primo motivo, dato che l'eventuale partecipazione alla decisione di un magistrato privo della potestas iudicandi, per ragioni inerenti alla sua qualità o nomina, determina vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e quindi nullità deducibile a norma dell'art. 161 cod. proc. civ., non difetto di giurisdizione, ravvisatale nella distinta
ipotesi di radicale diversità di struttura e consequenziale non identificabilità del collegio giudicante con quello delineato dalla legge (v. Cass. s.u. 11 dicembre 1992 n. 870, e, con specifico riferimento alla Giunta speciale, Cass. s.u. 2 ottobre 2003 n. 14699). Le tesi sulla giurisdizione, avanzate dalla ricorrente con i predetti terzo e sesto motivo, devono essere respinte.
Con riguardo alla prima, si rileva che il giudice munito di giurisdizione sulla domanda, in assenza di espressa limitazione, ha il potere-dovere di definire le questioni integranti antecedente logico della decisione a lui richiesta, quando, come nella vicenda in esame, rimangano su un piano delibativo ed incidentale, e non aprano un'autonoma causa di carattere pregiudiziale sulla quale occorra statuire con pronuncia atta ad assumere autorità di giudicato (v. Cass. s.u. 29 aprile 2003 n. 6631). A confutazione dell'altra deduzione di difetto di giurisdizione, va osservato che le attribuzioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, istituita dall'art. 17 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921 n. 1290), sono espressamente estese dall'art. 18 dello stesso decreto alle controversie inerenti ai crediti indennitari di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e che tale estensione non trova deroga nella disciplina speciale delle espropriazioni per interventi straordinari nelle aree colpite dagli eventi sismici (cfr. Cass. s. u. 26 giugno 2003 n. 10165), mentre la problematica circa i presupposti per accordare nel caso concreto gli indennizzi previsti dal citato art. 46 è influente al diverso fine del fondamento nel merito delle relative domande.
Detti artt. 17 e 18 sono applicabili nella presente controversia, dato che l'abrogazione disposta dall'art. 58 n. 50 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 non opera, in base alla norma transitoria
dell'art. 57 primo comma di tale decreto (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302), per i procedimenti in corso (v. Cass. s.u. 16 dicembre 2003 n. 19219). Il riconoscimento della giurisdizione della Giunta speciale rende rilevante il primo motivo del ricorso, da intendersi, come si è detto, quale denuncia della nullità della pronuncia impugnata per vizio di costituzione del Collegio giudicante.
Il motivo è fondato.
La sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2002, evidenziante il verificarsi di quella nullità in ragione della partecipazione al Collegio dell'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, spiega efficacia, in dipendenza della deduzione della nullità medesima in sede di merito e poi con il ricorso per Cassazione (v., da ultimo, Cass. s.u. 2 ottobre 2003 n. 14699 e 16 dicembre 2003 n. 19219). L'accoglimento del primo motivo del ricorso esige, con la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio della causa alla Giunta speciale nella rituale composizione ora prevista dall'art. 7 del d.l. 11 novembre 2002 n. 251, convertito con modificazioni in legge 10 gennaio 2003 n. 1 (norma che ha sostituito l'art. 17 del dl.lgt. n.
219 del 1919, così trovando applicazione nelle controversie in cui sussista la giurisdizione della Giunta per effetto della ricordata disposizione transitoria).
Tutte le altre deduzioni della ricorrente rimangono assorbite dal rilievo della nullità della decisione impugnata.
Si rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale, in considerazione della definizione di essa sulla scorta della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.

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