Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2004, n. 5413

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2004, n. 5413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5413
Data del deposito : 17 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. NA, Finanziaria per i settori, industriale e dei servizi, in persona del direttore generale avv. Vincenzo Cappiello, elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Orso n. 74, presso l'avv. Paolo Di Martino, che la difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
GE DE, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. prof, Franco Iadanza e dall'avv. Alessandro Biamonte per procura a margine del controricorso;

- resistente -
e contro
Comune di PO, in persona del Sindaco;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di PO n. 26 del 21 marzo 13 maggio 2002;

sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;

l'avv. Di Martino, per la ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Palmieri Raffaele, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GE DE, proprietaria di un appartamento sito in PO alla via Zara n. 22, con atto notificato il 1- 4 giugno 2001 ha citato davanti alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di PO la s.p.a. NA (già s.p.a. Infratecna), quale concessionaria per la costruzione di un viadotto autostradale nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (d.l. 19 marzo 1981 n, 75, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 1981 n. 219), ed il Comune di PO, quale concedente;
ha dedotto che quell'opera aveva invaso lo spazio aereo sovrastante il fabbricato, ed ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di indennità per l'asservimento e per il diminuito godimento del proprio alloggio. La Giunta, con sentenza depositata il 13 maggio 2002, ha accolto la domanda soltanto nei riguardi della NA, e l'ha condannata al pagamento di euro 3.240, 97, a titolo d'indennità di asservimento, nonché di somma pari agli interessi legali su detto importo, dalla data d'inizio dei lavori (28 settembre 1989) a quella della decisione, a titolo d'indennità per il minorato godimento del bene durante la costruzione del viadotto, oltre agli interessi legali su entrambi i debiti fino all'adempimento, fra l'altro osservando:
-che la deduzione d'illegittimità costituzionale degli artt. 17-21 del d.l. lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1935 n. 1131, nella parte in cui designano come membro del
collegio giudicante l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale od un suo delegato ed inoltre prevedono la liquidazione di un compenso ai componenti del collegio medesimo, formulata dalla società in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, era

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